Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero fra persone dello stesso sesso: le decisive aperture della giurisprudenza
di Mariabice Schiavi
Il Tribunale di Grosseto, chiamato a decidere sulla ammissibilità della istanza diretta a ottenere la trascrizione, nei registri dello stato civile, dell’atto di matrimonio celebrato all’estero fra due persone del medesimo sesso, afferma (ordinanza 9 aprile 2014) che non sussistono motivi ostativi all’accoglimento di tale istanza e ordina, conseguentemente, all’ufficiale di stato civile competente di procedere alla trascrizione dell’atto in oggetto. L’obiezione secondo la quale la normativa italiana non consentirebbe le nozze fra persone del medesimo sesso per contrarietà all’ordine pubblico, né consentirebbe la trascrizione di un atto di matrimonio fra le medesime perché tale atto non sarebbe qualificabile come unione coniugale in quanto non basato sul requisito indispensabile della diversità di genere tra i componenti la coppia, sarebbe ormai superabile sulla base delle linee guida dettate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Europea dei diritti dell’Uomo.
Il giudice afferma infatti che, sia pur implicitamente, la Suprema Corte – decisione n° 4184/2012 – riconosce l’unione fra persone dello stesso sesso, affermando, in analogia a quanto sostenuto dalla giurisprudenza della Corte europea, che l’unione di cui all’art.12 della CEDU ha acquisito un nuovo e più ampio contenuto e si identifica anche nel legame tra persone del medesimo sesso. Tale legame non è dunque contrario all’ordine pubblico, ma espressione della libera esplicazione della sfera personale dell’individuo e, del resto, è desumibile anche dall’esame degli artt. 84 e seguenti del codice civile che il riferimento alla diversità di sesso dei nubendi non rientrerebbe – secondo il giudice di Grosseto – fra le condizioni prescritte esplicitamente per contrarre matrimonio.
Non sussistendo pertanto nessun elemento ostativo all’accoglimento della richiesta e essendo l’atto estero valido ed efficace, l’ufficiale di stato civile deve procedere alla sua trascrizione nel nostro ordinamento, trascrizione che ha efficacia certificativa e di pubblicità.
Il giudice, nell’assumere la propria determinazione in materia, perviene a un esito che – allo stato dell’evoluzione e della trasformazione etico sociale- appare essere scontato, ma pare però forzare in modo non trascurabile i prudenti risultati cui era finora pervenuta la attività di interpretazione normativa svolta dalla giurisprudenza.
La Corte Costituzionale sollecitata a pronunciarsi in argomento dal Tribunale di Venezia (pronuncia n° 138/2010) pur sostenendo che “i concetti di famiglia e matrimonio non possono ritenersi cristallizzati con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e quindi vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma dell’evoluzione della società e dei costumi”, ricorda che detta attività interpretativa “non può spingersi fino al punto di incidere sul nucleo fondamentale della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerate all’epoca in cui fu emanata. La nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942 stabiliva che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. Questo significato del precetto costituzionale – dice il giudice delle leggi- non può essere superato in via ermeneutica perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere a un’interpretazione evolutiva”.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo- sentenza 24 giugno 2010- ritiene che il diritto al matrimonio di cui all’art.12 CEDU non debba più essere limitato al matrimonio fra persone di sesso opposto. Il diritto al matrimonio, secondo l’interpretazione evolutiva data dalla Corte Europea, può includere l’unione fra persone dello stesso sesso, unione espressione della vita privata e familiare di ciascun individuo, ma però il giudice sovranazionale insiste nel sottolineare che la garanzia di attuare il diritto a un siffatto legame è riservata al potere legislativo degli stati contraenti.
La Corte di Cassazione- decisione n° 4184/2012- ribadisce che il limitato, ma determinante effetto dell’interpretazione della Corte Europea – secondo cui la Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui all’art. 12 della Convenzione debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto, sta nell’aver fatto cadere il postulato implicito, il requisito minimo indispensabile a fondamento dell’istituto del matrimonio, ossia la diversità di sesso dei nubendi, riservando però ancora la garanzia di attuare tale diritto al solo legislatore nazionale, alle libere opzioni dei Parlamenti.
Il giudice di Grosseto dunque riprende il cammino avviato dalla giurisprudenza sovranazionale e delle Supreme Corti e lo porta a compimento, traendo, dalla loro attività interpretativa, quelle conclusioni che la Corte EDU, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale non hanno voluto trarre per lasciare margini di intervento- in rapporto a temi eticamente sensibili- al Parlamento. La giurisprudenza dei supremi collegi, pur avendo infatti riscontrato la necessità di adattare alle nuove istanze sociali la legislazione in materia, non si è finora assunta il compito di intervenire direttamente, in tale fattispecie, per non invadere sfere di competenza che non riconosce come proprie. Permanendo però l’inerzia da parte di chi avrebbe piena legittimazione a intervenire, in quanto tale intervento sarebbe esplicazione delle proprie competenze e si tradurrebbe in un’efficace attuazione del libero mandato parlamentare, si giustifica e comprende la risoluzione del tribunale toscano che ha saputo compiere quel passo decisivo e ancora irrealizzato per garantire la piena attuazione dei diritti fondamentali dell’individuo.
Ancora una volta dunque, come già in materia di legge sulla procreazione medicalmente assista, come in tema di diritto all’autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari, il legislatore ha permesso e forse voluto che il giudice lo sostituisse, non essendo capace di trovare, attraverso un confronto costruttivo e non ideologico tra le forze politiche chiamate a rappresentare i cittadini, una soluzione condivisa che si traducesse in una disciplina normativa capace di sintetizzare le diverse sensibilità in modo equilibrato e rigoroso, così da cogliere il mutare dei costumi e della sensibilità collettiva e i nuovi bisogni di una società che deve ormai tendere a favorire il pluralismo e l’inclusione, consentendo a ciascuno di scegliere le modalità più opportune per declinare la propria dimensione relazionale, quale proiezione della libertà personale.
Ciò che si trae dalla vicenda è dunque la deludente consapevolezza che il Parlamento delega il suo ruolo all’autorità giudiziaria, abdica alle proprie funzioni e dimostra, come già tante volte ha dimostrato in questa fase storica, l’inconsapevolezza del proprio ruolo che gli imporrebbe di essere un protagonista lungimirante del proprio tempo e non una comparsa che si lascia offuscare dall’intervento del potere giudiziario, facendo così dimenticare il valore della politica, che è e deve restare strumento e tramite della sovranità popolare.
Mariabice Schiavi, Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano.