Corte Ue, niente esenzione Iva per uso privato-gratuito d’un bene
Le cause principali
La prima società ricorrente si è fatto edificare un immobile nel quale esercitare l’attività di impresa e nel quale i soci risiedono con rispettive famiglie senza versare alcun canone di locazione. Nella compilazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, però, la società indicava come detraibili, ai fini Iva, le somme versate per la costruzione dell’immobile. Successivamente, l’Amministrazione finanziaria, con processo verbale, riconosceva come detraibile solo il 50% delle spese sostenute per l’edificazione dell’immobile in questione. Seguiva un ingiunzione di pagamento verso cui la società faceva ricorso in giudizio. Ricorso che in primo grado veniva respinto, ma che, a seguito di ricorso in Corte di Appello, trovava accoglimento con conseguente annullamento della ingiunzione di pagamento. Allo stesso modo, nella causa riunita, un’altra società ricorrente riceveva una ingiunzione di pagamento per un indebita detrazione Iva su spese di realizzazione di un immobile concesso in uso privato, ai soci, senza previsione di alcun canone di locazione. Ecco che allora, l’Amministrazione finanziaria, proponeva ricorso per cassazione contro l’annullamento delle suddette ingiunzioni di pagamento. Nutrendo dubbi sulle motivazioni addotte dalle società, ovvero considerare una liberalità in natura ai soci e il nesso diretto con l’esercizio dell’attività, la Corte di cassazione decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre le questioni pregiudiziali agli euro giudici.
Le questioni pregiudiziali
Le due questioni, che presentano la medesima problematica e per questo trattate congiuntamente dalla Corte, hanno per oggetto la controversa detrazione dell’imposta sul valore aggiunto fatta valere dalle società ricorrenti nella dichiarazione annuale dei redditi in merito alle somme versate per la realizzazione di immobili utilizzati in parte per l’attività dell’impresa e concessi al 50% in locazione gratuita ai soci e rispettive famiglie.
Sulle questioni pregiudiziali
Un soggetto passivo ha la possibilità di scegliere, come previsto dalle disposizioni comunitarie e in particolare dalla sesta direttiva, di destinare a uso privato dei soci un bene immobile dell’azienda. In passato questa è stata la posizione espressa dai giudici della Corte di giustizia europea. Ma nel caso di uso promiscuo dei beni dell’impresa, l’Iva versata sull’acquisto di tali beni sarebbe in via di principio detraibile.
Il diritto a detrazione
Nel caso di specie, però, la Corte ha asserito che, per poter beneficiare del diritto alla detrazione Iva, è necessario che siano rispettate talune condizioni come previsto dalla normativa richiamata nel procedimento in esame. Ecco che allora, ne consegue che non è sufficiente il fatto che l’utilizzo del bene sia concesso a terzi, piuttosto che ai soci, ma occorre che l’utilizzo privato del bene immobile sia giustificato con un apposito contratto di locazione che preveda il versamento di un corrispettivo. Occorre tuttavia sottolineare che spetti comunque al giudice nazionale, valutando i fatti e tenendo conto delle circostanze proprie di ciascun caso, stabilire che sussistano le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione.
Quantum detraibile e beneficio d’imposta
Con riferimento, invece, alla questione trattata congiuntamente riguardo alla controversa detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto di un immobile concesso in uso gratuito e privato ai soci, i togati europei sono chiamati a pronunciarsi sulle motivazioni addotte dalla ricorrente stessa che si basano principalmente sulla sussistenza di un nesso diretto tra l’acquisto e l’attività dell’impresa. Anche in questo caso, dalle pronunce passate della Corte, emerge che, una volta acquisto il bene, l’uso privato o commerciale dello stesso rileva esclusivamente ai fini della determinazione del quantum detraibile piuttosto che sulla possibilità di avvalersi o meno del meccanismo Iva.
La pronuncia definitiva
Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, una locazione di immobili appartenenti a persona giuridica e concessa, anche solo parzialmente, in uso privato al socio senza la previsione di alcun corrispettivo non da diritto al beneficio della esenzione ai sensi dell’imposta sul valore aggiunto. In base agli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, inoltre, non rileva neanche la presenza di un nesso diretto con l’esercizio dell’attività dell’impresa.