Relata di notifica “inesistente”? Notifica irregolare, ma esistente
L’omissione del “resoconto” realizza, al più, un vizio sanabile, che non può essere fatto valere dal destinatario: si tratta di un adempimento che esula dal suo interesse
Questo, in sintesi, l’insegnamento della Cassazione nella sentenza 15317/2014, ove è stato anche precisato che il vizio in questione non può essere fatto valere dal destinatario, trattandosi di adempimento non previsto nel suo interesse.
Un contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento, con la quale gli era stata richiesta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, maggiori Irpef e Ilor per l’anno 1995, deducendo l’inesistenza e/o nullità della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto e l’intervenuta decadenza dalla possibilità di esercizio del potere impositivo.
La decisione della Commissione tributaria provinciale, che ha accolto il ricorso, appellata dall’ufficio delle Entrate, veniva integralmente confermata dalla Commissione tributaria regionale.
Il Collegio di secondo grado, pur rilevando che la notificazione dell’atto impositivo era avvenuta tramite servizio postale con raccomandata, con avviso di ricevimento sottoscritto per ricevuta dal contribuente, riteneva l’atto stesso non notificato, in quanto l’ufficio non aveva prodotto in giudizio la relata della notificazione.
Avverso la sentenza della Ctr, l’Agenzia delle Entrate proponeva, quindi, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
In particolare, con il primo deduceva l’errore commesso dal giudice regionale nell’avere ritenuto – pur in presenza dell’avviso di ricevimento dal quale risultava che l’accertamento, notificato a mezzo posta ai sensi dell’articolo 14 della legge 890/1982, era stato consegnato al diretto interessato – che la notifica non esistesse, per mancata produzione in giudizio della relata di notificazione.
Ciò in contrasto con l’orientamento di legittimità, secondo cui la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall’articolo 3 della legge 890/1982 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.
La pronuncia della Cassazione
Accogliendo il ricorso, la Corte suprema ha cassato la sentenza impugnata, rinviando per il prosieguo del giudizio a diversa sezione della Ctr.
La pronuncia rileva che il caso esaminato attiene alla notificazione, a mezzo posta, di un atto di accertamento, per il quale il legislatore ha previsto che detta attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell’ufficiale giudiziario, direttamente dagli uffici finanziari a mezzo posta.
In questi casi, spiega la Corte, ribadendo il proprio orientamento consolidato, poiché trattasi di una modalità di notificazione semplificata “non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico”, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario “deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfrCassazione, pronunce 17598/2010 e 9111/2012)”.
In tale ottica, poiché per la notificazione degli atti impositivi è consentita l’adozione di modalità meno formali rispetto a quelle proprie degli atti giudiziari, il procedimento non può dirsi inficiato dalla mera mancanza della relata di notifica prevista, in generale, per la notificazione degli atti giudiziari dall’articolo 3 della legge 890/1982, essendo pacifico altresì “che l’avviso di accertamento (ritenuto non notificato dalla C.T.R. laziale) è stato (per come accertato nella stessa sentenza impugnata) consegnato a mani (con sottoscrizione dell’avviso di ritorno) del contribuente il quale, peraltro, non risulta avere mai prospettato, nell’ottica del rilievo funzionale dei vizi di forma, difformità della copia ricevuta rispetto all’originale”.
Osservazioni
L’utilizzo della raccomandata postale con avviso di ricevimento è previsto nell’ambito del procedimento di notificazione di una molteplicità di atti in materia tributaria, in particolare, per gli atti del procedimento amministrativo tributario – in base agli articoli 60, primo comma, del Dpr 600/1973; 14 della legge 890/1982; 3, commi 4 e 5, del Dl 261/1990; 54, settimo comma, del Dpr 633/1972 – e, per gli atti del processo dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992.
Per quanto qui d’interesse, l’articolo 3 della legge 890/1982 stabilisce che l’agente notificatore è tenuto a redigere “la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento…”.
Peraltro, per costante orientamento (riaffermato anche dall’odierna pronuncia), nella notifica a mezzo del servizio postale, la mancanza della relata di notificazione comporta mera irregolarità e non già inesistenza della stessa. Ciò sulla base della considerazione che “la fase essenziale del procedimento è data dalla attività dell’agente postale (tanto che è l’avviso di ricevimento che costituisce prova dell’avvenuta notificazione) mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico” (cfr Cassazione, sentenze 4746/2010, 17981/2012, 23117/2013 e 8911 e 12498 del 2014).
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, dunque, la relata non ha carattere e natura di requisito essenziale ai fini dell’esistenza giuridica della fase di documentazione dell’avvenuta notifica; di conseguenza, quando è allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omissione dell’apposizione della relazione realizza un semplice vizio di irregolarità, che neppure può essere fatto valere dal destinatario, trattandosi di adempimento non previsto nel suo interesse.
Le conclusioni della giurisprudenza di legittimità risultano coerenti con il principio generale per il quale i vizi “formali” della notificazione (oltre a quello in questione, un altro è rappresentato dalla notificazione eseguita con raccomandata “bianca” senza AR oppure mediante utilizzo della busta chiusa in luogo del plico) danno luogo a una mera irregolarità, che non inficia la ritualità della notifica, salvi i casi in cui il destinatario dell’atto contesti l’idoneità dell’eseguita notificazione a perseguire le finalità cui le prescrizioni legali di forma sono preordinate.