Polizze unit linked e index linked: gestione degli attivi esente da Iva
Assolvono a finalità del tutto analoghe, per il singolo assicurato, alla sottoscrizione di fondi comuni d’investimento, che la Corte di giustizia Ue ha escluso dal tributo
Le prestazioni finanziarie rese alle compagnie di assicurazione per la gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche, a garanzia degli impegni assunti dalle stesse compagnie verso gli assicurati, non scontano l’Iva perché, spiega la risoluzione n. 52/E del 16 maggio, rientrano tra quelle relative alla gestione di fondi comuni.
Sono forme di investimento standardizzato dove la compagnia agisce come un intermediario e, quindi, non ha la possibilità di incidere sul rendimento. Si tratta, in particolare, della gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche riguardanti le polizze unit linked e index linked che, generalmente, le imprese assicuratrici affidano a soggetti esterni.
Il dubbio interpretativo – Iva sì, Iva no – posto all’attenzione dell’Agenzia nasce da una pronuncia della Corte di giustizia Ue (causa C-44/11 del 2012), che ha sentenziato l’imponibilità delle attività di gestione individuale di portafoglio titoli, effettuata a favore di singoli investitori, e che ha trovato posto, dall’1 gennaio 2013, anche nella normativa nazionale (articolo 10, primo periodo del n. 4), Dpr 633/1972).
Scorrendo la pronuncia della Corte Ue, i tecnici del Fisco fanno notare che restano comunque esenti dall’Iva le operazioni di gestione dei fondi comuni d’investimento “nei quali sono raggruppati numerosi investimenti e che comprendono una serie di titoli che possono essere amministrati in modo efficace per ottimizzare i risultati e all’interno dei quali gli investimenti individuali possono essere relativamente modesti”. Tali investimenti sono amministrati dallo stesso fondo “in proprio nome e per proprio conto”, e “ogni investitore detiene una partecipazione …, ma non gli investimenti del fondo in quanto tali”. Nel caso di portafoglio individuale, invece, l’investitore resta “proprietario dei singoli titoli per tutta la durata del contratto”.
Detto ciò, resta da capire se le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche relative alle polizze unit linked e index linked rientrano tra le operazioni di gestione di fondi comuni e, quindi, godono dell’esenzione. La risposta è affermativa, poiché questo tipo di contratti – come già ricordato – ha finalità del tutto analoghe, per il singolo assicurato, alla sottoscrizione di fondi comuni d’investimento.
Attenzione, sottolinea il documento di prassi, l’esenzione non può essere estesa alla gestione degli attivi che coprono il ramo danni.