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Lecito il trasferimento di residenza del minore operato dal coniuge collocatario – Cassazione Civile Ordinanza 6208/2014

download (2)Il mutamento di residenza realizzato dal genitore collocatario non è illecito quando la vicinanza dei luoghi non interferisce con il regime di visita, in quanto pienamente esercitabile. Il bilanciamento degli interessi non può fondarsi sulle ragioni soggettive del trasferimento in capo al genitore collocatario, essendo la comparazione fondata sui parametri indicati dal citato art. 155 quater c.c., u.c., consistenti nella oggettiva valutazione della compatibilità della nuova sede con il regime dell’affido condiviso e con la pienezza del diritto di visita da esercitarsi sulla base di tale regime legale della titolarità e dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il riferimento ai parametri costituzionali e CEDU è già contenuto nella valutazione comparativa indicata nel citato art. 155 quater c.c., e non può essere interpretato alla stregua di un divieto generalizzato al cambio di residenza da parte del genitore collocatario.

Cassazione Civile, Ordinanza n. 6208 del 18/03/2014

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c., in ordine al procedimento civile iscritto al R. G. 16079 del 2013:

Il relatore designato, visti gli artt. 377, 380 bis e 360 bis c.p.c., letti gli atti del procedimento civile iscritto al R.G. 851 del 2013 tra:

Rilevato che la Corte d’Appello di Venezia, adita in sede di reclamo avverso il provvedimento emesso ex art. 710 c.p.c., dal Tribunale di Rovigo, ed in riforma del medesimo, stabiliva:
che il trasferimento di residenza da (OMISSIS) a (OMISSIS) voluto da P.N., coniuge separata del ricorrente Z.F. e collocataria dei figli minori in affido condiviso ad entrambi i coniugi, doveva ritenersi lecito e non in contrasto con l’interesse dei minori a mantenere un rapporto significativo e continuativo con l’altro genitore, attraverso una più coerente articolazione del diritto di visita, attesa la vicinanza e la facilità di spostamento da (OMISSIS) a (OMISSIS);

che la scelta della residenza da parte del genitore affidatario o collocatario costituisce l’esercizio di un diritto inviolabile di libertà garantito dall’art. 16 Cost., rispetto al quale l’altro genitore non può opporre altre ragioni che non siano direttamente collegate all’interesse della prole, come nel caso di un evidente ostacolo all’esercizio del proprio diritto di visita, con conseguente possibilità ai sensi dell’art. 155 quater c.c., di una rimodulazione delle condizioni di affidamento;

che nella specie tale esigenza ben poteva essere soddisfatta con la previsione di un potenziamento del diritto di visita nel fine settimana;

che doveva essere revocata l’assegnazione della casa coniugale di (OMISSIS) alla P. e respinta la sua richiesta di un contributo economico sostitutivo del vantaggio relativo all’assegnazione della casa coniugale;

Considerato che avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva con controricorso la P., affidato ai seguenti tre motivi:

nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 Cost., e art. 155 c.c., ed art. 8 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

nel secondo motivo viene dedotta l’omessa valutazione dei motivi addotti dalla P. a giustificazione del suo trasferimento a (OMISSIS), con riferimento a parametri dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, anche in combinato disposto con gli artt. 132 e 156 c.c..

nel terzo motivo viene dedotto l’omesso esame della C.T.U resa nel giudizio di primo grado dal prof. C. nel punto in cui sostiene che un eventuale trasferimento della madre a (OMISSIS) dovrebbe poter consentire il rispetto e il mantenimento dell’attuale ripartizione dei tempi di visita, con riferimento ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Ritenuto che i motivi da esaminare congiuntamente in quanto logicamente connessi meritano di essere rigettati;

ritenuto in particolare che quanto al primo motivo il parametro costituito dall’art. 155 quater c.c., u.c., ai sensi del quale “nel caos in cui uno dei due coniugi cambi residenza o il domicilio, l’altro può chiedere se il mutamento interferisce con l’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati”, risulta rispettato anche in correlazione con i parametri costituzionali e CEDU, in quanto:

– il mutamento di residenza non è illecito perchè realizzato dal genitore collocatario.
la vicinanza dei luoghi non interferisce con il regime di visita, in quanto pienamente esercitabile secondo l’incensurabile valutazione della Corte d’Appello fondata su un esame dei fatti che non può essere rivalutato in sede di sindacato di legittimità se non specificamente censurato nel limitato confine indicato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, attualmente vigente ed applicabile alla fattispecie;

– il bilanciamento degli interessi non può fondarsi sulle ragioni soggettive del trasferimento in capo al genitore collocatario, essendo la comparazione fondata sui parametri indicati dal citato art. 155 quater c.c., u.c., consistenti nella oggettiva valutazione della compatibilità della nuova sede con il regime dell’affido condiviso e con la pienezza del diritto di visita da esercitarsi sulla base di tale regime legale della titolarità e dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
il riferimento ai parametri costituzionali e CEDU è già contenuto nella valutazione comparativa indicata nel citato art. 155 quater c.c., e non può essere interpretato alla stregua di un divieto generalizzato al cambio di residenza da parte del genitore collocatario;

alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, non risulta identificato un fatto decisivo al cui valutazione sia stata omessa dal provvedimento impugnato, tenuto conto del fatto che la Corte d’Appello ha rimodulato il diritto di visita e lo stesso CTU non ha prospettato il diniego del mutamento di residenza;

Ritenuto che ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto che il collegio aderisce senza rilievi alla relazione, osservando in ordine alla memoria depositata dalla parte ricorrente che in essa vengono riprodotti i motiv i di ricorso sui quali vi è già stata esauriente risposta nella relazione;

ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere rigettato, applicandosi il principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

Il collegio, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in Euro 1.500,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, in favore della contro ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2014

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