Corte Ue: sugli aiuti di Stato la Commissione è la sola a decidere
Protagonisti della controversia sono tre Stati, Italia, Irlanda e Francia che avevano esentato dalle accise gli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina, a seguito di autorizzazioni rilasciate dal Consiglio d’Europa tra il 1992 ed il 1997, poi prorogate fino al 2006. In relazione a tali esenzioni, però, la Commissione europea nel 2001 aveva avviato il procedimento finalizzato all’accertamento della sussistenza di aiuti di Stato secondo gli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
La posizione della Commissione europea
A seguito di suddetta procedura, la quale si concludeva con esito positivo, la Commissione accertava la presenza di aiuti di Stato e ne disponeva la restituzione soltanto parziale, ossia relativamente a quelle esenzioni autorizzate dal 2002 in poi, anno di introduzione dell’art. 88 Trattato CE, onde evitare la lesione del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto. Avverso la decisione della Commissione, gli Stati interessati si rivolgevano al Tribunale dell’Unione Europea, ottenendo ragione.
Il Tribunale rilevava che le esenzioni erano conseguenza diretta delle autorizzazioni del Consiglio e pertanto l’eventuale aiuto di stato non era imputabile alle parti; la Commissione, azzerando parzialmente gli effetti giuridici prodotti dalle originarie autorizzazioni, aveva leso i principi di certezza del diritto e di presunzione di legittimità degli atti comunitari.
Il motivo di ricorso
La Commissione europea, contraria alla sentenza del Tribunale, ricorreva dinanzi alla Corte di giustizia, deducendo una violazione sostanziale del diritto dell’Unione, poiché il Tribunale aveva ampliato d’ufficio il thema decidendum. Quest’ultimo, viceversa, deve essere necessariamente delineato dalle parti ed il giudice non può statuire ultra petita.
Un motivo che verte sulla legalità sostanziale della decisione, riconducibile alla violazione dei Trattati o di qualsiasi norma di diritto relativa alla loro applicazione, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, può essere esaminato dal giudice solo se dedotto dal ricorrente.
Il Tribunale, invece, ha errato nel considerare d’ufficio che i vantaggi derivanti dalle esenzioni controverse erano stati concessi conformemente alle decisioni di autorizzazione, sicché erano imputabili non agli Stati membri bensì all’Unione e che, conseguentemente, la Commissione non poteva nell’esercizio dei poteri conferiti ex artt. 87 e 88 Trattato CE qualificarli come aiuti di Stato.
La pronuncia della Corte
La Corte di giustizia accoglie le osservazioni della Commissione, ritenendo che il Tribunale non si sia limitato a un’estensione dei motivi sollevati dalle parti bensì abbia rilevato d’ufficio il motivo (nuovo) secondo cui le esenzioni controverse sarebbero state imputabili non agli Stati ma all’Unione e pertanto non avrebbero integrato un aiuto di Stato. Operando un’analisi puntuale delle procedure e delle funzioni delegate ad altri organi della Comunità, il Tribunale avrebbe commesso un palese errore di diritto, trascurando le rispettive competenze del Consiglio e della Commissione in materia di armonizzazione delle normative sulle accise da un lato, e in materia di aiuti di Stato, dall’altro.
Gli articoli 87 e 88 Trattato CE riservano alla Commissione un ruolo centrale nel riconoscimento dell’eventuale incompatibilità di un aiuto col mercato comune; pertanto, il potere autorizzatorio riconosciuto al Consiglio in tale materia ha carattere eccezionale e va interpretato restrittivamente.
La circostanza che le decisioni di autorizzazione concedessero esenzioni totali dalle accise fissando condizioni di ordine geografico e temporale precise e che queste ultime fossero state rigorosamente rispettate dagli Stati membri non può incidere sulla ripartizione di competenze tra Consiglio e Commissione, né poteva privare quest’ultima delle funzioni sue proprie.
La nozione di aiuto di Stato, infatti, corrisponde ad una situazione oggettiva e non può dipendere dalla condotta o dalle dichiarazioni delle istituzioni europee.
Conclusioni
In definitiva, la Corte ha accolto il ricorso della Commissione europea, che è stata ritenuta l’unico organo competente a valutare la sussistenza di aiuti di stato, a norma degli articoli 87 e 88 Trattato Istitutivo CE.
Fonte:
Data della sentenza
10 dicembre 2013
Numero della causa
Causa C-272/12 P
Nome delle parti
- Commissione europea (ricorrente)
- Irlanda (ricorrente in primo grado)
- Repubblica francese (ricorrente in primo grado)
- Repubblica italiana (ricorrente in primo grado)
- Eurallumina spa (ricorrente in primo grado)
- Aughinish Alumina ldt (ricorrente in primo grado)
Pasqualina Principale, nuovofiscooggi.it