Corte Costituzionale

Responsabilità civile – Danno biologico per lesioni di lieve entità derivante da da sinistro stradale – Corte costituzionale Sentenza n. 235/2014

cortecostituzionaleLa Corte Costituzionale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) ha affermato la Legittimità della liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti inderogabilmente agganciata a valori tabellari che fungono da limiti soglia, con possibilità di aumento non maggiore di un quinto in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato.

Corte Costituzionale, Sentenza 235 del 16/10/2014

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuseppe TESAURO; Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre del 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promossi dal Giudice di pace di Torino, con ordinanza del 24 ottobre 2011, dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 15 maggio 2012, dal Tribunale ordinario di Tivoli con ordinanza del 21 marzo 2012 e dal Giudice di pace di Recanati, con ordinanza del 24 maggio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 95, 272 del registro ordinanze 2012 e ai nn. 60 e 286 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 49, prima serie speciale, dell’anno 2012, n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2013 e n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visti gli atti di costituzione di C.D., di Uniqa Protezione spa, di Duomo Uni One assicurazioni spa, quale risultante dalla fusione tra Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e Uni One assicurazioni spa e di Fondiaria Sai spa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 e nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi gli avvocati Angelo Massimo Perrini e Fabrizio Cassella per C.D. Alessandro Pace e Giulio Ponzanelli per la Uniqa Protezione spa, per la Duomo Uni One assicurazioni spa, quale risultante dalla fusione tra Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e Uni One assicurazioni spa e per la Fondiaria Sai spa e l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.− Nel corso di un giudizio civile di cognizione, instaurato per ottenere il risarcimento dei danni patiti dall’attore C.D., quale terzo trasportato, a seguito di un incidente stradale che gli aveva procurato una distorsione al rachide cervicale, l’adito Giudice di pace di Torino, con ordinanza depositata il 24 ottobre 2011 (r.o. n. 95 del 2012), ha prospettato la questione (già in precedenza sollevata e, per difetto di motivazione sulla rilevanza, dichiarata inammissibile con ordinanza della Corte n. 157 del 2011) di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui – prevedendo un risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) per lesioni di lieve entità (cosiddette “micropermanenti”), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali – non consentirebbe di giungere ad un’adeguata personalizzazione del danno, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.
Secondo il giudice rimettente, sarebbe, infatti, in primo luogo, violato l’art. 2 Cost., per la fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento degli interessi in gioco.
A suo avviso, la norma impugnata sarebbe, altresì, in contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost., in quanto, per un verso, comporterebbe che ad identici danni corrispondano risarcimenti diseguali − dato che i valori risarcibili in base alle tabelle ministeriali in caso di lesione da sinistro stradale sarebbero inferiori rispetto a quelli fissati dalle tabelle adottate dai tribunali per il risarcimento di lesioni aventi diversa eziologia − e, per altro verso, anche con riguardo ai danneggiati da sinistro stradale, non terrebbe conto della diversa incidenza che lesioni, pur identiche, potrebbero avere in ragione delle peculiari “condizioni soggettive” dei medesimi.
La facoltà del giudice – prevista dal comma 3 della norma impugnata − di aumentare fino ad un quinto l’ammontare del danno biologico non sarebbe, poi comunque, sufficiente a coprire la reale entità del danno medesimo, donde la sussistenza anche di una irragionevole compressione del diritto ad un’effettiva tutela giudiziale, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost.
La norma impugnata risulterebbe, infine, in contrasto anche con l’art. 76 Cost., per la previsione di un limite al risarcimento non contemplato dalla legge delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001).
2.− Anche i Tribunali ordinari di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e di Tivoli, in composizione monocratica, ed il Giudice di pace di Recanati – con ordinanze emesse in analoghi giudizi risarcitori e, rispettivamente, depositate il 15 maggio e il 21 marzo 2012 ed il 24 maggio 2013 (r.o. nn. 272 del 2012, 60 e 286 del 2013) – hanno, a loro volta, denunciato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (l’impugnazione, nelle ordinanze del Tribunale ordinario di Brindisi e del Giudice di pace di Recanati, è formalmente rivolta ai commi 1, 3 e 6, ma attrae, per connessione, anche i commi residui di detta norma), per sospetto contrasto – oltreché (sulla base di sostanzialmente coincidenti motivazioni) con gli stessi parametri evocati dal Giudice di pace di Torino (artt. 2, 3, 24 e 76 Cost.) – anche con l’art. 32 Cost., per il precluso risarcimento integrale del danno alla salute, e con l’art. 117, primo comma, Cost.
