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Irreperibilità relativa o assoluta: distinte le procedure di notifica Cassazione 16696/2013

hqdefaultLa Corte regolatrice del diritto, con la pronuncia n. 16696/2013, ben evidenzia la differenza tra l’irreperibilità assoluta e quella invece soltanto relativa del destinatario della notificazione di un avviso di accertamento per verificare la legittimità dell’attività del messo notificatore in merito all’espletamento della procedura prevista dall’articolo 60 del Dpr n. 600/1973, la cui lettera f) prevede che le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
Nessun dubbio, pertanto, che risultano estensibili le altre norme dettate dal codice di rito civile previste per la notificazione degli atti processuali anche a quelli amministrativi (qual è un atto tributario), anche perché la precedente lettera e) dispone che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art.140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.

La circostanza di fatto rilevante per la cennata norma tributaria – espressamente derogatoria di quella processuale civilistica – è che oggettivamente non vi sia alcun luogo conosciuto nell’ambito di quel comune (“irreperibilità assoluta”) in base all’ordinaria attività che il messo notificatore deve effettuare, mentre se il novello luogo di domicilio è conoscibile (“irreperibilità relativa”), occorre anche l’invio al nuovo indirizzo della comunicazione (mediante raccomandata con avviso di ricevimento) del deposito dell’atto presso l’albo comunale ai sensi del citato articolo 140 cpc.

La giurisprudenza dei giudici di legittimità è appunto nel senso che soltanto nell’ipotesi in cui nel comune dove la notifica deve essere effettuata non si rinvenga l’effettiva abitazione, l’ufficio o la sede del contribuente, la stessa può essere eseguita nei modi previsti dalla lettera e) dell’articolo 60 del Dpr 600/1973 e, in caso contrario, la notificazione deve essere invece effettuata nel rispetto delle forme prescritte dall’articolo 140 cpc, come si evince sin dalla decisione della Suprema corte 26 maggio 1997, n. 4654.
Il Supremo collegio, nella sentenza 4 maggio 2009, n. 10177, aveva affermato che la notificazione dell’avviso di accertamento deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 cpc, quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito. Pertanto, è stato ritenuto che la notifica deve essere effettuata mediante deposito dell’atto alla casa comunale, affissione dell’avviso di detto deposito alla porta dell’abitazione o dell’azienda e invio della relativa raccomandata con ricevuta di ritorno, applicandosi la disciplina di cui all’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/1973 – sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’articolo 143 cpc – invece applicabile soltanto quando il messo notificatore non reperisca il contribuente risultato trasferito in luogo sconosciuto.

La pronuncia della Corte di cassazione in commento si segnala laddove tiene conto della sentenza della Corte costituzionale 12 gennaio 2010, n. 3, per la quale è costituzionalmente illegittimo, per violazione del diritto di difesa, l’articolo 140 cpc, in tema di notifica col rito degli irreperibili, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La specifica previsione della lettera e) dell’articolo 60 della decorrenza dei termini di notifica decorsi otto giorni dal deposito presso la Casa comunale dovrebbe essere ritenuta non interessata dalla suddetta pronuncia della Consulta, in quanto risulta salva l’esigenza della conoscibilità dell’atto notificato “postulata dal generale principio di garantire l’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa e, quindi, rilevante agli effetti della validità della notificazione”.

E proprio tale esigenza è posta alla base della decisione in rassegna laddove pretende che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, debba effettuare, nel comune del domicilio fiscale del contribuente, le ricerche dirette a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio dipendente dalla ricerca del nuovo domicilio nell’ambito dello stesso comune del precedente domicilio.
L’effetto di tale differente situazione di fatto è il contenuto dell’attestazione del messo notificatore delle ricerche funzionali ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dipeso da irreperibilità relativa, se il trasferimento si sia verificato nell’ambito dello stesso comune, oppure da irreperibilità assoluta, rinvenibile quando nel comune già sede del domicilio fiscale, il contribuente non risulti avere né abitazione né ufficio o azienda.
La Corte di legittimità rimarca che tale attività di ricerca deve risultare dalla relativa relata di notifica e, comunque, emergere, inequivocabilmente, dagli atti prodotti dal messo notificatore, così come prescritto dall’articolo 148, cpc, comma 2, ove viene ben statuito che l’ufficiale giudiziario, nel certificare l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto, deve indicare la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, “oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario”.
In buona sostanza, l’apodittica affermazione dei giudici di merito dell’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento “per non essere stata prodotta la cartolina attestante il ricevimento” risulta giuridicamente decisiva soltanto se si tratta di irreperibilità assoluta e non anche di quella relativa, differenza emergente dalla relata di notifica del messo che fa fede fino a querela di falso.

Si rammenta, come segnalato anche dalla sentenza in nota, che la Corte costituzionale, nella sentenza 22 novembre 2012, n. 258, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26 del Dpr 602/1973, terzo comma (corrispondente al vigente quarto comma), nella parte in cui dispone(va) che, nei casi previsti dall’articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’articolo 60 del Dpr 600/1973, ossia mediante soltanto affissione all’albo comunale, invece di prevedere che quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’articolo 60, primo comma, alinea e, lettera e), del Dpr 600/1973.
Pertanto, i giudici delle leggi hanno statuito che nei casi di irreperibilità “relativa” (cioè nei casi di cui all’articolo 140 cpc in cui il domicilio è noto, ma il soggetto è momentaneamente irreperibile), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo comma dello stesso articolo 26 del Dpr 602/1973, il quale – rinviando all’articolo 60 del decreto 600/1973 – rende applicabile, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, l’articolo 140 cpc, ossia mediante invio di raccomandata A/R.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

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