Il posto-barca assegnato al socio è ricavo tassabile al valore normale
Non passa la tesi della Spa, secondo cui la concessione non andrebbe assoggettata a imposizione, in quanto opera secondo uno schema analogo a quello della “multiproprietà azionaria”
La questione sottoposta al vaglio della Corte di cassazione riguarda la qualificazione giuridica e il conseguente regime fiscale applicabile alla concessione in godimento da parte di una società azionaria che gestisce complessi portuali turistici ai propri soci di unità portuali (“posti-barca”) comprese all’interno dell’approdo.
Secondo l’ufficio, si tratta di ricavi tassabili al valore normale ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del vecchio Tuir, in quanto, con il riconoscimento del diritto di utilizzazione dei posti-barca proporzionalmente al capitale sottoscritto, si realizza una forma di assegnazione in natura di beni e di servizi gratuiti analoghi agli effetti della locazione e di servizi accessori a prezzo ridotto.
Secondo la tesi della società contribuente, invece, la concessione non è tassabile, in quanto opera secondo uno schema analogo a quello della “multiproprietà azionaria”. Il socio acquisisce il diritto all’utilizzo dei beni sociali attraverso la sottoscrizione del capitale e, in virtù della stipula di una separata convenzione, la società si obbliga a praticare ai soci-utenti tariffe determinate in misura corrispondente ai costi di gestione e ai prudenti accantonamenti.
La Corte di cassazione, nella sentenza n. 10503/2014, da un canto, riconosce che l’utilizzazione di posti-barca e di servizi portuali può essere assicurata anche mediante la titolarità di quote di capitale della società di gestione, ovvero dei titoli azionari emessi dalla società concessionaria che ha assunto la gestione del porto turistico. E quindi è astrattamente plausibile l’assimilazione dello schema negoziale a quello della “multiproprietà azionaria”, caratterizzata dall’attribuzione, in favore dei singoli soci, del diritto di utilizzare, per una determinata frazione temporale, beni di cui la società resta proprietaria a tutti gli effetti.
Ciò non di meno, la Suprema corte chiarisce che il fatto che l’assegnazione trovi fondamento in una convenzione o nella partecipazione dei soci allo svolgimento di un’attività comune, essendo a questa intimamente connessa, non cambia la situazione sotto il profilo fiscale. Si tratta pur sempre di un’assegnazione di beni oggetto dell’attività societaria ai soci.
La facoltà di fruizione dei posti-barca come unità di godimento esclusivo si concretizza in un’assegnazione di beni, da parte della società, a un valore inferiore a quello normale di cui agli articoli 9 e 53 (oggi 85) del Tuir.
Diverso sarebbe il caso – precisa il Collegio giudicante – in cui la società non fosse stata una Spa, ma una società mutualistica o una società-consorzio, nella quale il socio assume – per contratto sociale – il ruolo di destinatario dei beni e dei servizi alla cui offerta è finalizzato l’esercizio dell’attività comune.
La Suprema corte ha anche precisato che nella specie non si versa neanche nell’ipotesi di società di comodo con riferimento alla quale è stata inserita – a opera del Dl 138/2011, articolo 2, comma 36-terdecies e seguenti – all’interno dell’articolo 67, comma 1, la lettera h-ter), che prevede la tassazione quale reddito diverso in capo ai soci o familiari dell’imprenditore della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa.
Nella specie non ricorre, infatti, il presupposto per l’applicabilità della cennata disposizione, in quanto la stessa società contribuente ha sempre rivendicato la propria natura di società commerciale e, comunque, non si è in presenza del fenomeno “abusato” per il quale è stata introdotta la cennata disposizione, relativo alla concessione in godimento di beni dell’ente ai soci o ai familiari per usi privati. Piuttosto, si è in presenza della concessione in uso ai soci a prezzo ridotto di beni al cui scambio è destinata l’attività d’impresa.
Nell’affermare ciò, i Supremi giudici hanno anche precisato che a smentire ciò non vale obiettare che la concessione di posti-barca è una prestazione di servizi e non una cessione di beni, per la quale solo è prevista la tassazione al valore normale. L’attività svolta dalla società commerciale ha come oggetto il noleggio di posti-barca e, quindi, la concessione in godimento (ai soci) si sostanzia in una cessione del bene “merce” alla cui realizzazione è diretta l’attività d’impresa.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME