Separazioni e divorzi, la riforma snellisce poco
di Filippo Danovi – Ordinario di Procedura civile all’Università di Milano Bicocca
Nel diritto di famiglia il decreto giustizia contiene una svolta importante: per la prima volta separazioni e divorzi su accordo delle parti sono svincolati dalla competenza, finora esclusiva, del Tribunale. Il nuovo sistema prevede due distinte figure. La prima s’inserisce nel binario, molto caldeggiato dal Governo, della negoziazione assistita da avvocati.
Senonché la formula originaria del DI (il 132/2014), pur limitando la negoziazione su separazione e divorzio alle coppie senza figli minorenni (o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap), attribuiva gli effetti del nuovo status all’accordo stipulato con l’assistenza dei soli avvocati; il testo definitivo, invece, estende l’ambito a tutte le famiglie, ma ne subordina l’efficacia al controllo del pm. Che, nei casi di accordo senza figli minori o da tutelare, è limitato a una verifica di regolarità formale. Dove vi siano figli bisognosi di protezione si estende nel merito alla rispondenza al loro interesse. Se il pm non la ravvisa, deve trasmettere il fascicolo al presidente del Tribunale perché disponga la comparizione dei coniugi. La necessaria presenza del pm attenua sensibilmente il potenziale elemento di successo della riforma: l’indipendenza di separazione e divorzio dal controllo dell’autorità giurisdizionale. Certo, siamo in un campo dove i diritti non sempre sono pienamente disponibili, ma ove si pensi al ruolo marginale che il pm ha oggi nel contenzioso civile e in quello di famiglia – la modifica appare una garanzia unicamente sulla carta, essendo in realtà un inutile appesantimento formale. Meglio sarebbe stato limitare le nuove norme alle coppie senza figli, consentendo alle parti di gestire direttamente tra loro (e con i rispettivi avvocati) i propri interessi. Nel passaggio tra il testo originario e quello finale della legge si sono create ulteriori distonie: raggiunto l’accordo, permane l’obbligo per l’avvocato di trasmetterlo entro io giorni all’ufficiale di stato civile per le annotazioni di legge, ma non si precisa la decorrenza del termine, oggi di fatto subordinato all’autorizzazione del pm, che verosimilmente comporterà tempi di gran lunga superiori. Nel testo della legge è stato poi aggiunto il dovere per gli avvocati di dare atto nell’accordo di avere tentato di conciliare le parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare (che tuttavia non è normativamente regolamentata), nonché «dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori». Formule quasi di stile, quindi, che certamente non potranno per sé sole colmare l’effettivo bisogno del cittadino. Cioè l’assistenza da parte di avvocati realmente qualificati per queste tipologie di controversie. Quanto alla seconda figura prevista dal decreto, essa consiste nell’accordo raggiunto dalle parti personalmente (masi prevede ora opportunamente la facoltà di farsi assistere da un avvocato) davanti al sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile. Questa possibilità non soltanto è riservata alle coppie senza figli minori o economicamente non autosufficienti o portatori di handicap, ma è ulteriormente limitata dal fatto che l’accordo non può contenere «patti di trasferimento di per sé ambigua – dovesse essere interpretata restrittivamente come riferita a qualunque assunzione di obbligazioni di carattere economico, l’accordo di fronte all’ufficiale di stato civile sarà di fatto possibile nei soli casi in cui i coniugi si limitino a richiedere la separazione o il divorzio, senza alcuna ulteriore previsione. Un giudizio sulla riforma non riesce quindi a essere benevolo. Da un lato, come detto, il Governo intendeva chiaramente svincolare separazioni e divorzi da un necessario controllo giudiziale, mentre ci troviamo ora ad avere di fatto abolito la sola udienza davanti al presidente del Tribunale, ma sempre con il “filtro” del pubblico ministero (che nelle ipotesi di coppie senza figli appare davvero ridondante).Dall’altro lato, il testo emanato denota l’assenza di una meditata riflessione e di un coordinamento con gli interventi normativi già programmati ma ancora inattesa di entrare in vigore: ci si riferisce ad esempio alla riforma approvata alla Camera a larghissima maggioranza nello scorso mese di aprile e tuttora “in parcheggio” al Senato, o a quella dei nuovi tribunali della famiglia, a sua volta in pectore ma non ancora definita.