Incentivi per ricerca & sviluppo. Arrivano le disposizioni applicative
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 di ieri, il Decreto ministeriale attuativo dell’articolo 24 del Dl 83/2012.
L’agevolazione, rivolta a tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, titolari di reddito di impresa, consiste in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto (ovvero il costo salariale comprensivo di retribuzione lorda e contributi obbligatori e di quelli assistenziali), per un periodo non superiore a 12 mesi, per le nuove assunzioni di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di laurea magistrale, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
L’incentivo è fruibile per un ammontare massimo annuale pari a 200.000 euro ed è riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese sarà inoltre agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato, sempre per un periodo non superiore ai 12 mesi.
Sarà possibile usufruire del bonus retroattivamente.
Infatti, per il 2012, sarà agevolabile il costo aziendale sostenuto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Dl 83/2010. Per gli anni successivi, saranno invece agevolabili i costi sostenuti a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.
Attraverso un successivo documento ministeriale verranno definiti i contenuti della domanda di accesso al beneficio e delle procedure per la presentazione della stessa.
Ai fini del controllo, la documentazione contabile allegata, a pena di inammissibilità, alla domanda di concessione del credito di imposta, da presentare al ministero dello Sviluppo economico, dovrà essere certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale o dal collegio sindacale.
Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito, ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, potrà essere utilizzato in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
FOnte: nuovofiscooggi.it