La Cassazione sul patto di quota lite. Le parcelle sono valutabili
Linea dura della Suprema corte sul patto di quota lite. Rischia infatti di essere sanzionato l’avvocato che chiede compensi sproporzionati rispetto all’attività che dovrà svolgere. Ma non solo: è legittima una valutazione preventiva della parcella. Sono queste le conclusioni a cui sono giunte le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 25012 del 25 novembre 2014.
Il giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso di un legale che aveva fatto sottoscrivere al cliente una scrittura privata nella quale era previsto un compenso del 30% in relazione a una richiesta di risarcimento del danno per un incidente stradale. Per questo motivo il legale era stato sospeso e poi censurato. Ora gli Ermellini hanno reso definitivo il verdetto. Sul punto, la Cassazione ha spiegato che l’art. 45 del codice deontologico forense, nel testo modificato con la delibera dell’organismo di autogoverno dell’avvocatura del 18 gennaio 2007, conseguente alla riforma legislativa del 2006, consente all’avvocato di pattuire «con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti», alla condizione, tuttavia, «che i compensi siano proporzionati all’attività svolta».
La possibilità di pattuire tariffe speculative si accompagna, quindi, all’introduzione di particolare cautele sul piano deontologico, tese a prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e a precludere la conclusione di accordi iniqui.
La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante.
La norma dell’art. 45 del codice deontologico riproduce infatti la previsione contenuta nell’art. 43, punto II, dello stesso codice, che vieta all’avvocato di «richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta. Peraltro», aggiunge la Corte, «l’aleatorietà dell’accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne l’equità» se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all’epoca della conclusione dell’accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell’assunzione del rischio.
Fonte: Debora Alberici, Italia Oggi