Corte Ue: ok al regime di esenzione di dividendi distribuiti da società
Gli eurogiudici chiamati a dirimere una controversia incentrata sul corretto trattamento fiscale da riservare a quelli versati dalle controllate stabilite in uno Stato estero
Il fatto all’origine della controversia
La controversia oppone di fronte una società costituita ai sensi della legislazione americana e l’amministrazione finanziaria tedesca in merito al regime di imputazione applicato ai dividendi distribuiti da società residenti nello stesso Stato membro della società beneficiaria.
La società oggetto del procedimento è una holding di un gruppo di società, con sede sociale negli Stati Uniti e con direzione amministrativa in Germania, ove dispone di una controllata ed è iscritta nel registro delle imprese. La società è stata costituita per garantire una direzione unica delle controllate europee e canadesi del gruppo.
La holding, dal 1991 al 2001, deteneva partecipazioni dirette e indirette (con una quota oltre il 90%) in diverse società di diversi paesi: Francia, Norvegia, Regno Unito, Belgio, Danimarca, Canada.
L’Amministrazione finanziaria tedesca, emetteva nei confronti della società in questione un avviso di accertamento per gli anni che andavano dal 1991 al 2001, rettificando l’imposta sulle società in ragione del versamento dei dividendi.
L’autorità tedesca non prendeva in considerazione ai fini del calcolo della base imponibile rilevante ai fini degli avvisi d’imposta e delle dichiarazioni delle perdite, i dividendi versati dalle controllate straniere, esenti da imposta ai sensi delle convenzioni contro la doppia imposizione.
La holding, chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento, chiedendo l’imputazione, all’imposta sulle società da assolvere in Germania, delle imposte sulle società e sui redditi del capitale versati dalle proprie controllate e sub-controllate stabilite in altri Stati membri (Belgio, Francia e Regno Unito) e in Stati terzi (Canada e Norvegia) tra il 1991 e il 2001, con conseguente eventuale rimborso d’imposta.
L’Amministrazione finanziaria di Leverkusen respingeva il ricorso, in merito all’avviso relativo al calcolo e all’imputazione del credito fiscale per l’imposta sulle società relativa all’esercizio 1994. L’autorità tedesca, fondava il diniego sull’articolo 36, paragrafo 2, punto 3, lettera f), della legge tedesca relativa all’imposta sulle società, in forza del quale l’imputazione dell’imposta sulle società gravante sui dividendi è ammessa soltanto quando tali dividendi siano contabilizzati come redditi imponibili. Considerato che i dividendi provenienti dall’estero erano esenti in forza degli articoli 26, paragrafo 7, della normativa tedesca del 1991, per quanto riguarda gli esercizi dal 1991 al 1993, e 8b, paragrafo 5, della stessa normativa del 1994 per gli anni successivi, essi non potevano essere presi in considerazione come redditi imponibili ai fini della determinazione dell’imposta.
Avverso la suddetta decisione, la società statunitense, proponeva ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale tributario di secondo grado, chiedendo l’imputazione dell’importo versato a titolo di imposta sulle società estere e l’imputazione sui dividendi da essa percepiti dalla propria controllata danese e dalle sub-controllate belga e norvegese. Nello stesso ricorso, chiede l’imputazione delle somme versate a titolo di imposta sul reddito dei capitali riguardanti le controllate stabilite in Francia e nel Regno Unito nell’ipotesi in cui i proventi dei dividendi dovessero essere considerati soggetti ad imposta.
Il giudice del rinvio, in virtù di quanto sopra espresso, decide di sospendere il procedimento e di sollevare la questione dinanzi alla Corte di Giustizia europea.
Le questioni pregiudiziali
Le questioni pregiudiziali trattate dalle Corte riguardano essenzialmente due aspetti. In particolare, la prima questione mira a chiarire “se la compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale secondo cui una società con sede in uno Stato membro non può imputare le imposte sulle società assolte in un altro Stato membro o in uno Stato terzo da società di capitali distributrici di dividendi, per effetto dell’esenzione dall’imposta di tali dividendi nel primo Stato membro qualora essi provengano da partecipazioni che rappresentino almeno il 10% del capitale della società distributrice, la partecipazione effettiva della società di capitali beneficiaria dei dividendi sia superiore al 90% e la società beneficiaria sia stata creata ai sensi della legislazione di uno Stato terzo debba essere valutata alla luce degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE o piuttosto degli articoli 63 TFUE e 65 TFUE”.
Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, “se l’articolo 49 TFUE e, eventualmente, l’articolo 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostino all’applicazione del regime di esenzione ai dividendi distribuiti da società con sede in altri Stati membri e in Stati terzi, laddove il metodo di imputazione sia applicato ai dividendi distribuiti da società con sede nello stesso Stato membro della beneficiaria e, nell’ipotesi in cui tale società beneficiaria registri delle perdite, il regime di imputazione faccia sì che l’imposta versata dalla società distributrice residente venga, in tutto o in parte, rimborsata”.