Come norme interposte, conducenti alla violazione di detto ultimo parametro, il Tribunale ordinario di Brindisi − sezione distaccata di Ostuni, ha indicato l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, e gli artt. 2 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), sul presupposto che il sistema risarcitorio previsto dalla norma censurata con il duplice limite dei valori tabellari, e dell’aumento del quinto, sarebbe incompatibile con la tutela effettiva delle nuove posizioni di diritto comunitario e, in particolare, con il “diritto all’integrità della persona” di cui all’art. 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e all’art. 2 della CEDU, oltre che in contrasto con il “diritto ad un processo equo”, come previsto dall’art. 6 della stessa CEDU.
Sempre a titolo integrativo della violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., il Tribunale ordinario di Tivoli e il Giudice di pace di Recanati hanno evocato anche gli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, a loro avviso lesi in ragione, ancora una volta, della preclusione (ravvisata nella norma impugnata) all’integrale risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al bene (sfera giuridica del soggetto leso) − tutelato dall’art. 2 della CEDU e dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa convenzione − e, conseguentemente, della disparità di trattamento nel ristoro del danno subito, in base all’elemento causativo, all’interno del medesimo ordinamento nazionale, oltre che dell’ostacolo che ne deriverebbe alla piena protezione del correlato diritto alla vita familiare e privata tutelati, appunto, dagli artt. 3 e 8 della predetta Convenzione.
3.− Entrambe le parti della controversia pendente avanti al Giudice di pace di Torino si sono costituite innanzi a questa Corte.
La difesa del danneggiato ha chiesto l’accoglimento della questione, per la non conseguibilità, sulla base della normativa impugnata, di un integrale risarcimento dei danni subiti e, in particolare, del pregiudizio morale: in ciò ravvisando un vulnus anche all’art. 32 Cost.
La difesa della compagnia assicuratrice Uniqa Protezione spa ha, a sua volta, preliminarmente dedotto la sussistenza dei presupposti per il rinvio degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione in punto di rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale per effetto della sopravvenuta modifica del censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, il cui comma secondo è stato inciso dal comma 3-ter dell’art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, a tenore del quale non potrebbero dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni «non […] suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo», non effettuato nella fattispecie oggetto del giudizio principale.
Nel merito, ha escluso la violazione di ciascuno dei parametri evocati dal rimettente.
3.1.− Nel giudizio relativo all’ordinanza del Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, si è costituita la Duomo Uni One assicurazioni spa (quale risultante a seguito di fusione per incorporazione tra la Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e la Uni One assicurazioni spa), chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile (per insufficiente esposizione della sua rilevanza) o, in subordine, infondata.
Ha, tra l’altro, in particolare rilevato come la riparazione integrale del danno non sia garantita dalla Costituzione e come l’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 non abbia, di fatto, ridotto il risarcimento del danno a mero indennizzo, mantenendo la limitazione alla tutela del diritto inviolabile alla salute entro il perimetro della ragionevolezza.
3.2.− Anche nel giudizio attivato dal Tribunale ordinario di Tivoli si è costituita la convenuta compagnia assicuratrice Fondiaria Sai spa, eccependo l’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza delle questioni prospettate dal rimettente, con argomentazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle svolte dalla difesa della società Duomo Uni One assicurazioni spa, quali riassunte sub 3.1.
In particolare la Fondiaria Sai spa. ha posto in risalto l’errore concettuale in cui sarebbe incorso il rimettente nel presupporre che il valore del punto fissato dalla norma impugnata impedisca di tener conto di tutti i pregiudizi subiti dalla persona danneggiata, con ciò «non censura[ndosi] la norma di legge, bensì una delle sue possibili interpretazioni, per di più costituzionalmente non adeguata».
3.3.− Non vi è stata, invece, costituzione di parti nel giudizio relativo alla ordinanza del Giudice di pace di Recanati.
4.− In tutti e quattro i riferiti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato.
