Il concetto giuridico di opera pertinenziale
Nota a T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, sentenza n. 1013 del 09.06.2014 di Daniele Tramutoli
Oggetto del recentissimo pronunciamento in esame è un’ordinanza con la quale l’amministrazione comunale resistente ingiunge la demolizione di tutte le opere abusive realizzate dal ricorrente in qualità di proprietario di un supermercato, con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
Più in particolare, il ricorrente-proprietario sostiene come – all’interno della fattispecie in esame – non possano rinvenirsi i presupposti per applicare la sanzione demolitoria prevista dall’art. 132 della c.d. “legge urbanistica” della Regione Toscana (cfr. L.R. n. 1/2005, “Norme per il governo del territorio”). Ciò in quanto si sarebbe – sempre secondo la difesa del ricorrente – in presenza di mere opere “pertinenziali”, alle quali si applicherebbe, invece, la differente disciplina di cui all’art. 134 della medesima legge, che implica l’accertamento della possibilità di ripristino dello stato dei luoghi.
Ebbene, i giudici amministrativi toscani – nel respingere il ricorso di cui trattasi, non ritenendo di poter classificare le opere realizzate come “pertinenziali” – colgono l’occasione per indicare i requisiti giuridici necessari affinché un’opera edilizia possa essere correttamente definita “pertinenziale”.
In primis, ad avviso del Collegio, non risulta dimostrato che le suddette opere siano al servizio del fondo su cui sono inserite, risultando semmai “funzionali alle esigenze dell’impresa commerciale di cui il ricorrente è titolare”; tuttavia, al fine della sussistenza di pertinenze edilizie, deve sussistere “un rapporto di servizio con una res principalis, che non può essere un’impresa” (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, sentenza 4 settembre 2009, n. 2247).
In secondo luogo, assume decisiva importanza il ben diverso significato che la nozione di pertinenza assume in ambito edilizio rispetto al generale istituto di natura civilistica. Nella presente fattispecie, infatti – secondo i giudici amministrativi – il ricorrente “non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dei presupposti propri del concetto urbanistico-edilizio di pertinenza, quali la mancanza di autonoma destinazione e autonomo valore dei manufatti pertinenziali, il loro non incidere sul carico urbanistico, le loro dimensioni ridotte e tali da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 28 gennaio 2013, n. 496; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, sentenza n. 501/2013).
Avv. Daniele Tramutoli
N. 01013/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01618/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2013, proposto da:
G.R
contro
Comune di Forte dei Marmi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Turri, con domicilio eletto presso lo Studio Giallongo e Associati in Firenze, via V. Alfieri, n. 19;
per l’annullamento
– dell’ingiunzione/ordinanza a demolire n. 46 del 23.08.2013, notificata il 26.08.2013, con cui il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Forte dei Marmi ha ingiunto/ordinato al ricorrente, in qualità di proprietario dell’immobile ad uso commerciale denominato “Supermarket RG” “di demolire a propria cura e spese tutte le opere abusive sopra elencate con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica” dell’ordinanza, avvertendo che “trascorso tale termine, in caso di inosservanza accertata con le modalità e per gli effetti di cui al 4° comma dell’art. 132 L.R. 1/2005, sarà dato corso ai successivi adempimenti ai sensi del 3° e 5° comma dell’art. 132 della richiamata Legge Regionale mediante acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune, dei beni abusivamente realizzati unitamente all’area di sedime” e con la precisazione che “l’area di sedime verrà individuata e quantificata in dettaglio con successivo frazionamento nei termini di legge” e che “le opere acquisite saranno demolite con apposita Ordinanza a spese del responsabile dell’abuso”;
– di ogni ulteriore atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche sconosciuto;
e per l’accertamento e la condanna anche ex art. 30, d.lgs. n. 104/2010 (e s.m.i.)
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori R. Damonte, A. Panetta e G. Turri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. G.R impugna l’ordinanza n. 46 del 2013 con la quale il Comune di Forte dei Marmi, in esito al rigetto della istanza di condono edilizio (con provvedimento del 23.9.2008) e di accertamento di conformità (con provvedimento prot. n. 16881 del 19.6.2013), ha ordinato la demolizione delle opere realizzate dal sig. G.R stesso sull’immobile di cui è proprietario e nel quale esercita attività di vendita.
