Il ruolo della giurisprudenza di Strasburgo nel giudizio di bilanciamento dei diritti
La sentenza 278/2013 del giudice delle leggi accoglie la questione di costituzionalità dell’articolo 28 comma 7 della legge 184/1983 e ne dichiara l’illegittimità nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza, la possibilità – per il giudice – di interpellare nuovamente, al fine di verificare la persistenza della determinazione negativa, la madre biologica del soggetto adottato che, all’atto della nascita dell’adottato medesimo, abbia dichiarato di voler restare anonima.
La decisione assunta dalla Corte Costituzionale con la pronuncia in esame delinea un vero e proprio mutamento prospettico rispetto alla determinazione già adottata in materia dal medesimo organo giudicante con la pronuncia 425/2005. In tale decisione la Corte ha valutato come prive di pregio le obiezioni sollevate – in merito alla normativa in oggetto – da parte del giudice minorile fiorentino.
L’articolo 28 comma 7 della legge 184/1983 laddove preclude all’adottato ogni forma di accesso alle informazioni riguardanti la propria identità biologica, nell’ipotesi in cui la madre naturale abbia dichiarato all’atto del parto di voler restare anonima, mira a tutelare tanto la madre quanto il neonato, divenendo espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda.
Richiamata nuovamente l’attenzione del collegio sulla previsione dettata dall’articolo 28 comma 7 della legge 184/1983 il giudice delle leggi accoglie ora le censure delineate dal giudice a quo. Pur ribadendo che il diritto della madre a conservare l’anonimato riposa sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento tale da generare pericolo per la salute psico – fisica di entrambi e, pur riconfermando esplicitamente che il nucleo fondante della scelta adottata allora dal legislatore non può essere disconosciuto alla luce dei valori di primario risalto che esso mira a preservare, il giudice delle leggi riconosce espressamente che i valori di primario rilievo, tutelati fino ad ora con lo strumento dell’anonimato, devono rapportarsi con la sussistenza di un diritto del figlio a conoscere le proprie origini e a accedere alla propria storia parentale , diritto protetto e tutelato dalla disciplina sovranazionale e declinato come diritto fondamentale nelle pronunce della Corte di Strasburgo.
Proprio al proposito il supremo collegio richiama – per rafforzare le proprie argomentazioni- la pronuncia della Corte EDU sul caso Godelli in cui i giudici sovranazionali stigmatizzano la normativa italiana laddove statuisce la non reversibilità del segreto e preclude l’accesso anche ai dati non identificativi sulle origine biologiche dell’adottato e, anche alla luce di tali statuizioni, afferma che sarà compito non più differibile dal legislatore intervenire con correttivi idonei sulla disciplina in oggetto.
La Corte Costituzionale perviene dunque a modificare le proprie posizioni e a mutare le determinazioni già assunte in materia grazie al contributo, incidentalmente richiamato ma determinante, delle Carte internazionali e della giurisprudenza sovranazionale sulla base delle quali si giustifica l’attuale orientamento del giudice delle leggi. La sentenza Godelli – di cui il giudicante dà conto – segna infatti un punto di non ritorno per la normativa italiana: l’articolo 8 della Convenzione tutela il diritto alla vita privata e familiare che si declina attraverso la protezione e il riconoscimento del diritto all’identità e allo sviluppo personale e, a tale sviluppo, contribuiscono la scoperta dei dati identificativi e l’interesse a conoscere l’identità dei propri genitori, essendo il diritto all’identità parte integrante della nozione di vita privata. La disciplina dettata dal legislatore, imponendo l’irreversibilità della scelta effettuata a monte dal genitore naturale, non stabilisce un equilibrio e una proporzionalità adeguata tra gli interessi contrapposti e oltrepassa il margine di discrezionalità accordatole, violando l’art.8 CEDU.
Il giudice costituzionale dunque ha indubitabilmente modificato la propria determinazione precedente grazie alle rinnovate sollecitazioni e agli impulsi innovatori offerti dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Il diritto sovranazionale e la giurisprudenza europea incidono sul sistema di tutela dei diritti fondamentali di ciascuno Stato (decisivi sono gli apporti in tema di adozioni di coppie dello stesso sesso, in tema di matrimonio omosessuale, in tema di procreazione medicalmente assistita), diventando dunque un elemento propulsivo per l’indifferibile adeguamento della legislazione dei singoli ordinamenti alle nuove istanze sociali e all’evoluzione della società, di cui riescono ad essere sensibili interlocutori e attenti interpreti. Resta da chiedersi come sarebbe data attuazione, in assenza di stimoli esterni al sistema, alla clausola aperta di cui all’art. 2 della Carta e quale sarebbe il ruolo che in questo quadro normativo si riserverebbero il legislatore e la giurisprudenza.
Mariabice Schiavi, dottore di ricerca in diritto costituzionale, Università di Milano