Norme & Prassi

Novità introdotte in tema di processo civile telematico dal D.L. 90 del 24/06/2014

processo_telematicoPubblichiamo un breve commento, nonchè il testo integrale del DL 90/2014, sulle importanti novità anche in tema di processo telematico in vigore dal 25 giugno 2014

Nome modificate

Art. 16 bis DL 179/2012

La modifica introduce la proroga parziale del termine del 30 giugno, nei termini anticipati giorni fa dal Ministro Andrea Orlando.

– Il deposito telematico sarà obbligatorio per i procedimenti iscritti a ruolo avanti ai Tribunali ordinari a far data dal 30 giugno 2014;

– per i procedimenti già pendenti al 30 giugno 2014 il deposito telematico sarà meramente facoltativo, ma diverrà obbligatorio a far data dal 31 dicembre 2014 (salva la possibilità di anticipare il termine in dati Tribunali);

– con l’introduzione di un nuovo comma (9-ter) nell’art. 16 bis del DL 179/2012, viene precisata per la prima volta la data di avvio del PCT obbligatorio per i procedimenti avanti alle Corti d’Appello (30 giugno 2015, curiosamente un martedì). L’obbligatorietà si riferisce, come per i procedimenti avanti ai Tribunali, al solo “deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite“. Sono quindi esclusi dall’obbligatorietà gli atti introduttivi e le comparse di costituzione e risposta.

Altra modifica all’art. 16bis riguarda il termine per il deposito telematico dell’atto: non più le ore 14 (ex art. 13, comma 4, DM 44/2011), male 24.00 del giorno di scadenza.

Il nuovo comma 9 bis dell’art. 16 bis introduce infine la facoltà per gli avvocati di attestare la conformità della copia (analogica o digitale)degli atti processuali e dei provvedimenti del Giudice “presenti nel fascicolo d’ufficio informatico”. L’avvocato che notifichi in proprio avrà quindi la possibilità di dichiarare conforme la copia (anche priva della firma digitale del cancelliere) e di utilizzarla ai fini della notifica.

L’attestazione di conformità eseguita dall’avvocato è inoltre esente dal pagamento dei diritti di copia.

 

Art. 126 e art. 207 cpc

La modifica riguarda l’eliminazione dell’obbligo di sottoscrizione del verbale da parte di testi e CTU (invocata da più parti in quanto sostanzialmente incompatibile con il processo telematico).

Art. 133 cpc

La comunicazione di cancelleria relativa alla sentenza non si limiterà più al mero dispositivo, ma dovrà contenere il testo integrale del provvedimento.

L. 53/1994 (notifiche in proprio)

Viene espressamente eliminato il requisito della previa autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine. Conseguentemente è stato altresì abolito l’obbligo di indicare nella relata di notifica telematica gli estremi dell’autorizzazione del Consiglio.

Altra modifica di rilievo riguarda l’art. 10: viene meno l’obbligo di corrispondere le marche per le notifiche telematiche in proprio.

Buste eccedenti i 30Mb.

In ipotesi di buste eccedenti la misura massima di 30 Mb, l’avvocato potrà frazionare il deposito in più buste, purché l’ultimo invio avvenga entro le ore 24.00 del giorno di scadenza (fa fede, a tal fine, la ricevuta di consegna).

Altre novità riguardanti la Giustizia

Giustizia amministrativa. Confermata la soppressione delle sezioni staccate Tar (tranne quella della provincia di Bolzano) a far data dal primo ottobre 2014.

Entro il 15 settembre un decreto del Presidente del Consiglio indicherà le modalità per il trasferimento alle sedi regionali di Tar nel contenzioso e delle risorse umane e finanziarie. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl i ricorsi dovranno essere presentati presso la sede centrale del Tar.
Sono previste misure per l’accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici che siano introdotti con ricorso di I e II grado depositati da domani.

In linea generale, e ferma la possibilità di definizione immediata di causa nell’udienza cautelare, la sentenza in forma semplificata dovrà giungere entro 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti. O al massimo in 60 giorni se la decisione nel merito è rinviata per esigenze istruttorie o di contraddittorio.
L’adozione di misure cautelari saranno subordinate al pagamento di una cauzione. Introdotta, come misura di contrasto all’abuso del processo, la condanna della parte soccombente di una somma stabilita in via di equità se la decisione è fondata su ragioni manifeste. E l’aumento della sanzione pecuniaria fino all’1% del valore dell’appalto in caso di lite temeraria.

Espunta dalla bozza originaria la previsioni di motivazione della sentenza di primo grado completa a richiesta e previo pagamen909. Previsto anche per il processo amministrativo il passaggio al digitale.

Contributo unificato. Il testo prevede nuovi aumenti del contributo unificato (nella misura di circa il 15% per tutti gli scaglioni di valore del processo civile di primo grado; aumenti anche per i processi esecutivi) a copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di giustizia-che sono stimate in 18milioni di euro per il 2014 e 55 milioni di euro a partire dal 2015.

Ufficio per il processo. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo è costituito presso Corti d’appello, tribunali e procure. Ne faranno parte i tirocinanti (l’esito positivo dello stage è titolo per l’accesso al concorso in magistratura), i magistrati ausiliari e i giudici onorari di tribunale; oltre il personale di cancelleria.

Magistrati. È stato fissato a 70 anni l’età pensionabile per i magistrati; ma al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari il trattenimento in servizio è fatto salvo fino al 31 dicembre 2015. Viene accelerata la procedura di conferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi ed i ricorsi al Tar contro i provvedimenti del Csm potranno aver ad oggetto solo vizio di violazione di legge o di eccesso di potere manifesto. Viene previsto il fuori ruolo senza aspettativa per gli incarichi di diretta collaborazione nei ministeri.

Allegato PDF:

Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014

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