Il distacco dell’intonaco obbliga al risarcimento dei danni
Il distacco dell’intonaco, che compromette l’isolamento termico e l’impermeabilizzazione della facciata dell’edificio condominiale, costituisce un grave difetto dell’opera che obbliga l’appaltatore al rifacimento dell’intonaco e al risarcimento dei danni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sez. II Civile, con la sentenza n. 27433 del 9 dicembre 2013.
Secondo i giudici della suprema Corte, i gravi difetti dell’opera, oggetto della garanzia di cui all’articolo 1669 del Codice civile, ricorrono anche se non si producono fenomeni tali da influire sulla stabilità della costruzione e consistono in qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono la conservazione, limitandone sensibilmente il godimento o diminuendone in maniera rilevante il valore.
Tra i gravi difetti rientra anche il distacco dell’intonaco esterno oggetto della controversia, poiché ha riguardato una parte della superficie esterna dell’edificio che ha compromesso l’intero intonaco dello stesso edificio, dato che era uno strumento di protezione uniforme ed a struttura unica.