Il costo vago non taglia il reddito: senza certezza, è onere ininfluente
Le spese sostenute, per essere portate in deduzione, devono risultare da elementi sufficientemente specifici, attendibili e oggettivamente determinabili nell’ammontare
È quanto si desume dalla sentenza 19593 del 17 settembre 2014, con cui la sezione tributaria della Corte di cassazione ha respinto il ricorso di una Srl, in una controversia concernente il disconoscimento di costi per incremento del canone di fitto d’azienda, in quanto non previsto da scrittura privata registrata e, dunque, privo di data certa.
La vicenda processuale
La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello di una società contro il verdetto di primo grado che aveva avallato l’operato dell’ufficio finanziario, relativamente al recupero a tassazione dei costi per fitti passivi ritenuti indeducibili per mancanza del requisito della certezza, poiché il relativo contratto non era stato registrato ed era privo di data certa e gli incrementi dei fitti non erano, comunque, previsti in contratto.
In particolare, i giudici di merito, rilevando lo stretto legame esistente tra la contribuente locatrice e la società locataria, per essere i rispettivi legali rappresentanti parenti, ritenevano che l’aumento del canone, oltre a non apparire suffragato dalle risultanze di bilancio né dalla nota integrativa, avesse finalità elusiva. Circostanza, in realtà, comprovata da ulteriori elementi, quali il fatto che la pattuizione integrativa era stata sottoscritta il 31 dicembre 2006, con decorrenza dall’1 gennaio 1996 a fronte del verbale di assemblea redatto il 30 dicembre 1996; inoltre, tale incremento non era stato registrato sul libro giornale.
La contribuente proponeva ricorso in Cassazione, al quale resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Principalmente, la società lamentava la nullità della sentenza impugnata, per aver il giudice d’appello mutato la causa petendi, ovvero rigettato l’appello, in base a una rilevata elusione fiscale. In altri termini, a fronte della pretesa impositiva riguardante l’indeducibilità di costi per fitti passivi in difetto del requisito della certezza, il giudice di secondo grado motivava la decisione argomentando la legittimità della pretesa fiscale con l’elusività dell’operazione, sulla quale non risultava basato l’avviso di accertamento né le parti avevano disquisito. In detta prospettiva, veniva eccepita, altresì la violazione e falsa applicazione dell’articolo 37-bis del Dpr 600/1973, non rientrando la fattispecie in esame nelle operazioni nominate dal comma 3 di questa disposizione.
La pronuncia della Cassazione
Investiti della questione, i giudici di legittimità hanno osservato che, a parte il richiamo all’articolo 37-bis del Dpr 600/1973, operato dal giudice di merito al fine di ribadire ulteriormente l’indeducibilità del costo, perché finalizzato a intento elusivo, la sentenza impugnata, in coerenza con il contenuto dell’avviso di accertamento e delle questioni dibattute tra le parti, è fondata anche su diversa e autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere la motivazione, laddove viene accertata la mancanza di certezza della spesa che, come espressamente statuito in sentenza, “non appare suffragata dalle risultanze contabili del bilancio […] né dalla nota integrativa”.
Ne è derivato il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente, con conseguente condanna alla spese liquidate a favore dell’Agenzia.
Osservazioni
Considerato quanto prescritto dall’articolo 109, comma 1, del Tuir, ai fini fiscali, affinchè l’imputazione al periodo d’imposta avvenga per competenza, alla data di chiusura dell’esercizio, i componenti di reddito devono essere contemporaneamente certi nell’esistenza, determinati o oggettivamente determinabili nell’ammontare.
Il requisito della certezza deve essere inteso in un’accezione giuridica, nel senso che la componente reddituale, per essere considerata fiscalmente certa, deve essere fondata sull’esistenza di un titolo produttivo di effetti giuridici, sia pure in via non definitiva. In merito, l’orientamento ministeriale (cfrrisoluzione n. 52/1998) chiarisce che, per gli impegni contrattuali già assunti che attribuiscono una connotazione di concretezza ai costi, può parlarsi di certezza a prescindere dalla loro manifestazione numeraria.
La certezza dell’esistenza di un elemento reddituale, pertanto, si riallaccia al verificarsi, nel periodo considerato, dell’evento che ne costituisce la causa in senso giuridico, per cui può ritenersi sufficiente, in via generale, salve le eccezioni previste per specifiche componenti da norme particolari, che l’elemento reddituale sia collegato a una situazione giuridica definita alla chiusura del periodo d’imposta, non rilevando eventi successivi, quali rinunce, transazioni o giudicati.
È consolidato, in questa prospettiva, l’orientamento di legittimità, in virtù del quale, le spese sostenute “per essere deducibili devono risultare da elementi sufficientemente specifici ed attendibili“, per cui il contribuente può dedurre soltanto i costi e gli altri oneri realmente sopportati che, in caso di contestazione da parte dell’ufficio, debbono essere da lui provati in modo certo e preciso.
Ciò premesso, la Corte suprema ha ritenuto a riparo da vizi di legittimità il decisum dei giudici di merito, che hanno confermato l’indeducibilità del costo non riportato in bilancio e nella nota integrativa, a fronte delle diverse emergenze documentali, quale, tra le altre, la mancata registrazione dell’operazione sul libro giornale.
Confermando, inoltre, quanto ribadito in altre occasioni dalla Cassazione, per cui gli atti scritti assumono data certa nei confronti dell’Amministrazione solo alle condizioni indicate dall’articolo 2704 cc (cfr Cassazione, sentenza 1172/2008). Stante tale norma, pertanto, “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.