Norme & Prassi

Spesometro: dall’Agenzia ancora risposte sciogli-dubbi

domande-risposteAltri due importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento che, relativamente all’anno 2012, andrà portato a termine entro il prossimo 31 gennaio.

Il primo riguarda le associazioni che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla legge 398/1991 e determinano l’Iva in base all’articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972, potendo detrarre l’imposta pagata sugli acquisti nella misura forfetaria pari al 50% di quella dovuta sulle operazioni attive.
Al riguardo, l’Agenzia precisa che tali enti, benché non siano tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute proprio perché fruiscono dell’abbattimento forfetario dell’Iva, devono comunque comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi collegabili all’attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l’obbligo della comunicazione è collegato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute, e non a quello di registrazione, che è un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura.

Per quanto riguarda le fatture passive degli enti non commerciali, nel caso le stesse si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali sia a quelle commerciali, è sufficiente comunicare i soli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
Nel caso in cui l’associazione riscontri difficoltà nel distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale da quelli relativi all’attività istituzionale, potrà comunicare l’intero importo della fattura.
In proposito, l’Agenzia ribadisce che le spese per utenze (elettricità, acqua, gas, telefono), certamente tra le più diffuse ipotesi di oneri promiscui per gli enti non commerciali, non devono essere inserite nella comunicazione (provvedimento del 2 agosto 2013), perché già oggetto di autonoma comunicazione all’Anagrafe tributaria.

Fonte: Nuovofiscooggi.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *