Tributaria

Valide presunzioni legittimano l’accertamento analitico-induttivo

hqdefaultLa Corte suprema ha statuito che vi è un’inversione dell’onere probatorio, a carico della parte privata, qualora le attività non dichiarate dal contribuente siano desumibili da attività accertativa posta a carico di altri soggetti.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’articolo 39, comma primo, lett. c), Dpr 600/1973, consente di procedere alla rettifica del reddito, anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulti dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.
Questo il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 17005 del 9 luglio 2013.


I fatti in causa
La Ctr Sicilia accoglieva l’appello di un contribuente, contro la pronuncia di una Ctp siciliana, che aveva respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento. I secondi giudici, in particolare, concordavano con la parte privata sulla circostanza che l’Agenzia delle Entrate avesse presunto un maggior reddito in capo al contribuente, titolare di una ditta esercente l’attività di commercio di mobili, sulla base di un’altra presunzione, costituita da contabilità in nero riscontrata dalla Guardia di Finanza, e quindi, in base a una illegittima “doppia presunzione”.

Il ricorso dell’ufficio
Ricorreva per cassazione l’Agenzia delle Entrate, lamentando che l’avviso di accertamento era scaturito da una verifica della Guardia di finanza, nel corso della quale era emersa la presenza di un’agenda, con annotazioni specifiche di cessioni di mobili tra un soggetto fornitore e il contribuente accertato. Detta presunzione – a giudizio dell’ufficio – doveva considerarsi rivestita dei caratteri di “gravità e precisione”, tali da comportare la legittimità dell’accertamento induttivo e l’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente.

Le motivazioni
La Suprema corte accoglie la prospettazione dell’ufficio e decide la causa nel merito, con ordinanza.
Difatti, assume la Cassazione, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’articolo 39, comma primo, lett. c), Dpr 600/73, consente di procedere alla rettifica del reddito, anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulti dai verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.

Ordunque, l’esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, con conseguente inversione dell’onere della prova: quindi, spetta al contribuente dimostrare – anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette – l’infondatezza della pretesa fiscale (cfrCassazione 28342/2005).

Peraltro, continuano i giudici supremi, in tema di Iva, l’articolo 62-sexies, Dl 331/1993, convertito in legge 427/1993, nel prevedere, al comma 3, che gli accertamenti condotti ai sensi dell’articolo 54, Dpr 633/1972, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati, e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore, autorizza l’ufficio finanziario, allorché ravvisi “gravi incongruenze”, a procedere all’accertamento induttivo anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 54 e, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità.

Ciò – conclude la Corte – costituisce un’ulteriore deroga, in materia di accertamento, ai limiti fissati dall’articolo 54, con la conseguente ammissibilità dell’accertamento induttivo oltre le ipotesi già previste dal successivo articolo 55, Dpr 633/1972 (cfr Cassazione 5977/2007 e 26919/2006).

Conclusioni
Negli ultimi anni, la tendenza, da parte dell’Amministrazione finanziaria, a procedere ad accertamenti basati su sistemi presuntivi di rideterminazione del reddito, anche in presenza di contabilità formalmente regolare, è stata assecondata dal Legislatore, il quale ha riconosciuto la legittimità di tali meccanismi di quantificazione del tributo (articolo 62-sexies, comma 3, Dl 331/1993).

In questo contesto, anche la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto sovente validità agli accertamenti fondati su elementi presuntivi.
In particolare, i caratteri di “gravità, precisione e concordanza”, richiesti dalla norma civilistica (articolo 2729 del codice civile) per riconoscere la validità delle presunzioni, appaiono certo integrati qualora, dai verbali relativi a ispezioni relative ad altri contribuenti, emergano elementi tali da giustificare il collegamento probatorio. In questo senso, occorre non riferirsi a canoni di “certezza” ma valutare “alla stregua di un canone di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza siano verificabili secondo le comuni regole di esperienza” (cfr Cassazione 3222/2007).
Ed è ben “probabile” l’evasione di un contribuente, quando le sue attività presunte, non dichiarate, trovino riscontro nelle annotazioni del suo fornitore.

Martino Verrengia

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