Anche il pedone investito può avere colpa – Cassazione 24204/2014
Il pedone non ha sempre ragione: anche lui può avere colpa (in tutto in parte) in un incidente stradale nel quale viene investito e tutto dipende da dove e come attraversa la strada. Lo ha confermato la Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 24204/2014, depositata ieri.
La pronuncia riguarda la complessa vicenda di un pedone investito nel 1992, mentre era malato di Alzheimer in fase iniziale e morto per questo morbo nel 1997; un esito accelerato dal trauma dell’incidente.
Oltre a confermare la decurtazione del risarcimento
per invalidità permanente alla vittima in ragione del fatto che l’Alzheimer lo avrebbe comunque condotto alla demenza totale (per cui il danno riportato nell’incidente va valutato in modo inferiore a quanto si farebbe con una persona sana), la Cassazione ha ribadito e rafforzato i suoi orientamenti più recenti sulla responsabilità del pedone.
Infatti, è stata ricordata la sentenza 5399/2013 che tenne conto dell’imprevedibilità del comportamento di chi aveva scavalcato improvvisamente un guard-rail su una strada a scorrimento veloce. Il caso della sentenza di ieri è più sfumato: al momento dell’impatto, il pedone si trovava sulla carreggiata a due metri dal ciglio, una posizione pericolosa ma che avrebbe potuto consentire una manovra d’emergenza per evitarlo. Inoltre, c’erano lavori in corso e quindi il conducente avrebbe dovuto guidare con più prudenza. La Corte ha convalidato la tesi secondo cui la posizione pericolosa del pedone costituisce una sua responsabilità, anche se minore. Così è stato confermato il concorso di colpa, col 25% al pedone.
Fonte: Maurizio Caprino. Il Sole 24 Ore