Tributaria

Inutile vendere la casa al marito per sfuggire al debito con l’Erario

hqdefaultL’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Dpr 602/1973, può mettere in pratica ogni azione cautelare e conservativa posta a favore del creditore, ivi inclusa quella ordinaria avente l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore, agente in revocatoria, gli atti dispositivi del bene del debitore.
Questa è la conclusione sostanziale cui è giunto il Tribunale di Padova che, con la sentenza 1253/2/2013 del 16 maggio, ha accolto la domanda di Equitalia sulla base del fatto che l’elemento soggettivo richiesto, tra l’altro, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria (actio pauliana), a norma dell’articolo 2901 del codice civile, è stato ritenuto pienamente sussistente nella fattispecie concreta posta al suo esame (cessione di cespite immobiliare avvenuta in ambito familiare e successiva alla ricezione di alcune cartelle di pagamento).

La vicenda
Con apposito atto di citazione del 30 novembre 2008, Equitalia Polis conveniva in giudizio due coniugi allo scopo di sentire dichiarare l’inefficacia nei propri confronti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2901 cc, di un atto di compravendita datato 12 agosto 2008 e trascritto presso la locale Conservatoria dei registri immobiliari il successivo 19 agosto, con il quale la moglie vendeva al marito la piena proprietà dell’unica consistenza immobiliare posta nella sua piena disponibilità.
L’agente della riscossione sosteneva che la signora risultava debitrice nei confronti di Equitalia, a seguito della notifica di due cartelle esattoriali a lei intestate e non pagate, per un ammontare complessivo di 237.550,22 euro, e che la correlata alienazione in favore del marito aveva a oggetto l’unico bene immobile sul quale il creditore avrebbe potuto esercitare la propria azione esattiva e coattiva.

I coniugi convenuti si costituivano in giudizio eccependo l’infondatezza delle ragioni poste a base dell’esercizio dell’invocata azione revocatoria, sostenendo di non aver mai avuto piena conoscenza dei diritti di credito vantati dalla società di riscossione e, quindi, di non aver potuto valutare la presunta portata pregiudizievole dell’atto di compravendita posto in essere.

La normativa di riferimento
L’articolo 2901 del codice civile, al primo comma, disciplina le condizioni per il corretto esercizio dell’azione revocatoria ed espressamente stabilisce che: “Il creditore…può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.

La decisione
Il Tribunale di Padova, con la sentenza in commento e in accoglimento dell’istanza dell’agente della riscossione, ha, in via preliminare, riassunto le condizioni che devono sussistere al fine di un corretto dispiegamento degli effetti dell’azione revocatoria ordinaria e che, per chiarezza espositiva, vengono di seguito schematicamente riportate con le relative statuizioni giurisdizionali inerenti il caso concreto.

Esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente
Nel caso di specie, le ragioni di credito risultavano pienamente dimostrate da Equitalia in quanto veniva esibita copia della cartella esattoriale di maggiore importo (pari a 237.115,83 euro) con le risultanze della rituale notifica della stessa in adempimento alle prescrizioni contenute nell’articolo 23, comma 3, del Dpr 602/1973 (deposito nella casa comunale e affissione all’albo dell’avviso di deposito).

Effettività del danno inteso quale lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell’atto traslativo (eventus damni)
L’atto di compravendita, oggetto dell’azione revocatoria, risultava posto in essere in epoca posteriore (12 agosto 2008) al sorgere del credito a favore dell’agente della riscossione in quanto, nel concreto, le cartelle di pagamento venivano notificate alla parte convenuta in un arco temporale compreso tra aprile e maggio 2008.
In particolare, affinché sussista l’integrazione del profilo oggettivo dell’eventus damni è sufficiente che si verifichi l’ipotesi per cui l’atto di disposizione del debitore abbia determinato e/o aggravato il pericolo dell’incapienza dei beni di quest’ultimo, rendendo maggiormente difficile e incerto il recupero del vantato credito. Quindi, nel caso in cui si sia venuto a determinare il pericolo di insufficienza del patrimonio del debitore nel garantire il credito del soggetto revocante ovvero la minore speditezza e fruttuosità dell’azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia patrimoniale (cfr Cassazione civile, sentenza 5105/2006).
Sul punto, infine, il Tribunale, al fine di rafforzare la propria decisione, afferma che il concreto pregiudizio delle ragioni del creditore si verifica anche in presenza di una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore e anche nel caso di trasformazione di un bene in un altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva (come nel caso del denaro).

Ricorrenza, in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che con l’atto di disposizione venga ad affievolirsi la consistenza delle garanzie patrimoniali a favore del creditore (scientia damni)
Detta consapevolezza, nella fattispecie de qua, appariva pacificamente appurata dalla mera sussistenza di un rapporto di coniugio tra i contraenti l’atto di compravendita pregiudizievole delle ragioni del creditore; e vieppiù, come stabilito da costante giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di alienazione dell’unico bene immobile di proprietà del debitore (come nel caso di specie), l’esistenza e la consapevolezza di quest’ultimo e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale arrecato al creditore possono ritenersi sussistenti in re ipsa (per tutte, cfr Cassazione, sentenza 7507/2007).
L’azione revocatoria, in definitiva, riveste una funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dall’esistenza del patrimonio del debitore ed è, per l’appunto, tesa a rendere inefficaci gli atti di disposizione che quest’ultimo possa porre in essere su beni rientranti nella propria sfera patrimoniale con lo scopo fraudolento di determinare un aggravio nelle operazioni di recupero di eventuali crediti su di esso gravanti.

Riflessi sul piano operativo
Con l’interessante sentenza in argomento, la giurisprudenza ha allargato le maglie dell’azione coattiva operata dagli agenti della riscossione al fine del recupero di crediti tributari.
In particolare, il Tribunale si è soffermato su un importante profilo di carattere soggettivo: la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore si deve ridurre all’accertamento circa la sussistenza della semplice conoscenza del carattere fraudolento dell’azione posta in essere dal debitore.
In altre parole, si deve prescindere dalla specifica conoscibilità, da parte del debitore, del credito per la cui tutela viene proposta l’azione revocatoria e non rivestono alcuna importanza sia l’intenzione del debitore stesso di ledere la garanzia patrimoniale (si ribadisce, generica) del creditore (consilium fraudis) sia la partecipazione e/o la conoscenza, da parte del terzo, in relazione all’intenzione fraudolenta del debitore medesimo.

Giuseppe Forlenza, nuovofiscooggi.it

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