Forma dell’opposizione a Cartella esattoriale ed onere della prova della notifica del verbale di contestazione
L’opposizione alla carielia esattoriale, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc.civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione (Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza 1985 del 29/O1/2014).
Sempre in tema di opposizione a cartella esattariale relativa a sanzioni amministratíve per violazioni del Codice della strada, poi, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova
della notifica di detto verbale incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notlficazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale. (Cass. Sez. 2, Senfenza n. 8627 del 07/04/2010)
Nella fattispecie, il ricorrente ha eccepito la mancata notifica dei verbali, posti a base della cartella esattoriale, e l’Ente impositore non depositava alcunché in merito alla pretesa; l’Equitalia Sud restava contumace. Il Gdp di Salerno, quindi, dichiarava l’inesistenza del titolo per procedere all’esecuzione forzata, annullando la cartella esattoriale con condanna alla rifusione delle spese anticipate dall’oppoente, oltre che degli onorari.
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