L’interveniente ha, in linea preliminare, prospettato un profilo generale di inammissibilità delle questioni sollevate dai rimettenti, correlata alla possibilità di «un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, tenendo cioè conto degli orientamenti giurisprudenziali, non ancora consolidati, riguardanti il tema del danno biologico e del danno morale, i cui principi potrebbero orientare il giudicante verso un’interpretazione del sistema che rispetti i precetti della Costituzione, così da rendere non necessaria l’invocata pronuncia di illegittimità costituzionale».
Ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi e dal Giudice di pace di Recanati, per omissione, nelle rispettive ordinanze, di una adeguata descrizione della fattispecie concreta sub iudice, che ne precluderebbe la verifica di rilevanza.
Nel merito, la difesa dello Stato ha escluso la violazione di ciascuno dei parametri evocati dai rimettenti.
Quanto all’art. 2 Cost., per la ragione che «la previsione in esame, limitata al campo dell’infortunistica da circolazione dei veicoli e natanti, realizza un equilibrato contemperamento degli opposti interessi in gioco, poiché assicura un risarcimento più che satisfattivo, in quanto commisurato all’effettiva incidenza della microlesione subita dal danneggiato, realizzando al contempo l’obiettivo che ha giustificato l’intervento normativo di ridurre cioè “i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l’indennizzo”, vista la frequenza delle lesioni micropermanenti in quel perimetro di casistica».
Quanto all’art. 3 Cost., poiché, per un verso, non sussisterebbe un trattamento deteriore del danneggiato in conseguenza di sinistro stradale rispetto al danneggiato per altra causa, atteso che quest’ultimo non ha ex lege copertura alcuna da parte dell’assicuratore del danneggiante; e, per altro verso, perché sarebbe del pari da escludere l’ipotizzata non diversificabilità del risarcimento in correlazione alle “condizioni soggettive” dei danneggiati (da sinistro stradale), in quanto il denunciato art. 139 terrebbe conto «proprio dell’incidenza della menomazione sulle condizioni soggettive del danneggiato, autorizzando il giudice ad aumentare il risarcimento fino a una percentuale del 20%».
Quanto, poi, all’art. 24 Cost., perché nessuna “compressione del diritto a una effettiva tutela giurisdizionale”, deriverebbe dalla normativa impugnata.
Quanto, inoltre, all’art. 76 Cost., perché la censurata previsione di vincolanti valori tabellari di liquidazione delle lesioni micropermanenti non si discosterebbe, in realtà, dai criteri guida della legge delega n. 229 del 2003, alla luce anche dei principi enunciati dalla sentenza n. 230 del 2010 di questa Corte.
Quanto, infine, ai parametri comunitari, poiché, con la sentenza 23 gennaio 2014 in causa C-371/12 (Enrico e Carlo Petillo contro Unipol assicurazioni spa), la Corte di giustizia dell’Unione europea, sollecitata da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (TFUE), dallo stesso Tribunale di Tivoli, che nutriva dubbi sulla compatibilità dell’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 con il diritto comunitario, ha riconosciuto «conforme al diritto dell’Unione europea il sistema risarcitorio introdotto da tale disposizione».
Conclusioni, queste, ribadite, ed ulteriormente illustrate, anche con separate memorie depositate dall’Avvocatura nei giudizi iscritti al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013.
5.− Con successiva memoria depositata il 1° settembre 2014, la difesa del danneggiato C.D. (attore nel giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Torino) ha replicato all’Avvocatura dello Stato, escludendo la presupposta rilevanza della richiamata sentenza della Corte di giustizia ai fini delle questioni di costituzionalità in esame.
Ciò in quanto quella Corte avrebbe «considerato l’art. 139 Cod. Ass. priv. soltanto nella ristretta prospettiva della legislazione comunitaria, sancendo che, stanti i limiti di quest’ultima, il diritto UE non può interferire, se non entro termini “minimi”, con le scelte operate dagli Stati membri quanto alle modalità di liquidazione dei danni, […] senza esprimere un’opinione positiva sul merito dell’art. 139», per cui «ogni questione di legittimità costituzionale della norma scrutinata dai giudici della UE rimane di esclusiva pertinenza dell’ordinamento interno».
