Civile

Spese dell’avvocato non distratte? La pronuncia si sistema con il cpc – Cassazione 18518/2013

toga-giudiceIl rimborso forfetario al professionista difensore è una voce la cui misura, predeterminata dalla legge, spetta automaticamente. L’intervento della Cassazione non serve

La mancata liquidazione, nella sentenza di merito, delle somme dovute al difensore a titolo di spese generali costituisce un errore materiale che può essere corretto con il procedimento descritto agli articoli 287 e seguenti del codice di procedura civile.
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 18518/2013.

I fatti
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un avvocato e di un automobilista avverso il provvedimento del giudice di merito che, non solo non aveva disposto delle spese generali, ma non le aveva neppure distratte a favore del difensore, nonostante lo stesso e il suo cliente fossero stati parte vittoriosa.
A parere dei giudici di legittimità, il rimborso forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che tale somma spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, poiché quest’ultima può ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali della quale sono onerate le parti processuali.
E se il giudice di appello non provvede alle spese generali e omette di pronunciare sulla distrazione al difensore della parte vittoriosa, tale errore materiale può essere corretto non con il ricorso per cassazione ma con il procedimento di correzione ex articoli 287 e seguenti, cpc, in quanto “l’omissione… riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi…”.

Osservazioni
Due i principi rilevanti della sentenza.
In relazione al rimborso forfetario delle spese generali, la Corte precisa che esso costituisce una componente delle spese giudiziali e che, trattandosi di una voce la cui misura è predeterminata dalla legge, spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di una specifica domanda (Cassazione, sentenza n. 4209/2010).

La statuizione è in linea anche con la nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense. L’articolo 13, comma 10, legge 247/2012, rubricato “conferimento dell’incarico e compenso”, stabilisce che “oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”. Di conseguenza, i provvedimenti giurisdizionali emessi dal 2 febbraio 2013 (data di entrata in vigore della legge), oltre alla distrazione dei compensi di causa, devono prevedere anche il rimborso delle spese generali. Trattandosi di un credito che consegue per legge ed essendone la misura determinata normativamente, la quantificazione, che il giudice ne effettua nell’atto con il quale decide la controversia, ha mera efficacia dichiarativa e, quindi, non è necessario che il dispositivo della sentenza ne specifichi l’importo (Cassazione, sentenza n. 9315/2013).

Ma non basta. Non solo il giudice di appello non si era pronunciato sulle spese generali, ma nulla aveva statuito anche in relazione alla distrazione a favore del difensore munito di procura e anticipatario. Proprio in relazione all’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, la Corte ha affermato che il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (articoli 287 e 288, cpc), e non dagli ordinari mezzi di impugnazione (Cassazione, sentenze nn. 293/2011, 1301/2012 e, a sezioni unite, sentenza n. 6070/2013).
Ciò, in quanto la richiesta di distrazione non può qualificarsi come domanda autonoma e, inoltre, la procedura di correzione, oltre a essere in linea con l’articolo 93, comma 2, cpc (che la richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente di rispettare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo (sezioni unite, sentenza n. 16037/2010).

Il difensore, infatti, è legittimato a chiedere al giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese la controparte, di distrarre in suo favore (e degli altri difensori che lo abbiano eventualmente affiancato) gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato al proprio cliente. La dichiarazione del distrattario di anticipazione (non gravata dall’onere della prova) è vincolante per il giudice, al quale non spetta alcun margine di sindacato, neppure sulla corrispondenza al vero della stessa (Cassazione, sentenza n. 1301/2012).
Il giudice, cioè, deve limitarsi ad accertare se sussiste sia la dichiarazione di aver anticipato le spese e non riscosso l’onorario, sia l’istanza di distrazione. Verificata la loro sussistenza, se nel provvedimento del giudice non sono liquidate le somme dovute a titolo di spese generali, allora deve essere attivato il procedimento di correzione di errori materiali di sentenze e ordinanze.

Si tratta, infatti, di un errore materiale, in quanto l’omissione riscontrata riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi (Cassazione, sentenza n. 19229/2009). Tale rimedio è finalizzato all’eliminazione di vizi della decisione meramente formali, cioè a inesattezze ed errori del tutto involontari, tali da non incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia del giudice e non determinarne la revisione del processo formativo della volontà, “contestuali” alla decisione stessa in quanto il lapsus calami emerge esclusivamente dal provvedimento.

I principi enunciati dalla Corte nel caso sottoposto al suo esame possono trovare applicazione anche nel rito tributario. I giudici di legittimità, infatti, hanno riconosciuto, implicitamente, l’applicabilità dell’articolo 93 del codice di procedura civile al processo tributario (Cassazione, sentenza n. 22787/2011), prevedendo che, nel caso di omessa pronuncia del giudice tributario sulla domanda del difensore di distrazione delle spese a suo favore, la sentenza può essere sottoposta al procedimento di correzione materiale degli errori. Tale conclusione, del resto, è in linea con il rinvio contenuto nell’articolo 1, comma 2, Dlgs 546/1992, alle norme del codice di procedura civile compatibili per quanto non espressamente disposto.

Romina Morrone

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