2 – Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente articola nei confronti della suddetta gravata ordinanza le seguenti censure:
– “Illegittimità in via propria e derivata. Motivi di diniego di condono 23/9/2008 e del diniego di sanatoria 19/6/2013, come già esposti nei ricorsi avverso tali atti, che si riverberano nel merito anche sull’ordinanza di demolizione n. 46/2013, che di seguito vengono riproposti integralmente anche in relazione a quest’ultima”; il ricorrente ripropone quindi le censure mosse avverso il diniego di condono edilizio del 23.9.2008 con ricorso r.g. 2053 del 2008 (deciso da questo Tribunale con sentenza n. 73 del 2011 sulla quale pende appello in Consiglio di Stato) e avverso il diniego di accertamento di conformità del 19.6.2013 con ricorso r.g. 1344 del 2013;
– “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 79, 132 e 134 della L.R. 1/2005 per difetto assoluto di presupposti e travisamento di fatti decisivi. Manifesta contraddittorietà intrinseca”; evidenzia parte ricorrente che le opere in contestazione sono “pertinenze di servizio”, come tali sottoposte a s.c.i.a. e non a permesso di costruire, ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. c) ed e) della legge regionale n. 1 del 2005; ne consegue che il regime sanzionatorio applicabile non è quello dell’art. 132 ma quello dell’art. 134, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria e non demolitoria o comunque con la necessità di previa verifica della concreta possibilità di ripristino dello stato dei luoghi prima della demolizione;
– “Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Travisamento di fatti decisivi. Perplessità e genericità assoluta. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost. sotto il profilo del principio di buon andamento, nonché degli artt. 3 e 6 della legge 7.8.1990, n. 241”, contestandosi l’ulteriore presupposto dell’ordinanza gravata laddove la stessa fa riferimento alla mancanza, negli immobili considerati, dei presupposti di agibilità, sicurezza, barriere architettoniche, evidenziandosi che si tratta di affermazione generica, imprecisa ed erronea; più specificamente di evidenzia che non può parlarsi di difetto di regolarità edilizia e di agibilità, poiché i provvedimenti di rigetto delle sanatorie sono sub iudice, mentre è infondato il generico riferimento alla sicurezza, avendo parte ricorrente le necessarie certificazioni in materia igienico-sanitaria e di prevenzione incendi;
– “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 79, 132 e 134 della legge regionale n. 1 del 2005”, evidenziandosi che ai sensi dell’art. 132, comma 9, la misura della acquisizione gratuita non si applica alle addizioni e opere pertinenziali.
3 – Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente richiede, preliminarmente, la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nell’attesa che siano definiti i contenziosi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato (in relazione al condono edilizio) e a questo Tribunale (per il diniego di accertamento di conformità) e conclude chiedendo l’annullamento dell’atto gravato e il risarcimento dei danni subiti.
4 – Il Comune di Forte dei Marmi si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
5 – Con ordinanza n. 616 del 2013 la Sezione ha accolto, condizionatamente, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di demolizione gravato.
6 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 13 maggio 2014, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
7 – Oggetto del presente giudizio è l’ordinanza di demolizione n. 46 del 2013 con la quale il Comune di Forte dei Marmi ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate dal ricorrente nel supermercato del quale è proprietario; detto atto si pone come espressamente consequenziale rispetto ad altri atti dell’Amministrazione comunale e in specie degli atti di rigetto della domanda di condono edilizio nonché della successiva domanda di accertamento di conformità presentate dal sig. G.R. Il ricorrente, avendo impugnato in sede giurisdizionale i suddetti atti di rigetto delle richieste sanatorie, chiede la sospensione del presente giudizio in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sull’appello avverso la sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 73 del 2011 (che ha respinto il ricorso avverso il diniego di condono edilizio) e che questa stessa Sezione si pronunci sul ricorso r.g. n. 1344 del 2013 (che ha ad oggetto il diniego di accertamento di conformità). La richiesta di sospensione è da respingere, considerato che, quanto al diniego di condono straordinario, la Sezione si è già pronunciata con la citata sentenza n. 73 del 2011 e non esiste un profilo di pregiudizialità-dipendenza rispetto alla definizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado; quanto al diniego di accertamento di conformità, la Sezione ha, in esito alla stessa udienza pubblica del 13 maggio 2014 cui è stato chiamato il ricorso in esame, chiamato anche il ricorso r.g. n. 1344 del 2013 (avente ad oggetto il diniego comunale di accertamento di conformità) e respinto il suddetto ricorso.