6.− Viceversa – secondo la difesa delle costituite compagnie assicuratrici, affidata ai medesimi difensori, che in pari data del 1° settembre 2014 hanno depositato una unitaria memoria nei giudizi iscritti al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013 – la predetta sentenza Petillo contro Unipol assicurazioni spa, pur se riferita all’ordinamento europeo, rileverebbe, comunque, anche ai fini della non fondatezza delle questioni sollevate dai giudici a quibus.
Quella sentenza metterebbe, infatti, «bene in evidenza che, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria, assume rilevanza non solo l’interesse particolare del danneggiato alla riparazione del danno, ma anche l’interesse generale e sociale ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi all’interno di una responsabilità civile che è sempre più assicurata in forza di uno specifico obbligo legislativo».
E ciò comporterebbe che, in un tale quadro, non dovrebbe essere considerato solo il livello del risarcimento ma anche il livello dei premi assicurativi per evitare che l’aumento del risarcimento, che riguarda i soli danneggiati, comporti automaticamente l’aumento dei premi che, invece, sono pagati da tutti. E sarebbe proprio in questa prospettiva – che mira a «contemperare l’esigenza di riparazione del danno con l’esigenza sociale della riduzione dei costi assicurativi a carico del sistema» − che troverebbe giustificazione la limitazione del risarcimento del danno di lieve entità.

Considerato in diritto

1.− Con le quattro ordinanze in epigrafe – che, per la sostanziale identità di oggetto, possono congiuntamente esaminarsi – il Giudice di pace di Torino, i Tribunali ordinari di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e di Tivoli, in composizione monocratica, ed il Giudice di pace di Recanati hanno, in relazione a vari parametri, sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), da ora anche «cod. ass.»
2.− La norma impugnata, nel testo in vigore, ratione temporis, all’atto della introduzione dei giudizi a quibus:
− stabilisce, al comma 1, che «Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6 […];
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno»;
− precisa, al comma 2, che «Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito»;
− aggiunge, al comma 3, che «L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato»;
− dispone, al comma 4, che «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità»;
− prevede, al comma 5, che gli importi indicati nel comma 1, siano «aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT»;
− indica, infine, al comma 6, i coefficienti moltiplicatori applicabili a ciascun punto percentuale di invalidità, da 1 a 9.
3.− L’art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, ha poi, al suo comma 3-ter, disposto che «Al comma 2 dell’articolo 139 […] è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”»; e, nel successivo suo comma 3-quater, ha ulteriormente aggiunto che «Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 […], è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione».
3.1.− Tali nuove disposizioni – che, in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore) – rispettivamente comportano, per tali lievi lesioni:
− la necessità di un “accertamento clinico strumentale” (di un referto di diagnostica, cioè, per immagini) per la risarcibilità del danno biologico permanente;
− la possibilità anche di un mero riscontro visivo, da parte del medico legale, per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.
3.2.− Il riferito ius superveniens non pone, per altro, un problema di restituzione degli atti, per rivalutazione della persistenza della rilevanza delle questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, atteso che le rispettive ordinanze di rimessione danno atto che, nei sottostanti giudizi, l’accertamento strumentale introdotto dal comma 3-ter dell’art. 32 del citato d.l. n. 1 del 2012 è stato, comunque, già espletato.
Dal contenuto dell’odierno provvedimento di rimessione del Giudice di pace di Torino (che, sul piano fattuale, supera le carenze descrittive che avevano comportato la dichiarazione di inammissibilità delle identiche questioni già in precedenza sollevate da detto giudice, di cui alla sentenza n. 157 del 2011 della Corte costituzionale) non emerge, viceversa che sia stato, nel corrispondente giudizio, effettuato quell’accertamento strumentale, che condiziona la risarcibilità delle lesioni “permanenti” di lieve entità.
Ciò non ostante, la restituzione degli atti non si rende necessaria neppure nei confronti di detto rimettente – e va, quindi, respinta la richiesta pregiudiziale in tal senso formulata dalla convenuta società Uniqa Protezione – poiché la questione, sollevata in ragione delle rigidità degli importi tabellari di liquidazione del danno biologico e della non prevista risarcibilità anche dell’eventuale danno morale, resta, per tali profili, comunque, rilevante con riguardo al danno biologico “temporaneo” – di cui alla lettera b) del comma 1, dell’impugnato art. 139 – la cui liquidazione pure rientra nel petitum di quel giudizio.
