La retribuzione percepita per mansioni di dirigente esclusa dal computo della buonuscita
Cassazione Civile Sezioni Unite, Sentenza 10413 del 14/05/2014
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno enunciato il principio secondo cui, nel regime regolato dagli art. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, per la determinazione dell’indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici che non abbiano conseguito la qualifica dirigenziale, va considerato, quale base di calcolo, lo stipendio della qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per l’esercizio temporaneo, in posizione di reggenza, delle mansioni per la superiore qualifica di dirigente.
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Sentenza 14 maggio 2014, n. 10413
(Sezioni Unite Civili, Presidente F. Miani Canevari, Relatore G. Amoroso)