La posizione della Corte sulle due questioni pregiudiziali
In merito alla prima questione pregiudiziale, va rilevato che da costante giurisprudenza della Corte risulta che il trattamento fiscale dei dividendi può ricadere nella sfera di applicazione dell’articolo 49 TFUE, riguardante la libertà di stabilimento, e in quella dell’articolo 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali. Ricade nella sfera di applicazione dell’articolo 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, una normativa nazionale destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni che consentano di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinare le attività di quest’ultima.
Per contro, eventuali disposizioni nazionali che siano applicabili a partecipazioni effettuate al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell’impresa, devono essere esaminate esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali.
La Corte nel caso in esame stabilisce che una società residente in uno Stato membro, titolare di una partecipazione in una società residente in un paese terzo che le conferisca sicura influenza sulle decisioni della società medesima e le consenta di determinarne le attività, può invocare l’articolo 63 TFUE per contestare la conformità a tale disposizione di una normativa di detto Stato membro relativa al trattamento fiscale di dividendi originari del suddetto paese terzo, la quale non si applichi esclusivamente alle situazioni in cui la società madre eserciti un’influenza determinante sulla società distributrice dei dividendi. Per quanto sopra espresso, la prima questione deve essere valutata alla luce degli articoli 63 TFUE e 65 TFUE.
I togati europei, trattano la seconda questione con esclusivo riferimento alla libera circolazione dei capitali, ponendo l’attenzione sugli effetti del trattamento fiscale che riguardano le società beneficiarie dei dividendi.
L’articolo 63 TFUE impone ad uno Stato membro, l’obbligo di concedere un trattamento equivalente ai dividendi versati a società residenti da società non residenti, nel rispetto del sistema di prevenzione della doppia imposizione economica. Il diritto dell’Unione, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l’eliminazione della doppia imposizione all’interno dell’Unione, ogni Stato membro resta libero di organizzare il proprio sistema di imposizione sugli utili distribuiti, a condizione però che il sistema in questione non comporti discriminazioni vietate dal Trattato. Nel caso specifico del procedimento principale, in cui la società beneficiaria dei dividendi aveva peraltro subìto perdite, il dividendo versato da una società residente veniva preso in considerazione in sede di calcolo dell’importo dell’imposta della società beneficiaria, con la conseguenza di compensare in tutto o in parte le perdite e, pertanto, di ridurle o di escludere il loro riporto ad un esercizio successivo o precedente. Se i redditi provenienti dai dividendi versati dalle società residenti non superavano le perdite registrate dalla società beneficiaria, l’imposta dovuta da quest’ultima era pari a zero e il credito fiscale dell’imposta prelevata sui dividendi versati dalla controllata tedesca veniva rimborsato.
Per contro, i dividendi distribuiti da una società residente in un altro Stato membro o in uno Stato terzo erano esenti da imposta in Germania e non erano considerati in sede di calcolo dell’importo dell’imposta della società beneficiaria. Pertanto, tali dividendi non influivano né sulla base imponibile della società beneficiaria né sulle perdite eventualmente riportabili di quest’ultima.
In considerazione di quanto sopra specificato, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione del regime di esenzione ai dividendi distribuiti da società con sede in altri Stati membri e in Stati terzi, laddove il regime di imputazione sia applicato ai dividendi distribuiti da società con sede nello stesso Stato membro della società beneficiaria e, nell’ipotesi in cui la società beneficiaria medesima registri perdite, il regime di imputazione faccia sì che l’imposta versata dalla società distributrice residente venga in tutto o in parte rimborsata.
La decisione finale degli eurogiudici
I giudici della prima sezione della Corte, in merito alla prima questione pregiudiziale, concludono che essa debba essere valutata alla luce degli articoli 63 TFUE e 65 TFUE in quanto trattasi di una società beneficiaria creata ai sensi della legislazione di uno stato terzo. Una società con sede in uno Stato membro non può imputare le imposte sulle società assolte in un altro Stato membro o in uno Stato terzo da società di capitali distributrici di dividendi, per effetto dell’esenzione dall’imposta dei dividendi medesimi nel primo Stato membro qualora siano il risultato di partecipazioni pari ad almeno il 10% del capitale della società distributrice.
La Corte interviene sulla seconda questione pregiudiziale, sancendo che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione del regime di esenzione ai dividendi distribuiti da società residenti in altri Stati membri e in Stati terzi. Il regime di imputazione si applica solo ai dividendi distribuiti da società con sede nello stesso Stato membro della società beneficiaria e, nell’ipotesi in cui la società beneficiaria medesima registri perdite, il regime di imputazione fa sì che l’imposta versata dalla società distributrice residente venga in tutto o in parte rimborsata.
Data della sentenza
10 settembre 2014
Numero della causa
Causa C-47/12
Nome delle parti
Kronos International Inc.
contro
Finanzamt Leverkusen