Penale

Razzismo. Insulti, sempre aggravante di discriminazione – Cassazione penale sentenza 30525/2013

Non importa quale motivo ci sia dietro un insulto razziale: è sempre un’aggravante, riconoscibile ogni qual volta venga pronunciato. E’ quello che dice la Cassazione. E’ sempre aggravato dalla finalità dell’odio razziale – punito dalla legge ‘Mancino’ del 1993 – il comportamento di chi insulta un’altra persona sulla base “di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore, e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità”.

Per la Cassazione in simili casi non ha alcuna importanza verificare quale sia stato il movente sottostante all’espressione razzista che, di per sè, denota un atteggiamento improntato all’odio. Per questa ragione la Suprema Corte – con la sentenza 30525 – ha confermato gli arresti domiciliari per un ventisettenne fiorentino che aveva picchiato due magrebini ferendoli e inseguendoli al grido di frasi come “sporco negro” e “stronzo negro”.

Senza successo Riccardo D.D. ha provato a contestare l’accusa di lesioni aggravate dalla finalità dell’odio razziale sostenendo che le parole pronunciate nei confronti dei due immigrati erano solo “generici insulti”. Ma per la Cassazione “una volta oggettivatasi la finalità di un consapevole comportamento esteriore non è necessaria alcuna indagine” sulla “mozione soggettiva” di chi ha agito così. “In altri termini” – prosegue l’Alta Corte – qualora chi commette il reato “scelga consapevolmente modalità fondate sul disprezzo razziale, deve ritenersi che lo stesso persegua la finalità che caratterizza l’aggravante in questione a prescindere dal movente che ha innescato la condotta e che può essere anche di tutt’altra natura”. “In definitiva – spiegano ancora i gli ‘ermellini’ – l’aggravante sussiste quando risulti che il reato sia stato oggettivamente strumentalizzato all’odio o alla discriminazione razziale”. In questo caso il ricorso alle frasi razziste con cui l’indagato e un complice avrebbero condotto il raid ‘punitivo’, “al di là dell’intrinseco carattere ingiurioso che le medesime frasi assumono, denota l’orientamento razziale dell’aggressione (e ovviamente della connessa ingiuria), rivelando l’inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua identità razziale”, ed “evidenzia come la stessa aggressione fosse stata promossa con il chiaro intento di allontanare dalla zona i cittadini extracomunitari che vi soggiornavano proprio in ragione della loro identità razziale”. E’ stata così confermata l’ordinanza emessa dal tribunale di Firenze l’otto febbraio 2012.

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