Notifica “diretta” o tramite messo: alla posta, ma con regole diverse
La disciplina normativa delinea modalità e tempi da rispettare con attenzione per evitare che venga dichiarata l’inammissibilità della costituzione nel giudizio tributario
Delle varie modalità possibili, in questa sede viene esaminata – evidenziando gli adempimenti processuali collegati – la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, rispettivamente in via “diretta” (articolo 16, comma 3) oppure “a mezzo… di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria…
La notificazione in via “diretta” a mezzo del servizio postale
In base al comma 3 dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992, sia le parti private che l’ufficio possono eseguire le notificazioni “anche direttamente (cosiddetta notificazione “diretta”, cioè senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore, ndr) a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto…”.
La notificazione postale “diretta”, in base all’articolo 38, comma 2, Dlgs 546/1992, può essere utilizzata anche notificare le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Di contro, stante il disposto del successivo articolo 62, comma 2 (per il quale “Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le regole dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto”), detta modalità non è ammessa nel giudizio di legittimità, in quanto non prevista dal codice di procedura civile.
La disciplina della notificazione “diretta” via posta è quella delle corrispondenze raccomandate “ordinarie” di cui al Dpr 655/1982. Di conseguenza, non si applicano le formalità previste per le notificazioni a mezzo del servizio postale eseguite dall’ufficiale giudiziario o da altro agente notificatore ai sensi dell’articolo 149 cpc e della legge 890/1982 (Cassazione, sentenze 17598/2010, 7370/2011, 6906/2014 e 12498/2014).Notificazione “diretta” a mezzo servizio postale, in busta chiusa in luogo del plico
Come anticipato, in base all’articolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992, la notificazione eseguita “direttamente” tramite il servizio postale si effettua “mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento…”.
Con riguardo all’inciso sottolineato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
- il vizio della notificazione postale con busta chiusa, anziché del plico, “costituisce una mera irregolarità se… il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati …” (Cassazione, sentenze 8172/2011, 19519/2011, 30747/201, 966/2013, 9576/2013, 18252/2013 e 23117/2013); in questa ipotesi, ha precisato la Corte suprema, per la valutazione della tempestività dell’invio postale, fa fede la data di spedizione (Cassazione, sentenze 3146/2011, 8172/2011, 30747/2011 e 9576/2013)
- laddove, invece, la controparte costituita contesti il contenuto della busta e la riferibilità dell’invio al notificante, è “onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata” (stessa giurisprudenza richiamata nel punto precedente)
- l’impiego della busta anziché del plico, laddove l’atto venga ricevuto dal destinatario, che tuttavia non si sia costituito in giudizio, rende nulla la notificazione e il giudice adito deve ordinarne la rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 cpc; l’eventuale sentenza emessa senza che sia stato disposto il rinnovo della notifica è affetta da nullità (Cassazione, sentenze 8846/2010, secondo cui, in questo caso, il vizio di nullità scaturisce dalla violazione di un requisito essenziale di forma).
Notificazione del ricorso o dell’appello principale in via “diretta” a mezzo del servizio postale
Laddove il ricorso o l’appello principale siano stati notificati in via “diretta” a mezzo del servizio postale, devono essere tra l’altro garantiti alcuni specifici adempimenti procedurali, la cui omissione o intempestività è sanzionata con l’inammissibilità dell’atto. Eccoli nel dettaglio.
Deposito di fotocopia della ricevuta di spedizione postale
In base agli articoli 22 (per il ricorso) e 53 (che rende applicabile all’appello la disciplina dell’articolo 22) del Dlgs 546/1992, gli atti introduttivi del giudizio tributario di primo e secondo grado devono essere depositati presso la segreteria della Commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla loro proposizione.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 22 stabilisce, tra l’altro, che il ricorrente, entro il precisato termine, a pena d’inammissibilità, deposita la “fotocopia della ricevuta… della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha sottolineato che il mancato deposito, nel termine per la costituzione in giudizio, della ricevuta “è sanzionata – al pari dell’omesso deposito della copia del ricorso – con l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente (conf. Cass. 24182/06, 1025/08)” (Cassazione, sentenze 7373/2011, 8664/2011 e 10312/2011), né attraverso la tardiva produzione del documento mancante (Cassazione, sentenza 20787/2013).
Sul punto, è stato altresì chiarito che, poiché la data di spedizione del plico, indispensabile per il controllo della tempestività della notifica, “è normalmente riportata anche nell’avviso di ricevimento…, la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente ininfluente ove sia comunque prodotto tempestivamente (vale a dire, entro il termine per la costituzione in giudizio, ndr) l’avviso di ricevimento del plico” (Cassazione, sentenze 23593/2012 e 7645/2014).
Nonostante quanto precisato dalla giurisprudenza da ultimo richiamata, prudenzialmente, in caso di notificazione del ricorso o dell’appello principale in via “diretta” a mezzo del servizio postale, si deve provvedere, entro il termine per la costituzione in giudizio, al deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della fotocopia della ricevuta di spedizione dell’impugnazione oltre che degli altri documenti allegati all’atto di impugnazione.
Deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata
Al fine di dimostrare l’effettiva ricezione da parte del destinatario non costituito in giudizio del ricorso/appello spedito a mezzo del servizio postale e, quindi, la corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorrente/appellante è tenuto a depositare presso la segreteria della Commissione tributaria copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata per l’invio dell’atto.
