Nei reati tributari il sequestro può colpire anche il “profitto” – Cassazione 41696/2013
La vicenda processuale
Con ordinanza del novembre 2012, il tribunale di Macerata rigettava l’istanza di riesame proposta dalla titolare di una ditta individuale contro un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal Gip fino a concorrenza dell’ammontare delle imposte evase; tale misura si giustificava (fumus) sulla base delle indagini svolte dalla Guardia di finanza su alcune ditte operanti tra le province di Macerata e Fermo nel settore dei pellami e accessori per calzature, che avevano portato all’imputazione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di emissione di fatture per operazioni inesistenti (articoli 2 e 8 del Dlgs n. 74/2000). A tal fine, i giudici ritenevano irrilevante il fatto che a fronte delle fatture erano stati emessi titoli per il pagamento, considerata l’assoluta inidoneità della struttura organizzativa e produttiva dei soggetti coinvolti nell’operazione di compravendita.
Contro l’ordinanza l’imprenditrice proponeva ricorso per cassazione denunciando, per quanto di interesse in questa sede, la violazione dell’articolo 322-ter del codice penale, in relazione all’articolo 321 del codice di procedura penale (che prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca), rilevando che le somme sequestrate non costituiscono né il prezzo né il prodotto né il profitto del reato.
La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte, con la sentenza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente anche al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 616 cpp e alle spese processuali.
I giudici di legittimità hanno ritenuto di non doversi discostare dal consolidato orientamento che ha ritenuto applicabile ai reati tributari l’istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non soltanto in relazione al prezzo ma anche al profitto del reato.
Infatti, “l’integrale rinvio alle “disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p.”, contenuto nella L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica” (cfr, ex multis, Cassazione, sentenze 35807/2010 e 45735/2012).
Quanto all’individuazione dell’oggetto suscettibile di sequestro nelle fattispecie criminose tributarie, la giurisprudenza ha individuato il profitto del reato come qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dall’imposta evasa, concretizzandosi sostanzialmente “in un risparmio economico da cui consegue, comunque, la effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, dei quali direttamente beneficia l’autore” (la Cassazione, con le sentenze 1199/2012 e 1843/2012, ha ribadito che il profitto può consistere non solo in un positivo incremento del patrimonio personale bensì in qualunque vantaggio patrimoniale direttamente derivante dal reato, anche se consistente in un risparmio di spesa).
Legittimo è stato, quindi, ritenuto l’operato dei giudici di merito, anche in relazione al fumus, in quanto, tra l’altro, la ditta individuale aveva effettuato nel 2009 e nel 2010 acquisti di pellame e calzature, nonostante esercitasse l’attività di pulizie; inoltre, era risultato che il vettore apparentemente utilizzato per alcuni di tali acquisti non aveva mai preso in carico le merci.
Ulteriori osservazioni
Non avrebbe avuto senso, per i reati tributari, limitare la confisca per equivalente al prezzo del reato anziché anche al profitto.
I concetti di profitto e prezzo del reato sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha delineato i contorni e le reciproche differenze. In particolare, “il profitto deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al “prodotto” e al “prezzo” del reato. Il prodotto è il risultato empirico dell’illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato; il prezzo va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito” (Cassazione a sezioni unite 1811/1993).
Nei reati tributari, la maggior parte dei quali finalizzati all’evasione e quindi all’illecito risparmio d’imposta, è il profitto che rileva, come distrazione degli importi evasi dalla destinazione fiscale. Limitare l’operatività del sequestro per equivalente al prezzo del reato avrebbe voluto dire svuotare di efficacia e di operatività tale strumento.
A ogni buon conto, il legislatore, con la legge n. 190/2012, forse per mettere fine a tutte le dispute al riguardo, è intervenuto sull’articolo 322-ter, comma 1, cp, estendendo anche alle ipotesi in esso previste la confisca per equivalente in relazione al profitto (e non più soltanto al prezzo) del reato. In tal modo, sembra aver voluto porre rimedio a una mera dimenticanza, stabilendo una stretta corrispondenza tra la prima e la seconda parte del predetto comma 1, ovvero tra confisca diretta e confisca per equivalente (essendo entrambe indirizzabili o comunque rapportabili al prezzo o al profitto del reato).