Tributaria

La cartella per imposte non pagate non esige una motivazione specifica

sentenza3La cartella con cui l’Amministrazione chiede il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, atteso che la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione dallo stesso contribuente.
Questo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 27455 del 9 dicembre che, in accoglimento del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, ha cassato con rinvio la sentenza di appello.

La vicenda origina dal ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella di pagamento – inerente Irpef, Irap e Iva, anno 2000 e 2001 – dallo stesso ritenuta priva di idonea motivazione.
Il ricorso viene accolto dai giudici di primo grado, mentre l’appello presentato dall’Amministrazione viene respinto.

Nel successivo ricorso in Cassazione, l’ufficio deduce il vizio di insufficiente motivazione, in quanto i giudici di appello non avrebbero considerato che la cartella era adeguatamente motivata, dal momento che la stessa scaturiva dalle dichiarazioni reddituali presentate dal contribuente medesimo.
Infatti, la cartella, oltre a riportare gli estremi dei modelli 770/2001 e 770/2002, specificava le poste attinenti alle varie imposte e le ragioni della stessa pretesa fiscale, ossia il mancato pagamento dei diversi tributi, con la conseguenza che l’atto era da considerarsi pienamente valido.

La decisione della Corte suprema
I giudici di legittimità ritengono la doglianza fondata.

Infatti, è noto “…che la cartella con cui l’Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né la legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il Dpr 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25, (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente, come nella specie”.

Al contribuente, continua ancora la Corte, spetta eventualmente “…in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell’obbligo in questione (cfr anche Cassazione sentenze n. 27140 del 16/12/2011, n. 9224 del 2011)”.
Oltretutto, il difetto di motivazione della cartella di pagamento, laddove faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre a una dichiarazione di nullità, quando la stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati (Cassazione, 2373/2013, 11722/2010 e 26009/2008).

Da ultimo, concludono i giudici di piazza Cavour, l’Amministrazione non ha “…l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis, ma soltanto ‘qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione’, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’articolo 36-bis citato, poiché in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla…”.

Osservazioni
La questione della motivazione della cartella di pagamento continua a essere oggetto di attenzione da parte della Corte suprema.
La sentenza in commento ci ricorda, innanzitutto, che anche la cartella di pagamento, come ogni altro atto impositivo, deve recare una chiara motivazione del perché vengono chieste determinate somme al contribuente, con l’eccezione della pretesa impositiva scaturente dalla liquidazione exarticolo 36-bis del Dpr 600/1973 (Cassazione, 10033/2011 e 17396/2010).

Allo stato, deve ritenersi ormai pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (ex multis, Cassazione 19664/2013, 8137/2012 e 16983/2011).

Soltanto nell’ipotesi in cui la liquidazione delle imposte, ai sensi del citato articolo 36-bis, si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione che comporti una pretesa ulteriore da parte dell’Amministrazione finanziaria, si è in presenza di un’attività impositiva vera e propria – per definizione rientrante in quella di accertamento – con la conseguenza che la cartella esattoriale che rechi la pretesa fiscale deve essere motivata al pari di un avviso di accertamento, ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un’efficace difesa (Cassazione, 14376/2013, 13581/2007, 1721/2007 e 18385/2005).

Marco Denaro, nuovofiscooggi.it

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