Esclusa la nullità della cartella non sottoscritta dal responsabile – Cassazione 17251/2013
La Corte regolatrice del diritto (sentenza n. 17251/2013) nega la nullità della cartella di pagamento che non rechi la sottoscrizione del funzionario (rectius, dell’impiegato del concessionario della riscossione) che ha redatto l’atto seppure il contribuente si sia lamentato dell’infrazione dell’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), la cui lettera a) del secondo comma prevede che gli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione tassativamente devono indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento.
Come noto, difatti, pur a fronte dell’indicazione tassativa dei requisiti dell’atto, tale disposizione dello Statuto del contribuente non sanziona la violazione di tale obbligo, tanto da far osservare ai giudici di legittimità, nella sentenza in rassegna, che essa “è norma minus quam perfecta, perché priva di sanzione, di guisa che la ricostruzione del suo regime non può essere operata che facendo leva sui precetti generali”.
Tale qualificazione ha permesso, in primo luogo, di affermare che il carattere generale della disposizione dell’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, rubricato “Annullabilità del provvedimento”, ne consente l’applicabilità anche agli atti tributari anche perché, ci permettiamo di aggiungere, l’articolo 13 della citata legge generale del 1990 esclude l’efficacia delle relative disposizioni nell’ambito tributario soltanto a quelle dettate per la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo.
Tale primo passaggio interpretativo è nodale, in quanto la sentenza in commento non rinviene alcun profilo di nullità dell’atto a causa dell’omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento, seppure tale sottoscrizione dovrebbe essere ritenuta necessaria per attribuire l’atto all’ente di appartenenza del funzionario o dell’impiegato del concessionario della riscossione.
A tal proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza 21 aprile 2000, n. 117, aveva ritenuto applicabile ai procedimenti tributari la legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990 agli atti tributari in epoca precedente all’entrata in vigore della citata legge n. 212/2000. In tale occasione, i giudici delle leggi affermarono che la sottoscrizione dell’atto amministrativo in generale – e di quello di riscossione, in particolare – fosse obbligatoria soltanto quando imposta dalla legge, mentre l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento, pur non essendo prevista dalla legge tributaria allora vigente, è stata ritenuta imposta per l’obbligo generale dettato dalla citata legge n. 241 per tutti gli atti amministrativi.
La soluzione offerta dalla sentenza in commento risulta, a prima vista, coerente con tale interpretazione della giurisprudenza della Consulta, escludendo la nullità della cartella di pagamento non recante la sottoscrizione del funzionario poiché atto ritenuto di sicuro contenuto vincolato, in quanto conformato dal modello approvato con decreto del ministero delle Finanze poiché deve contenere sia l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo sia l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
In tal modo, per la decisione della Suprema corte in rassegna, risulta applicabile la disciplina generale disposta dal citato articolo 21-octies, il cui secondo comma, statuisce che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
A tal fine, viene anche citata la sentenza della Consulta 27 febbraio 2009, n.,58, per la quale l’articolo 7 dello Statuto del contribuente non commina la nullità per la violazione della disposizione indicata e che la nullità, “in mancanza di un’espressa previsione normativa”, non può dedursi dai principi di cui all’articolo 97 della Costituzione o da quelli del diritto tributario e dell’azione amministrativa, come confermato dalla successiva giurisprudenza della Cassazione.
Invero possiamo evidenziare che la Corte costituzionale aveva già affermato, con l’ordinanza 9 novembre 2007, n. 377, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento anche negli atti conclusivi dei procedimenti riscossivi, quali le cartelle di pagamento, determina l’illegittimità dell’atto perché non si assicura la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, in quanto aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’articolo 97, primo comma, della Costituzione.
La cennata ordinanza della Consulta aveva, infatti, ritenuto – in thesi – illegittima la cartella di pagamento non sottoscritta anche perché, “del resto, fin da epoca precedente l’entrata in vigore della legge n.212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la Corte ha ritenuto l’applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n.241 del 1990 (ordinanza n.117 del 2000, relativa all’obbligo di motivazione della cartella di pagamento)”.
Peraltro, la questione dell’indicazione del responsabile del procedimento ha interessato la portata dell’articolo 36, comma 4-ter, del Dl 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, per il quale, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, consegue la nullità della cartella di pagamento, nei cui confronti la Consulta, anche con le successive ordinanze n. 291 e n. 221 del 2009, n. 13 del 2010 e 1 dicembre 2010, n. 349, aveva escluso la sua efficacia anteriormente all’emanazione della disposizione oggetto del vaglio costituzionale, come ripreso dalla sentenza della Cassazione 20 giugno 2012, n. 10172.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME