Corte Ue: ok a sanzione immediata per mancato deposito dei bilanci
Il caso oggetto di intervento da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea ha come protagonista una Srl tedesca che svolge la propria attività in Austria, attraverso una succursale iscritta in uno specifico registro.
L’Amministrazione austriaca comminava alla descritta compagine societaria la sanzione di due ammende di 700 euro, per non aver depositato i bilanci relativi a due esercizi annuali.
La società ricorreva, affermando di non aver avuto alcun sollecito in tal senso e che, comunque, i conti erano depositati e accessibili per via telematica, da parte dei giudici, presso l’ente tedesco di riferimento. Provvedeva, nonostante ciò, a depositare la documentazione richiesta ma il giudice, dopo una prima decisione di inapplicabilità delle sanzioni, confermava successivamente le ammende, perchè il deposito dei conti era stato, in ogni caso, tardivo.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice d’appello, investito poi della controversia, si interrogava sulla compatibilità del diritto dell’Unione con il sistema sanzionatorio austriaco, riformato nel 2011, che prevede la possibilità di infliggere senza indugio un’ammenda a una società, che omette di depositare i propri conti annuali presso il tribunale competente.
Poneva, quindi, alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: se è compatibile con il diritto Ue il sistema austriaco nella misura in cui irroga immediatamente – senza possibilità per la società di presentare osservazioni e senza necessità di sollecito – una sanzione pecuniaria minima di € 700, aggravata in caso di ritardo, alla società che ometta di presentare e pubblicare il bilancio presso il tribunale competente.
In particolare, inferiva il giudice del rinvio, sembravano lesi, i principi di libertà di stabilimento, di effettività, del contraddittorio, del “ne bis in idem” nonché le disposizioni comunitarie relative alle sanzioni nella procedura di pubblicità.
La decisione della Corte
La Corte prospetta la compatibilità del diritto austriaco con il diritto dell’Unione. Infatti, è proprio il diritto comunitario ad attribuire agli Stati il compito di irrogare sanzioni appropriate, per mancata pubblicità dei documenti contabili.
Tali sanzioni, prosegue la Corte, devono essere effettive, proporzionali, dissuasive ed adeguate alla gravità delle sanzioni che intendono reprimere. In ogni caso, qualora possibile, lo Stato deve prevedere, tra più misure appropriate, quella meno restrittiva.
Gli eurogiudici sottolineano, altresì, l’importanza della pubblicità dei conti annuali di una società, i quali devono fornire ai terzi un quadro fedele del patrimonio, della situazione finanziaria nonché dei risultati economici della società.
In questo senso, la sanzione di € 700, comunque impugnabile nel termine di quattordici giorni, pare alla Corte in linea con la media delle somme previste dagli Stati membri a carico delle società in caso di violazione dell’obbligo di pubblicità. Anche il termine di nove mesi dalla data di chiusura del bilancio, entro il quale deve essere posta in essere la pubblicità, sembra un periodo sufficientemente ampio per adempiere all’ obbligo di pubblicazione.
La Corte prosegue osservando che il regime sanzionatorio austriaco non lede il principio di libertà di stabilimento, innanzitutto perchè si applica tanto alle società stabilite in Austria quanto alle società stabilite in altri Stati membri, che hanno creato una succursale in Austria e, poi, perchè se la società rispetta il suddetto obbligo non viene irrogata nessuna sanzione.
Passando alla compatibilità del sistema sanzionatorio in esame con il principio dell’effettività della tutela, i togati comunitari osservano come il termine di quattordici giorni sia sufficiente per predisporre un ricorso efficace, tenuto anche conto che la società ha tempo nove mesi dalla fine dell’esercizio per depositare i conti annuali.
Né il mancato sollecito rappresenta una compressione del diritto di difesa, atteso che la predisposizione di un ricorso motivato contro il provvedimento sanzionatorio rende lo stesso immediatamente inapplicabile ed avvia il processo ordinario.
La sentenza
Gli articoli 49 e 53 TFUE, i principi del contraddittorio e della difesa, nonché l’articolo 12 dell’ Undicesima direttiva del Consiglio, del 21/12/1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in un altro Stato membro, non ostano a una normativa nazionale che preveda la possibilità di irrogare immediatamente, alla “società madre”, un’ammenda nel caso di inutile decorso del termine previsto per la pubblicità dei documenti contabili, senza previo sollecito e senza dare alla società la possibilità di esprimersi sull’inadempimento ad essa imputato.
Fonte:
Data della sentenza
26 settembre 2013
Numero della causa
Causa C-418/11
Nome delle parti
Texdata Software GmbH
Martino Verrengia