Penale

Cassazione: augurarsi la morte di qualcuno non e’ un reato

cassazione_giudicerRoma, 3 ott. – Non rischia alcuna condanna chi si augura la morte di un’altra persona: “il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale” e la “sua violazione e’ penalmente irrilevante”. A scriverlo e’ la quinta sezione penale della Cassazione, assolvendo “perche’ il fatto non sussiste” due imputati finiti sotto processo per ingiuria e minaccia nei confronti di un “avversario” (la loro famiglia era in lite giudiziaria con la parte offesa), che erano invece stati condannati dai giudici di merito.

Al centro della vicenda, due frasi pronunciate dagli imputati – un uomo e una donna – contro l”avversario’: “ogni volta che vedo la tua macchina ripartire per Roma la domenica sera, il giorno dopo compro il giornale, sperando di leggere della tua morte in uno di quegli spaventosi incidenti sull’autostrada…spero di incontrarti uno di questi giorni disteso e morente lungo la strada…ti prometto che non mi fermero’ mai per soccorrerti”, aveva detto uno degli imputati alla parte offesa. “Augurarsi la morte di un’altra persona – si legge nella sentenza depositata oggi – e’ certamente manifestazione di astio, forse di odio”, ma non costituisce ingiuria, “perche’ desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l’onore e il decoro”. Quanto al reato di minaccia, “e’ noto – osservano gli alti giudici – che il male ingiusto e futuro che si prospetta alla persona offesa deve essere rappresentato come conseguente ad un’azione dell’offensore”: le frasi ‘incriminate’ “rappresentano certamente manifestazioni di scarso affetto”, e ” di evidente mancanza di fair play tra avversari processuali”, rileva la Corte, ma ne’ l’uno ne’ altro imputato “hanno manifestato l’intenzione di fare alcunche’ per determinare, anticipare o propiziare la morte” della parte offesa. Dall’episodio, dunque, si evince di certo l'”animo malevolo”, ma di “assoluta irrilevanza penale”, conclude la sentenza. (AGI)

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