I tempi della Giustizia e il progetto di riforma della procedura civile
di Cristiano Cominotto – presidente di Al, Assistenza legale
Con la presente trattazione si vogliono effettuare alcune considerazioni in merito alle recenti proposte formulate ai fini di ridurre i tempi della Giustizia intervenendo sul processo civile. Recentemente, sul sito del Ministero della Giustizia sono state illustrate le misure principali che il Governo auspica siano prese al fine di conferire nuovo slancio al processo in ambito civile. Negli aggiornamenti del 2 Luglio scorso pubblicati sul sito del Ministero di Grazia e Giustizia la prima delle misure illustrate è rappresentata dalla CONCILIAZIONE CON L’ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI (negoziazione assistita).Questa misura è volta ad agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti con l’ausilio dell’Avvocato, con evidente intenzione deflattiva del carico di cause attualmente aperte avanti ai Tribunali.
Il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti avanti all’Avvocato costituirebbe infatti titolo esecutivo. Non è ad oggi chiaro come tale istituto si integrerà con la mediazione, ovvero se si porrà come un’alternativa a questa o se precederà la stessa. È evidente che la scelta di prediligere la negoziazione assistita rispetto all’istituto della mediazione fornirebbe oggi un indubbio risparmio economico per le parti, anche se si ritiene probabile che l’accordo conciliativo, raggiunto tra le parti con l’aiuto del professionista, potrà essere in futuro sottoposto a una tassazione proporzionale al suo valore. Un’altra misura illustrata è quella data dal principio che CHI PERDE RIMBORSA LE SPESE DEL PROCESSO. La norma vorrebbe scoraggiare la compensazione delle spese processuali nell’ipotesi della soccombenza di una delle parti, con il dichiarato effetto di disincentivare il ricorso a cause dilatorie o ingiustificate. Tuttavia è evidente il dubbio relativo alle ipotesi di compensazione parziale, formula largamente utilizzata dai Giudici in tutte quelle ipotesi in cui i magistrati ritengano che la ragione non stia integralmente dall’una o dall’altra parte. È chiaro che nell’ipotesi in cui il Giudice ponesse a carico del parzialmente soccombente le intere spese processuali del giudizio, tale scelta non corrisponderebbe a ragioni di equità. Questa ipotesi lascia pertanto aperta una serie di dubbi che in sede di eventuale stesura della norma definitiva dovrebbero essere chiariti. Principio cardine delle proposte governative rimane comunque la SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO CIVILE. L’ambito di intervento della ventilata riforma riguarda infatti il processo civile con il duplice obiettivo di snellirlo e di abbreviarne la durata media.
Oggi il processo civile italiano è statisticamente il più lungo in Europa, ad eccezione della sola Grecia, con una durata media per ogni singolo giudizio lunga oltre il doppio dei medesimi procedimenti civili nel resto del continente europeo, Spagna compresa. In questo contesto l’indubbio pregio della riforma è quello di avere immediatamente individuato come applicabile al processo civile un’altra forma processuale che in questi anni ha dato ampia prova di funzionare, sia in termini di minore durata dei procedimenti sia anche in termini di maggiore efficienza processuale. L’attuale rito civile, in futuro, dovrà essere infatti più simile al rito del lavoro, e ciò per diverse ragioni. Il rito civile attuale prevede una serie di tempi “morti” che il rito dellavoro è riuscito in maniera efficace ad accorpare in un numero inferiore di udienze. Si pensi ad esempio alla differenza tra la prima udienza nel rito del lavoro e nel rito civile. Nel rito del lavoro nella prima udienza il Giudice ha già una cognizione piena di tutta la causa, le parti hanno già indicato i testimoni da sentire, i capitoli su cui verranno sentiti, prodotto le eventuali consulenze di parte effettuate e formulato le eventuali richieste di consulenze tecniche. Più in generale quindi alla prima udienza le parti oltre ad aver già sviluppato tutte le loro difese, hanno già completato le richieste istruttorie. In definitiva nella prima udienza il Giudice del lavoro ha già una cognizione piena della causa, delle eccezioni e delle prove di cui si richiede l’ammissione, fatta salva la possibilità di richiedere chiarimenti o integrazioni. Inoltre nel rito del lavoro le parti, a differenza dell’attuale giudizio ordinario, devono comparire personalmente avanti al Giudice fin dalla prima udienza, evitando così un eventuale ulteriore rinvio disposto al solo fine di essere sentite.
Chiunque si occupi di diritto del lavoro conosce bene l’efficacia della transazione proposta dal Giudice del lavoro in prima udienza, tenuto in considerazione il fatto che alle parti è ben noto come un’eventuale rifiuto alla proposta formulata potrà poi essere valutato in senso negativo in quel giudizio. La prima udienza del rito del lavoro in realtà accorpa anche la successiva udienza del rito ordinario, ovvero quella ex articolo 184 c.p.c. , in quanto il Giudice del lavoro, avendo ricevuto in anticipo entrambe le difese complete, può già decidere quali prove ammettere. Il ritardo che impone la prima udienza del processo civile ordinario rispetto al rito del lavoro è evidente. Nella prima udienza del rito ordinario i difensori compaiono di fronte al Giudice senza le parti, dopo essersi già formati una precisa idea in merito alla regolarità del contraddittorio e alle eventuali osservazioni del Giudice in merito e si limitano quindi a chiedere i termini per il deposito delle memorie ex articolo 183, 6° co. c.p.c.. L’esperienza ci dice in definitiva che la prima udienza del processo civile si esaurisce con un mero rinvio, oltre alla concessione di termini per il deposito di memorie.Ugualmente criticabile è l’udienza di precisazione delle conclusioni nel rito civile, dove normalmente le parti compaiono esclusivamente per depositare i relativi fogli, limitandosi a prendere nota del fatto che il Giudice tratterrà la causa in decisione, assegnando i relativi termini di rito. Anche dell’udienza di precisazione delle conclusioni, nel rito del lavoro, non vi è alcuna traccia: generalmente infatti la trattazione viene svolta oralmente dalle parti senza il deposito di memorie conclusive.
Queste ultime tuttavia, stante la complessità di alcune procedure, risulterebbero talvolta utili. In un’eventuale riforma sarebbe quindi auspicabile il permanere del deposito delle memorie conclusive, se del caso evitando le repliche, che si configurano come un’inutile ripetizione di concetti che avrebbero già dovuto essere sufficientemente esauriti nelle precedenti memorie. In conclusione, sulla durata dei procedimenti civili e sulle statistiche fornite in merito, dobbiamo anche aggiungere come non sia corretto parlare di un dato aggregato che riguardi tutti i Tribunali italiani, come se fossero un’unica entità, ma sarebbe invece più corretto soffermarsi ad esaminare i dati dei singoli Tribunali. È noto come i professionisti siano piuttosto spaventati dall’idea di incardinare cause in Tribunali storicamente lenti ed inefficienti rispetto ad altri che, seppure con dei limiti, dimostrano comunque una certa efficienza.
Nell’amministrazione della Giustizia sarebbe pertanto utile valorizzare i dati sulla lunghezza dei procedimenti disaggregandoli per territorio e cercando di intervenire in quelle sedi dove i processi durano di più. Così facendo, in questo modo, oltre a focalizzare i problemi intervenendo in modo più mirato, avremmo dei dati statistici più affidabili e più reali.
Fonte: Il Sole 24 Ore