L’intermediario in ritardo “cronico” sconta la sanzione per la tardività
L’incarico di trasmettere la dichiarazione, se assunto prima della scadenza del termine di presentazione, rende il professionista punibile quando vi provvede fuori tempo
Questi i principi enunciati dalla Ctp di Firenze, con la sentenza 920/03/2014, depositata il 15 luglio.
La controversia
La direzione regionale Entrate della Toscana, nella sua attività di controllo diretto a verificare il corretto utilizzo del servizio telematico e degli obblighi previsti per la trasmissione delle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2009, accertava che un commercialista toscano, nella sua qualità di intermediario, aveva trasmesso oltre la data di scadenza sette dichiarazioni dei redditi.
Conseguentemente, al professionista era irrogata una sanzione pecuniaria, pari a 3.612 euro, ossia la sanzione minima di 516 euro per ogni dichiarazione tardiva.
Le posizioni delle parti
L’intermediario ricorreva contro il provvedimento sanzionatorio, asserendo di aver ricevuto le dichiarazioni ben oltre il termine edittale di presentazione, come risultava dalle dichiarazioni sottoscritte dai contribuenti, i cui file erano stati poi inviati tempestivamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, aggiungeva che solo per un errore materiale sul frontespizio delle dichiarazioni non era stata digitata la data dell’impegno a presentare la dichiarazione, ma era stata lasciata quella ben precedente, proposta in via automatica dal software di compilazione.
In questo senso, i contribuenti – faceva notare il professionista – consci della non tempestiva consegna all’intermediario della documentazione, avevano tempestivamente sanato la loro posizione.
L’ufficio si mostrava di avviso contrario, che confermava l’oggettiva irregolarità nella quale era incorso il commercialista.
La sentenza
Il collegio fiorentino condivide la ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria.
Difatti – osserva la Ctp – sul frontespizio di ciascuna dichiarazione, in apposito riquadro, l’intermediario deve indicare e sottoscrivere, oltre al suo codice fiscale e al numero di iscrizione all’albo professionale, la data in cui ha assunto l’impegno con il contribuente a trasmettere in via telematica la dichiarazione.
In questo senso, vi è tardiva trasmissione telematica della dichiarazione, benché l’impegno sia stato assunto prima della scadenza del termine di presentazione, se questa viene effettuata oltre tale termine; diversamente, nel caso in cui l’impegno sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione, l’intermediario deve provvedere alla trasmissione entro un mese dall’assunzione dell’impegno.
Nel caso concreto – argomentano i giudici del capoluogo toscano – risulta che l’impegno alla trasmissione indicato nel frontespizio è stato assunto prima della scadenza del termine di presentazione ma questa è avvenuta solo nel mese di dicembre: perciò, le dichiarazioni risultano irrimediabilmente tardive.
Né, contrariamente a quanto vorrebbe il contribuente, potrebbe valere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria la dichiarazione di una diversa data intercorsa fra contribuente e professionista.
In conclusione, anche alla luce della prassi rilevante in argomento (circolare n. 11/2008), la Ctp ha rigettato il ricorso del contribuente.
Osservazioni
La legge 241/1997, come anche interpretata dalla richiamata circolare, dispone che l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, da parte degli intermediari abilitati, è soggetta alla sanzione da 516 a 5.164 euro.
È, pertanto, onere dell’intermediario farsi sottoscrivere dal cliente l’impegno alla trasmissione telematica e conservarlo.
La disciplina degli intermediari abilitati, infatti, ruota intorno alla circostanza che la dichiarazione fiscale si considera presentata dal contribuente nel giorno in cui è trasmessa dall’intermediario, senza che rilevino il momento della consegna della dichiarazione o del conferimento dell’incarico all’intermediario.
Da qui la necessità di una serie di adempimenti a carico del professionista, posti a tutela del contribuente e indirizzati a rendere certa a quest’ultimo proprio l’avvenuta trasmissione della dichiarazione.
Una volta effettuata la trasmissione, entro trenta giorni dal termine della stessa, infatti, l’intermediario è tenuto a consegnare al contribuente l’originale della dichiarazione inviata, stampata su modello ministeriale, corredato dalla ricevuta rilasciata dal sistema dell’Agenzia delle Entrate.
Rilevante, nel nostro caso, è l’osservazione per cui il compito dell’intermediario nel periodo post-dichiarativo si concretizza spesso nell’effettuazione tardiva di trasmissioni omesse, che possono essere determinate per colpa del cliente o del professionista stesso.
Gli effetti sanzionatori sono distinti per le due ipotesi: in caso di dichiarazione consegnata dal contribuente oltre il termine di scadenza, l’intermediario deve rilasciare l’impegno a trasmettere entro un mese, salvo ravvedimento da parte del contribuente.
Se le omissioni sono imputabili all’intermediario, egli può ravvedersi in proprio applicando la sanzione minima ridotta, ma è, in ogni caso, necessario l’ulteriore ravvedimento a carico del contribuente per tardiva dichiarazione, come dispone la circolare n. 52/2007, atteso che l’inosservanza sanata dell’intermediario non libera il contribuente dalle sanzioni.
Proprio in seguito a tali osservazioni, i giudici fiorentini non potevano accettare le giustificazioni del professionista, che asseriva di essere esente da trattamento sanzionatorio perché i contribuenti stessi avevano sanato la loro posizione.