Civile

Procedimento amministrativo presupposto ed equa riparazione

imagesIn tema di equa riparazione per superamento del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, in relazione all’art. 6, par. l, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, non è computabile, ai fini della determinazione della durata complessiva del processo presupposto, il procedimento amministrativo che lo abbia preceduto, anche quando il preventivo esperimento ne sia normativamente prescritto, senza predeterminazione di un termine massimo e lo stesso sia svolto prima dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241 (prevedente all’art. 2 un termine massimo generalizzato, per i casi non regolati da particolari disposizioni, di gg. 30), non partecipando siffatti procedimenti della natura giurisdizionale del processo, che secondo la normativa in precedenza citata è soltanto quello che si svolge davanti ad un giudice;

Sono invece computabili, ai fini della suddetta ragionevole durata, i tempi occorsi per l’espletamento di attività endoprocessuali, riferibili dell’apparato giudiziario ed ausiliari del
le protrazioni del processo determinate altri soggetti istituzionali, comunque ad organi giudice, nonché dall’operato di incidenti sul relativo corso (Cass. S.U., n. 4429 del 2014);

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Cassazione Civile, sezione Seconda Sentenza n. 14839/2014 del 10/06/2014
Presidente TRIOLA ROBERTO MICHELE Relatore PETITTI STEFANO

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