Stress da superlavoro. Datore responsabile se sopravviene l’infarto
Cassazione Lavoro, Sentenza entenza 9945/2014
La responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro fa carico alla società – datore di lavoro, ndr -, la quale non può sottrarsi agli addebiti per gli effetti lesivi della integrità fisica e morale dei lavoratori che possano derivare dalla inadeguatezza del modello adducendo l’assenza di doglianze mosse dai dipendenti.
Il datore di lavoro a sua giustificazione non può sostenere di ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le mansioni affidate ai lavoratori vengano in concreto svolte in quanto deve presumersi, salvo prova contraria, la conoscenza, in capo all’azienda, delle modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro, in quanto espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dall’imprenditore con le proprie direttive e disposizioni interne».
Nel caso in esame il dipendente per evadere il proprio lavoro, era costretto, ancorché non per sollecitazione diretta, a conformare i propri ritmi di lavoro all’esigenza di realizzare lo smaltimento nei tempi richiesti dalla natura e molteplicità degli incarichi affidatigli dalla società di telecomunicazioni per cui lavorava.
La ctu solta in corso di causa aveva accertato che l’infarto che colpì il dipendente al lavoro, era correlabile, in via concausale, con indice di probabilità di alto grado, alle trascorse vicende lavorative.
Inutile la difesa della società resistente secondo cui i ritmi di lavoro serratissimi adottati dal dipendente non erano a lei imputabili ma dipendevano dalla attitudine del dipendente a sostenere e a lavorare con grande impegno e al suo coinvolgimento intellettuale ed emotivo nella realizzazione degli obiettivi.