Cassazione contro padre testimone di Geova: “Non può cambiare il credo religioso ai figli”
Anche nel caso di affido condiviso, scatta il divieto – per il genitore che dopo la separazione abbraccia una nuova fede – di portare i figli minorenni alle celebrazioni religiose dove si pratica un culto diverso da quello nel quale sono stati allevati i minori nel corso della loro vita familiare, indipendentemente dal fatto che i genitori fossero sposati o conviventi. Lo sottolinea la Cassazione che ha confermato, nei confronti di un padre di San Donato Milanese (Milano), il divieto di condurre alle adunanze dei testimoni di Geova le due figlie minori avute dalla compagna con la quale si era lasciato dopo anni di convivenza durante la quale le bambine erano vissute “in un contesto connotato dal credo cattolico”.
Secondo la Cassazione, correttamente i giudici di merito, sulla base della relazione dei servizi sociali, hanno decretato questo ‘no’ considerando che le due bambine non hanno la necessaria maturità per “praticare una scelta confessionale veramente autonoma” e che “fosse inopportuno uno stravolgimento del credo religioso che non potesse essere elaborato con la necessaria maturità”. Roberto C., il padre neo-testimone di Geova, aveva protestato in Cassazione “in nome del diritto di manifestazione della propria religione” contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, lo scorso gennaio, nel regolamentare l’affido condiviso gli aveva imposto, come già fatto dal tribunale dei minori nel gennaio 2011, di non portare le piccole alle ‘adunanze del Regno’, tra i nuovi correligionari.
La Cassazione gli ha risposto che la sua obiezione è “infondata”. La Corte d’Appello – scrive la Cassazione – “lungi dal negare e comprimere il diritto di professare la propria fede religiosa, ha piuttosto adottato le prescrizioni ritenute
più idonee per assicurare la corretta formazione psicologica e affettiva delle minori”. Proprio in considerazione dell’educazione ricevuta finora dalle due bambine, la Cassazione ha confermato l’obbligo per Roberto C. “di far trascorrere alle minori i giorni più significativi delle festività natalizie e pasquali, e cioè il 24 e 25 dicembre, il primo e il sei gennaio e il giorno di Pasqua, nonchè il giorno del loro compleanno con la madre”.