Al riguardo, con orientamento consolidato, la Cassazione ha chiarito che “nel processo tributario, allorché l’atto di appello (ma il medesimo principio vale anche con riguardo al ricorso, ndr) sia notificato a mezzo del servizio postale… e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini… per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto” (Cassazione, sentenze 23188/2012, 12284/2013 e 16906/2013).
Il termine ultimo entro il quale deve essere effettuato il deposito in questione è stato fissato dalla giurisprudenza di legittimità nei venti giorni liberi prima della data di trattazione, previsti dal comma 1 dell’articolo 32 del Dlgs 546/1992 per il deposito dei documenti (Cassazione, sentenze 3006/2008, 3343/2011 e 4340/2011).
Deposito di copia dell’appello presso la segreteria del giudice a quo
Con specifico riguardo alla ritualità dell’atto di appello, occorre altresì tener conto di quanto stabilito dall’articolo 53, comma 2, secondo periodo, del Dlgs 546/1992, ai sensi del quale: “Ove il ricorso non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.
Il deposito di copia dell’appello presso la Ctp a quo deve essere effettuato entro il termine – di trenta giorni dalla proposizione del ricorso/appello – stabilito per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, secondo quanto chiarito con orientamento consolidato dalla Corte costituzionale (sentenze 321/2009, 43/2010, 17/2011 e 141/2011) e dalla Cassazione (tra le più recenti, 8963/2013, 202532013, 4817/2014, 4818/2014, 4819 /2014 e 12861/2014).
Per garantire la corretta esecuzione dell’onere in parola e per evitare possibili contestazioni di controparte o rilievi d’ufficio da parte del giudice, è altresì necessario: allegare alla copia dell’appello depositato presso la segreteria della Ctp che ha emesso la sentenza impugnata la fotocopia della ricevuta della spedizione del medesimo atto per raccomandata a mezzo del servizio postale; depositare, in sede di costituzione in giudizio presso la Ctr, oltre ai documenti di rito, anche la copia della ricevuta in cui la segreteria del giudice di prime cure attesta l’avvenuto deposito presso di essa della copia dell’atto di appello.
Notificazione a mezzo del servizio postale tramite messo comunale o messo “autorizzato”
In base a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, del Dlgs 546/1992, l’ufficio (non le parti private, quindi) provvede alle notificazioni degli atti del processo tributario anche “a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria (di seguito, per brevità, messo “autorizzato”) con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2”, vale a dire secondo le norme in tema di notificazioni dettate dal codice di rito civile.
Ai messi, dunque, è consentito procedere alle notificazioni anche avvalendosi del servizio postale.
In questa ipotesi, non trattandosi di notificazione eseguita “direttamente”, occorre fare riferimento alla disciplina dell’articolo 149 cpc e alle specifiche modalità fissate dalla legge 890/1982.
Al proposito, va ricordato che, nel caso in cui l’agente abbia notificato l’atto tramite il servizio postale, tenuto conto del generale principio di “anticipazione degli effetti” – principio in virtù del quale, gli effetti di ogni tipo di notificazione devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante (e sempre che il procedimento notificatorio si perfezioni nei confronti del destinatario), al solo compimento delle formalità a esso direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto all’agente notificatore, essendo la successiva attività di quest’ultimo sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo – la tempestività della notificazione deve essere verificata in modo diverso a seconda che la spedizione postale sia stata eseguita:
- dal messo comunale (o dall’ufficiale giudiziario), nel qual caso la tempestività va valutata con riguardo alla data in cui l’atto è stato consegnato all’agente notificatore, anche quando la spedizione del piego sia stata da questi effettuata a distanza di giorni dalla consegna stessa
- dal messo “autorizzato” dell’ufficio, nel qual caso la tempestività va verificata con riguardo al giorno in cui l’atto è stato da questi consegnato all’ufficio postale per il successivo inoltro al destinatario (in pratica, non opera l’anticipazione degli effetti, perché il messo “autorizzato” non è soggetto terzo rispetto all’ufficio notificante).
Adempimenti procedurali
Laddove l’appello principale dell’ufficio sia stato notificato a mezzo del servizio postale tramite l’intermediazione del messo comunale o del messo “autorizzato”, per assicurare la ritualità dell’impugnazione, è necessario provvedere a:
- depositare copia integrale del gravame, completo di copia della relata di notificazione e della fotocopia della ricevuta della spedizione, presso la segreteria della Ctp che ha emesso la sentenza impugnata, entro il termine di trenta giorni dalla notifica
- depositare, in sede di costituzione in giudizio presso la Ctr, l’appello in originale completo della relazione di notificazione, gli altri documenti di rito e la copia della ricevuta in cui la segreteria della Commissione tributaria provinciale attesta l’avvenuto deposito presso di essa della copia dell’atto di appello.
Conclusioni
È bene dunque puntualizzare in sintesi che, al fine di evitare eventuali declaratorie di inammissibilità della costituzione nel giudizio di secondo grado, nel caso di notificazione dell’appello eseguita avvalendosi del servizio postale occorre distinguere due ipotesi, che soggiacciono a regime diversificato:
- laddove l’interessato (parte privata o ufficio) si avvalga in via “diretta” del mezzo postale, per la ritualità della costituzione in giudizio è richiesto il deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, di “copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale” (articolo 22, comma 1, Dlgs 546/1992, richiamato dal successivo articolo 53)
- laddove, invece, lo strumento postale venga utilizzato dall’agente notificatore (ufficiale giudiziario per la parte privata; ufficiale giudiziario, messo comunale o “autorizzato”, per l’ufficio), sempre il comma 1 dell’articolo 22 richiede il deposito in segreteria “dell’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile”.