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Così, in sintesi, la Cassazione, con la sentenza della sezione tributaria n. 27202 del 4 dicembre.
I fatti
A una contribuente toscana veniva notificato un accertamento induttivo, scaturito dall’omessa presentazione del modello Unico della dichiarazione dei redditi del 1999.
La signora – però – eccepiva di aver presentato tale dichiarazione fiscale attraverso un intermediario, sostenendo che la responsabilità dell’omissione dovesse essere ascritta a costui.
La Ctp rigettava le eccezioni della parte privata. Di contro, la Ctr Toscana propendeva per le ragioni della contribuente, reputando che non dovesse subire le conseguenze dell’omissione o del ritardo nella presentazione della dichiarazione da parte dell’intermediario, parificando “il deposito presso l’intermediario” al “deposito presso l’ufficio”.
Il ricorso
L’ufficio ricorreva per cassazione, lamentando la violazione di legge e sostenendo che la sola dichiarazione dell’intermediario professionale, contenente l’impegno di trasmettere la dichiarazione in via telematica all’Amministrazione finanziaria, non ha valore di prova dell’avvenuta presentazione di quest’ultima, perché tale documento non rientra tra quelli previsti, come prova della presentazione, dal comma 10 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998.
Le motivazioni
I supremi giudici accolgono il ricorso dell’Agenzia.
La Cassazione ricorda, a questo proposito, il disposto normativo di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-ter, Dpr 322/1998, secondo cui gli incaricati adempiono gli obblighi dei soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni, in nome e per conto di questi, in seno a un rapporto che, sebbene dotato di rilevanza esterna, rimane interno, di natura privatistica (cfr Cassazione, n. 8630/2012), confinato entro il perimetro dell’incarico conferito.
Il decreto in argomento, in particolare, richiede come prova della presentazione della dichiarazione la ricevuta di uno dei soggetti abilitati: detta ricevuta non soltanto prova l’avvenuta consegna da parte del contribuente, ma è necessaria per verificare la tempestività di tale consegna, al fine di propiziare il controllo sul regolare adempimento degli obblighi di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.
Nel caso concreto, la sentenza della Ctr censurata non dava conto della presentazione della ricevuta né consentiva di reputare provato che vi fosse stata una tempestiva presentazione della dichiarazione da parte della contribuente, la quale aveva esibito la sola copia cartacea.
Osservazioni
Sul tema, la prassi dell’Agenzia, con la circolare n. 6/2002, ha chiarito che “posto che la dichiarazione trasmessa in via telematica tramite un soggetto incaricato si intende presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e che la prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione, ne consegue che il semplice impegno a trasmettere la dichiarazione non esclude la responsabilità del contribuente nel caso di mancata presentazione all’Agenzia delle Entrate nei termini previsti dalla legge”, ferma la distinta responsabilità del soggetto incaricato della trasmissione telematica (exarticolo 7-bis, Dlgs n. 241/1997).
Quanto alla presentazione della dichiarazione cartacea, come prova di invio telematico, la Cassazione aveva negato ogni possibilità, disponendo che “la procedura di presentazione della dichiarazione in via telematica … comporta che la dichiarazione e la sua presentazione costituiscano, diversamente dal sistema cartaceo …, un unico, complesso atto, che viene ad esistenza giuridica soltanto con l’invio da parte del contribuente, il quale, quindi, non può addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea …, attesa la irrilevanza di quest’ultima, … in quanto l’elaborazione telematica attribuisce certezza … della conformità del “file” (contenente la dichiarazione) giunto all’amministrazione a quello inviato dal contribuente” (Cassazione, ordinanza n. 385/2013).
In definitiva, la contribuente, per dimostrare l’assolvimento degli obblighi fiscali, doveva solamente mostrare la ricevuta, a nulla rilevando modalità probatorie “indirette”, che non hanno nessuna rilevanza a questi fini.