Condominio. Intreccio di termini per l’impugnazione
La mediazione obbligatoria rischia di bloccare l’impugnazione delle assemblee condominiali. L’articolo 1137 del Codice civile, al secondo comma, stabilisce il termine perentorio di trenta giorni, che «decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti». Per le controversie in materia condominiale, tra cui l’impugnazione delle delibere assembleari, prima di adire le ordinarie vie giudiziarie è, però, obbligatorio inoltrare l’istanza di mediazione.
Quindi, la domanda di mediazione sospende il termine di decadenza di trenta giorni per l’impugnazione della delibera annullabile? Il comma 6 dell’articolo 5 del Dlgs 28/2010 stabilisce che «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale», aggiungendo che, «dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo».
Il termine di decadenza per l’impugnazione della delibera assembleare viene quindi sospeso – per una sola volta – dalla domanda di mediazione, ma non dal giorno della sua presentazione, bensì «dal momento della comunicazione alle altri parti». Tuttavia, poiché la fissazione della udienza non dipende dalla parte ma dall’organismo di mediazione, potrebbe succedere che tale fissazione avvenga dopo che siano decorsi i termini brevi di decadenza di trenta giorni per l’impugnazione delle delibere assembleari: per cui entro tale termine (trenta giorni) chi impugna non dovrà limitarsi a dare corso alla procedura di mediazione, ma anche far sì che la domanda di mediazione venga portata a conoscenza della controparte. Infatti, anche se la comunicazione dovrebbe essere fatta dall’organismo, è meglio che chi impugna se ne faccia carico direttamente, così come potrà comunicare alla controparte il nome del mediatore e la data del primo incontro, perché l’organismo di conciliazione potrebbe provvedere dopo la scadenza del termine.
Una volta eseguito l’incontro di mediazione, se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza (trenta giorni), che comincia a decorrere dal deposito del verbale, presso la segreteria.
Quindi, in sintesi: il condomino che intende impugnare una delibera affetta da vizi di annullabilità dovrà, entro trenta giorni – dalla data di assemblea (se dissenziente o astenuto) o dal ricevimento del verbale (se assente) – presentare istanza di mediazione presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale è il condominio e comunicare, tempestivamente, al condominio la domanda di mediazione.
In caso di verbale negativo, dal giorno del deposito in segreteria del verbale ricominceranno a decorrere i trenta giorni per impugnare la delibera innanzi all’autorità giudiziaria.
Fonte: Articolo di Luana Tagliolini per Italia Oggi