Penale

Rito abbreviato. Nell’udienza preliminare richiesta possibile fino all’«arringa»

Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza 20214/2014 

giustiziaLa richiesta di giudizio abbreviato, nell’udienza preliminare, va presentata dopo le conclusioni del Pubblico ministero e non oltre il momento in cui il proprio difensore formula le sue conclusioni. Con la sentenza 20214, depositata ieri, le Sezioni unite della Corte di cassazione mettono la parola fine al contrasto giurisrudenziale sul tema. Il Collegio sceglie fra tre orientamenti. Per il più restrittivo, teso a garantire un’ordinata gestione dell’udienza preliminare, l’istanza deve arrivare prima che venga conferita la parola la Pm.

Si pongono in una posizione intermedia i giudici che ritengono, invece, indispensabile la conoscenza della posizione assunta dal Pm e fanno coincidere la dead line con le conclusioni finali da parte del difensore del singolo imputato. Infine, la terza tesi fornisce un’interpretazione a maglie larghe della volontà del legislatore. Con l’intento di incentivare l’uso del rito alternativo, in virtù delle sue potenzialità deflazionistiche, si fa coincidere il termine con il momento in cui si esaurisce la discussione con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti e, nei processi cumulativi, dei difensori di tutti gli imputati. Un’ottica inclusiva che tiene conto anche della possibilità che un contumace si costituisca dopo l’intervento di altri difensori. Il Collegio, sceglie la soluzione intermedia. I giudici ammettono che la norma di riferimento, l’articolo 438, comma 2 del codice di rito, pur nella sua apparente semplicità si presta a differenti interpretazioni, stabilendo che la richiesta può essere proposta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 (discussione) e 422 (attività di integrazione probatoria del giudice). Sul piano letterale si può intendere come utile l’intero periodo, che va da prima della formulazione delle prime conclusioni del Pm fino a quello in cui si cristallizzano le posizioni di tutte le parti. Ma per i giudici il legislatore fa riferimento alle conclusioni di ogni singola parte. Un’interpretazione in linea con il tenore della norma, con l’intento deflattivo del rito e con il diritto di difesa dell’imputato.

Fonte: Articolo di Patrizia Maciocchi per Il Sole 24 Ore

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