4.− Nella prospettazione sostanzialmente comune ai quattro giudici a quibus, il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale, introdotto dal censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, darebbe luogo ad un sistema indennitario che limiterebbe la piena riparazione del danno, ancorandolo a livelli pecuniari riconosciuti, per via normativa, equi ex ante, ma che – sia per la rigidità dell’aumento percentuale dell’importo nella misura massima del quinto (20%), sia per la (ritenuta) impossibilità di liquidare l’eventuale, non contemplato, danno morale – non consentirebbe una adeguata personalizzazione del danno e determinerebbe, di conseguenza, una disparità di trattamento in relazione al riconoscimento del diritto al suo integrale ristoro, in base al diverso elemento causativo del danno stesso, oltre che un’ingiustificata prevalenza della tutela dell’esercizio dell’attività assicurativa rispetto alla tutela della lesione del diritto inviolabile alla salute.
Da ciò, appunto, il denunciato contrasto con gli evocati parametri costituzionali – artt. 2, 3, 24, 32, oltreché 76 – e – secondo i Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli, ed il Giudice di pace di Recanati – anche con quelli interposti delle disposizioni europee (art. 6 del Trattato sull’Unione europea − TUE; artt. 2, 3, 6, 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 − CEDU − e art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione; artt. 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), conducenti alla ulteriore violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
5.− L’eccezione di inammissibilità delle sollevate questioni, formulata dall’Avvocatura dello Stato, in ragione della possibilità di una interpretazione costituzionalmente adeguata della normativa impugnata, non è fondata.
Ciascuno dei giudici rimettenti non ha, infatti, omesso di verificare la possibilità di una siffatta interpretazione – omissione suscettibile, appunto, di condurre ad una declaratoria di inammissibilità alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: ordinanze n. 322, n. 242, n. 198 e n. 110 del 2013) – ma, in esito a tale compiuta verifica, ha ritenuto di escluderla.
Per cui la non condivisione di una tale valutazione non rileva più in termine di ammissibilità – ma solo, in tesi, di eventuale non fondatezza – della questione in esame.
6.− Del pari non fondate sono le ulteriori eccezioni di inammissibilità, dedotte nell’interesse delle compagnie assicuratrici e della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alla prospettata insufficiente descrizione della vicenda concreta oggetto dei giudizi a quibus pendenti dinanzi al Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e al Tribunale ordinario di Tivoli.
Quei giudici hanno, infatti, adeguatamente motivato l’effettiva rilevanza delle questioni sollevate − in ragione dell’oggetto delle azioni innanzi ad essi proposte [risarcitorie per lesioni di lieve entità dipendenti causalmente dalla circolazione di veicoli a motore] e delle tipologie di inabilità riscontrate sulla base, come detto, di appositi accertamenti medico-legali − ritenendo non conseguibile il correlativo integrale risarcimento in applicazione dei censurati criteri tabellari.
7.− Nel merito, è preliminare l’esame del profilo di dedotta violazione dell’art. 76 della Costituzione.
Al riguardo, i rimettenti hanno sostenuto che il limite alla risarcibilità delle lesioni lievi da sinistro stradale – introdotto dalla norma delegata di cui al censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 – non rientri tra i criteri direttivi della legge di delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001) e contrasti anzi con il suo principio ispiratore, volto alla tutela del consumatore – parte debole.
Tale prospettazione non può essere, però, condivisa.
La citata legge di delega n. 229 del 2003 prevedeva espressamente, infatti, al comma 1 del suo art. 4, che il Governo fosse delegato a provvedere «ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 [Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa], come sostituito dall’articolo 1 della presente legge».
Conseguiva da ciò che, nel dare attuazione alla suddetta delega, il legislatore delegato avrebbe dovuto – ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997 − «definire il riassetto normativo» e la «codificazione della normativa primaria regolante la materia», confermando, quindi, se del caso, le norme previgenti. E poiché tra queste rientrava l’art. 5, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), avente lo stesso tenore del censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, è evidente come il legislatore delegato del 2005 si sia mosso lungo il binario di scelte rientranti nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, della legge di delega e del decreto delegato.
Il che, appunto, esclude che sia, nella specie, ravvisabile la denunciata violazione dell’art. 76 Cost.
