Norme & Prassi

Porto d’armi ed obiezione di coscienza – di Alessandra Erbari

porto-darmi-300x199L’art 52 della Costituzione Italiana stabilisce che “La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge”, senza prevedere alcuna possibilità di obiettare.
L’obiezione di coscienza è un rifiuto di obbedienza verso una legge o un comando contrari a principi e condizioni radicati nel proprio essere.

Gli obiettori sono quindi cittadini che per obbedienza alla propria coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato.

L’obiezione venne trasformata in legge nel 1998, con tale dettato diventò diritto della persona.
Coloro che venivano chiamati alla leva obbligatoria potevano scegliere di assolvere il servizio militare o un servizio di pari durata, quale modo alternativo di servire la patria a contatto con la realtà sociale.

Una prima radicale riforma del servizio militari si ebbe con la Legge 14 novembre 2000, n. 331 recante “Norme per l’istituzione del Servizio Militare professionale”, mutò così la natura del Servizio di leva che diventò volontario e professionale, determinando così la conclusione della obiezione di coscienza a partire dal 2007.
Nell’agosto 2004 il Parlamento anticipò al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria con la legge 23 agosto 2004 n. 226, “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”.
Il Decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 prevedeva, su domanda degli obiettori ancora in servizio, la concessione del congedo anticipato al 1° luglio 2005.

In funzione di quanto riportato oggi ci si chiede:

Chi in passato ha prestato il Servizio Civile come obiettore di coscienza può oggi ottenere la licenza di porto d’armi?

La risposta la attingiamo dal portale della Polizia di Stato:

“La legge 2 agosto 2007, n. 130, ha apportato sostanziali modifiche alla normativa in materia ed, in particolare, all’art. 15, comma 6, della legge n. 230/98. Da tale data, gli obiettori di coscienza ammessi a prestare il servizio civile, oltre a poter detenere ed usare le armi di limitata capacità offensiva, potranno anche richiedere all’Ufficio Nazionale per il servizio civile, la revoca del loro status. Il provvedimento di revoca dello status di obiettore consentirà loro di ottenere tutte le licenze in materia di armi ed esplosivi che oggi gli erano precluse.

L’attuale Servizio Civile Nazionale preclude ai volontari l’ingresso in corpi militari?

Prestare servizio civile volontario non preclude assolutamente nulla per il futuro. Chi invece ha invece prestato servizio civile come obiettore di coscienza in alternativa alla leva militare obbligatoria, avendo dichiarato la sua obiezione di coscienza gli viene precluso l’utilizzo delle armi. Quindi non può partecipare a nessun concorso per le Forze dell’ordine, non può richiedere il porto d’armi, etc, salvo richiedere revoca dello status di obiettore, richiesta non fattibile prima che siano trascorsi 5 anni dal congedo.

Alessandra Erbari

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