Penale

Un comportamento scorretto è reato solo quando a prevederlo è la legge – Cassazione 36894/2013

hqdefaultCon la sentenza n. 36894 del 9 settembre, la Corte di cassazione ha statuito la perseguibilità penale del contribuente nei casi di elusione fiscale, purché risulti violata una fattispecie di reato espressamente prevista.
Infatti, la Corte suprema ha affermato che “non qualunque condotta elusiva ai fini fiscali può assumere rilevanza penale, ma solo quella che corrisponde a una specifica ipotesi di elusione espressamente prevista dalla legge”. In altre parole, “nel campo penale non può affermarsi l’esistenza di una regola generale antielusiva, che prescinda da specifiche norme, mentre può affermarsi la rilevanza penale di condotte che rientrino in una specifica disposizione fiscale antielusiva”. Fra queste, rientra la dichiarazione infedele di cui all’articolo 4 del Dlgs 74/2000.

Evoluzione processuale della vicenda
In seguito a una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate segnalava un’operazione elusiva attuata dai ricorrenti. Questi avrebbero ceduto delle partecipazioni societarie con atto di compravendita, piuttosto che mediante conferimento di beni in natura, al fine di consentire la detassazione dei dividendi che, infatti, erano stati distribuiti tra le parti attraverso l’imputazione a prezzo della compravendita.

Il Gip presso il tribunale pronunciava decreto di sequestro preventivo dei beni di proprietà degli indagati, accusati, tra gli altri reati, di quello di dichiarazione infedele, ex articolo 4 del Dlgs 74/2000, in base al quale è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi.

Gli indagati ricorrevano in Cassazione con differenti atti autonomi, eccependo tra l’altro la violazione:

  1. all’articolo 606, lettera b), del codice di procedura penale, in relazione agli articoli l e 640 cp
  2. all’articolo 4, Dlgs74/2000, e agli articoli 13, 25, 27 e 111 della Costituzione, con riferimento alla non configurabilità del reato di elusione fiscale.

A giudizio delle parti ricorrenti, doveva escludersi la rilevanza penale della cosiddetta elusione fiscale, poiché la prova della responsabilità in campo penale si forma senza ricorrere a presunzioni di attendibilità delle verifiche fiscali.

Pronuncia della Cassazione
La Corte ha respinto il ricorso, condannando gli indagati alle spese del giudizio e confermando il provvedimento di sequestro: ha, quindi, aderito alla tesi giurisprudenziale che conclude per la rilevanza penale della condotta elusiva.
A giudizio della Cassazione, “sussiste il delitto di dichiarazione infedele anche in presenza di una condotta elusiva rientrante tra quelle previste dall’art. 37 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando tale condotta, risolvendosi in atti e negozi non opponibili all’Amministrazione finanziaria, comporti una dichiarazione infedele per la mancata esposizione degli elementi attivi nel loro effettivo ammontare”.

Alla base della decisione della Corte suprema vi è l’articolo 16 del Dlgs 74/2000, il quale dispone che “non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 21, commi 9 e 10, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell’istanza sulla quale si è formato il silenzio- assenso”.

Sebbene la relazione al decreto legislativo precisi che tale disposizione non può essere interpretata come “diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie lato sensu elusive non rimesse alla preventiva valutazione dell’organo consultivo”, a giudizio della Corte sembra evidente che detta disposizione induca proprio a ritenere che l’elusione, fuori dal procedimento di interpello, possa avere rilevanza penale. “D’altro canto, non vi sarebbe necessità di una esimente speciale per la tutela dell’affidamento se l’elusione fosse irrilevante dal punto di vista penale. Nessun elemento né testuale né sistematico consente di ritenere che tale norma si riferisca a casi di evasione in senso stretto e non di elusione”.

Da quanto detto sembra chiaro che non qualunque condotta elusiva ai fini fiscali possa assumere rilevanza penale, ma solo quella che corrisponde a una specifica ipotesi di elusione espressamente prevista dalla legge.
In altri termini, nel campo penale non può affermarsi l’esistenza di una regola generale antielusiva, che prescinda da specifiche norme, mentre può affermarsi la rilevanza penale di condotte che rientrino in una specifica disposizione fiscale antielusiva.

Salvatore Tiralongo, nuovofiscooggi.it

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