8.− Non pertinenti, e, comunque non fondate sono poi le censure di violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 della CEDU, poiché la limitazione del diritto risarcitorio, che i rimettenti paventano, attiene alla garanzia dell’oggetto di tale diritto, e non all’aspetto della azionabilità in giudizio – che quei parametri tutelano – la quale non è in alcun modo pregiudicata dalla norma denunciata.
9.− Manifestamente non fondata è poi la censura di violazione dell’art. 3 Cost., in entrambi i profili della sua declinazione.
Quanto al primo, perché la prospettazione di una disparità di trattamento − che, in presenza di identiche (lievi) lesioni, potrebbe conseguire, in danno delle vittime di incidenti stradali, dalla applicazione della normativa impugnata, in quanto limitativa di una presunta maggiore tutela risarcitoria riconoscibile a soggetti che quelle lesioni abbiano riportato per altra causa − è smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è, viceversa, più incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi.
Infatti solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante – o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore – che si risolve in garanzia dell’an stesso del risarcimento.
Mentre, a sua volta, l’assunto per cui gli introdotti limiti tabellari non consentirebbero di tener conto della diversa incidenza che pur identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di cui al comma 3 del denunciato art. 139, in virtù della quale è consentito al giudice di aumentare fino ad un quinto l’importo liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con «equo e motivato apprezzamento», appunto, «delle condizioni soggettive del danneggiato».
10.− La lesione degli ulteriori parametri costituzionali ed europei evocati dai rimettenti è duplicemente motivata: in ragione sia dalla non prevista (e quindi a loro avviso esclusa) liquidabilità del danno morale, sia del “limite” apposto dalla normativa impugnata alla integrale risarcibilità del danno biologico.
10.1.− In relazione al primo dei due suindicati profili, la questione non è fondata per erroneità della sua premessa interpretativa.
È pur vero, infatti, che l’art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”.
Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato − «rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente».
La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.
10.2.− Anche in relazione all’ulteriore profilo del «limite» all’integrale risarcimento del danno alla persona − che i giudici a quibus addebitano alla norma impugnata di avere illegittimamente introdotto in materia di microlesioni da sinistro stradale − la questione, in relazione ai medesimi parametri di cui sopra, non è fondata.
10.2.1.− Questa Corte (nella occasione, in particolare, della denunciata previsione di limiti alla responsabilità del vettore aereo in tema di trasporto di persone) ha già chiarito come non si configuri ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell’iniziativa economica privata connesso all’attività del vettore (sentenza n. 132 del 1985).
A sua volta, la Corte di cassazione, con la già ricordata sentenza n. 26972 del 2008, ha puntualizzato come il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietà (di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell’art. 2 Cost.) comporti che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti che non superi il «livello di tollerabilità» che «ogni persona inserita nel complesso contesto sociale […] deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone».
Al bilanciamento – che doverosamente va operato tra i valori assunti come fondamentali dalla nostra Costituzione ai fini della rispettiva, complessiva, loro tutela – non si sottraggono neppure i diritti della persona consacrati in precetti della normativa europea – ove questi vengano, come nella specie, in rilievo come parametri del giudizio di costituzionalità, per interposizione ex art. 117, primo comma, Cost. – poiché, come pure già precisato, «A differenza della Corte EDU, questa Corte […] opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalle norme di volta in volta scrutinate» (sentenza n. 264 del 2012).
10.2.2.− Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto all’integralità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata.
Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza.
Infatti, l’introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno − attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella – lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio, risultante dalla applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.
Del resto, sulla base di analoghe considerazioni, anche la Corte di giustizia della Unione europea, adita con rinvio pregiudiziale dallo stesso Tribunale di Tivoli, odierno rimettente, nella sentenza 23 gennaio 2014, in causa C-371/12, E. e C. Petillo contro Unipol assicurazioni, ha escluso la prospettata incompatibilità dell’art. 139 cod. ass. con le direttive europee.
11.− Conclusivamente le questioni sollevate dai rimettenti sono, sotto ogni profilo, non fondate.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione; dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6 della CEDU, 6 del Trattato dell’Unione europea, e 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; dal Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, per contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, con le rispettive ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2014.

F.to:
Giuseppe TESAURO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *