Corte Ue: per l’obbligo doganale causa e luogo fuori da informazione
Al centro del contenzioso comunitario una richiesta di rimborso dei dazi e dell’imposta sul valore aggiunto dovuti per il superamento del termine di presentazione della merce alla frontiera
La fattispecie e la questione pregiudiziale
Con riferimento al caso di specie, una società ha effettuato una dichiarazione elettronica di vincolo di un motore diesel al regime doganale di transito comunitario esterno. Il motore è stato presentato all’ufficio 17 giorni dopo la scadenza del termine impartito, ed è stato sottoposto al regime doganale di perfezionamento attivo, con applicazione del sistema del rimborso. L’amministrazione finanziaria locale ha constatato che non era stato fatto cessare correttamente il regime doganale precedente, vale a dire il regime doganale di transito comunitario esterno e ha annullato tale vincolo al regime doganale.
La posizione del Fisco e il ricorso in cassazione
Ad avviso dell’Amministrazione, il motore era stato sottratto al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale. Su tale base, è stato richiesto alla società il pagamento dei dazi e dell’Iva. La controversia che è derivata ha dato luogo ad un contenzioso, approdato dinanzi alla Corte di Cassazione olandese, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione:
Se gli articoli 203 e 204 del codice doganale, unitamente all’articolo 859 del regolamento di applicazione, debbano essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di transito, di cui all’articolo 356 del medesimo regolamento, non fa sorgere un’obbligazione doganale a causa di una sottrazione al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del codice, bensì un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204 del medesimo codice.
Le valutazioni della Corte Ue
Il giudice ‘a quo’ chiede in sostanza se la presentazione di merci all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine stabilito abbia l’effetto di far sorgere un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 203 o 204 del codice doganale. Chiede inoltre se, perché sorga l’obbligazione ai sensi dell’articolo 204 del codice doganale, gli interessati debbano fornire informazioni sui motivi del superamento del termine per il transito, previsto dall’articolo 356 del regolamento attuativo.
In relazione alla nozione di sottrazione al controllo doganale, di cui all’articolo 203 del codice doganale, occorre considerare che, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria, tale nozione deve essere intesa nel senso che comprende qualsiasi azione o omissione, che abbia come risultato di impedire, anche momentaneamente all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza e di effettuare i controlli previsti dall’articolo 37 del codice doganale.
Nel caso di specie, la merce è stata presentata all’Ufficio di destinazione, con un ritardo di 17 giorni; pertanto, tale merce non è stata integrata nel circuito economico senza essere stata sdoganata. Sembra pertanto debba essere esclusa, precisa la Corte Ue, l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 203 del codice.
A tal punto, occorre valutare l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 204 del codice doganale. In base a tale disposizione, un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta ai dazi di importazione, dall’utilizzazione del regime doganale, al quale è stata vincolata, sempre che non si constati che detta inosservanza non produce effetti sul corretto funzionamento di tale regime.
In ordine alla questione se, al fine di far sorgere un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204 del codice, gli interessati debbano fornire informazioni sulle ragioni che conducano al superamento del termine di transito di cui all’articolo 356 del regolamento applicativo, i giudici comunitari si sono così espressi.
L’articolo 356 del regolamento di attuazione del codice doganale prevede che quando le merci sono presentate all’Ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine impartito dall’Ufficio di partenza ed il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze eccezionali comprovate ed accettate dall’Ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si ritiene che quest’ultimo abbia rispettato il termine fissato.
Pertanto, le informazioni che devono essere fornite dagli interessati sulle cause del superamento di tale termine o sull’ubicazione della merce durante tale periodo, hanno lo scopo di evitare il sorgere dell’obbligazione ai sensi dell’articolo 204 del codice doganale, non consentendo l’applicazione di tale norma.
La conclusione degli eurogiudici
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alle seguenti conclusioni: gli articoli 203 e 204 del codice doganale, unitamente all’articolo 859 del regolamento di applicazione, devono essere interpretati nel senso che il superamento del termine di presentazione, di cui all’articolo 356 del regolamento, non conduce ad un’obbligazione doganale per sottrazione delle merci al controllo doganale, ai sensi dell’articolo 203 del codice, ma ad un’obbligazione che trova fondamento nell’articolo 204 di tale codice, e nel senso che non è necessario, affinchè sorga una obbligazione doganale di cui all’articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni relative alle cause relative al superamento del termine fissato ai sensi dell’articolo 356 del regolamento di attuazione o al luogo i cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza di tale termine e l’effettiva presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione.
15 maggio 2014
Numero causa
C-480/12
Nome delle parti
- Minister van Financiën
contro
- X BV