8 – Con il primo mezzo il ricorrente censura la gravata ordinanza di demolizione per illegittimità derivata, conseguente ai profili di illegittimità dallo stesso rilevati nei provvedimenti comunali di rigetto delle istanze di condono e di accertamento di conformità dallo stesso presentate sui manufatti oggetto di demolizione.
La censura è infondata.
Come rilevato al punto 7 della presente sentenza i ricorsi radicati presso questo Tribunale e aventi ad oggetto il diniego di condono edilizio e di accertamento di conformità sono stati rigettati con sentenze di questa stessa Sezione, con l’effetto che la censura in esame risulta priva di fondamento.
9 – Con il secondo e quarto mezzo parte ricorrente contesta la gravata ordinanza di demolizione, emanata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 132 della legge regionale n. 1 del 2005, sul rilievo che nella specie si sarebbe in presenza di opere pertinenziali, alle quali non si applica quindi il regime necessariamente demolitorio di cui all’art. 132 cit. bensì la diversa disciplina di cui all’art. 134 della legge n. 1 del 2005, che implica l’accertamento della possibilità di ripristino dello stato dei luoghi.
Le censure sono infondate.
L’assunto di parte ricorrente è che nella specie non vi fossero i presupposti per l’applicazione della sanzione demolitoria di cui all’art. 132 della legge regionale n. 1 del 2005 in quanto, trattandosi di mere <pertinenze>, per la loro realizzazione sarebbe prescritta la s.c.i.a. e in caso di realizzazione senza titolo si applicherebbe il regime sanzionatorio di cui all’art. 134 della legge regionale 1/2005. Ma la tesi del ricorrente non convince, giacché non paiono nella specie sussistere i presupposti per qualificare i manufatti realizzati come <pertinenze edilizie>. In primo luogo non risulta in alcun modo dimostrato che le opere realizzate siano al servizio del fondo su cui sono inserite, risultando semmai funzionali alle esigenze dell’impresa commerciale di cui il sig. G.R è titolare; ma come la giurisprudenza ha chiarito, al fine della sussistenza di pertinenze edilizie deve sussistere un rapporto di servizio con una res principalis, che non può essere un’impresa (TAR Piemonte, sez. 1^, 4 settembre 2009, n. 2247). Più in generale, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito il ben diverso significato cha la nozione di pertinenza assume in ambito edilizio, rispetto al generale istituto delle pertinenze civilistiche; nella presente fattispecie il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dei presupposti propri del concetto urbanistico-edilizio di pertinenza, quali la mancanza di autonoma destinazione e autonomo valore dei manufatti pertinenziali, il loro non incidere sul carico urbanistico, le loro dimensioni ridotte e tali da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio (Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 496; TAR Toscana, sez. 3^, sentenza n. 501 del 2013). Risulta di contro in termini evidenti che nella specie si è in presenza di opere di dimensioni tutt’altro che ridotte, com’è evidente dalla stessa narrativa in fatto dell’ordinanza gravata ove si parla della realizzazione di plurimi manufatti ad uso magazzino e di vari altri manufatti per una superficie di 850 mq.
10 – Con la terza censura il ricorrente contesta il passaggio motivazionale in cui l’Amministrazione evidenzia che “il fabbricato ad uso commerciale sopradescritto risulta sprovvisto di regolarità edilizia e quindi dei necessari requisiti in materia di agibilità dei fabbricati, nonché delle norme in materia di barriere architettoniche, sicurezza ecc.”, evidenziando che si tratta di affermazione generica, imprecisa ed erronea e soprattutto che non può parlarsi di difetto di regolarità edilizia e di agibilità, poiché i provvedimenti di rigetto delle sanatorie sono ancora sub iudice.
La censura è infondata.
Come già sopra evidenziato ai punti 7 e 8 della presente sentenza, la questione della regolarità edilizia dei fabbricati è già stata affrontata e risolta da questa Sezione attraverso il rigetto dei ricorsi che avevano ad oggetto il diniego comunale di condono edilizio e di attestazione di conformità; in esito a tali sentenze la mancanza di regolarità edilizia risulta giudizialmente confermata e sussistono quindi i presupposti per una doverosa emanazione dell’ordinanza di demolizione, come avvenuto nella specie.
11 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e con esso la domanda risarcitoria per inesistenza di un danno derivante da una condotta illecita dell’Amministrazione.
Le spese sono poste a carico del ricorrente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Forte dei Marmi che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2014