Preesistente stato di insolvenza e trust liquidatorio
Cassazione Civile Sezione Prima , Sentenza 10105 del 09/05/2014
La Prima Sezione Civile della Corte si è occupata, per la prima volta, dell’istituto del c.d. trust liquidatorio, affermando che, in presenza di uno stato di preesistente insolvenza, il negozio non è riconoscibile nell’ordinamento italiano ed è, dunque, inefficace, costituendo un ostacolo all’applicazione della disciplina concorsuale, di natura pubblicistica. La mancata produzione dell’effetto di segregazione patrimoniale proprio del trust, conseguente all’accertamento incidentale della sua inefficacia da parte del tribunale fallimentare, determina la nullità del trasferimento dei beni al “trustee” per difetto di causa, cosicché, dichiarato il fallimento, il curatore può materialmente procedere alla loro apprensione.
La Corte ha anche stabilito che Il “dies a quo” del termine annuale entro il quale può essere dichiarato, ai sensi dell’art. 10 legge fall., il fallimento della società estinta va individuato nella data di effettiva cancellazione della società risultante dal registro delle imprese e non in quella in cui è stata formulata la relativa istanza.
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Sentenza n. 10105 del 9 maggio 2014
(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore L. Nazzicone)