Necessità del consenso per il test genetico preduttivo – Cassazione 21014/2013
La Prima Sezione Civile ha affermato che, al fine di svolgere un test genetico predittivo, seppur volto ad accertare la consanguineità per valutare il promovimento di azione di disconoscimento della paternità, è sempre necessario il consenso preventivo dell’interessato.
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Cassazione Sentenza 13 settembre 2013 n. 21014
(Sezione Prima Civile, Presidente M.G. Luccioli, Relatore M. Acierno)