La delibera condominiale nulla è sempre impugnabile – Cassazione 22634/2013
La delibera condominiale inficiata da nullità è sottratta all’osservanza del termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c. per le delibere condominiali solo annullabili.
Nella specie la delibera dell’assemblea condominiale incideva sui diritti individuali dei condomini, vertendosi sulla sussistenza del diritto e non sulla mera determinazione quantitativa del riparto spese, per avere il condominio addebitato a detti condomini importi relativi all’impianto di riscaldamento che la sentenza impugnata ha escluso riguardasse i locali siti ai piani sottotetto appartenenti ai resistenti, per espressa disposizione del regolamento condominiale.
Allegato Pdf:
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 3 ottobre 2013 n. 22634