Tributaria

Valido l’atto d’appello sottoscritto dal funzionario assegnato al reparto – Cassazione 15317/2013

hqdefaultNel processo tributario deve ritenersi ammissibile l’atto di appello proposto dall’ufficio competente, anche se reca in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare.
Infatti, se la controparte non è in grado di eccepire e provare che il sottoscrittore dell’atto non appartiene all’ufficio appellante o che sia stato usurpato il potere di impugnare la sentenza di primo grado, si deve legittimamente presumere che l’atto proviene dall’ufficio e ne esprime la volontà.
Questi i principi contenuti nella sentenza 15317 del 19 giugno.Il fatto
Il procedimento è stato instaurato con la proposizione di un ricorso da parte di un’associazione tra professionisti per l’esercizio della professione di dottore commercialista contro la notifica di una cartella di pagamento, recante l’iscrizione a ruolo per Irap relativa all’anno 2009.
L’atto, accolto in sede di prime cure, era stato rigettato dai giudici della Commissione tributaria regionale.

Contro tale sentenza, l’associazione professionale proponeva ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge laddove i giudici di secondo grado, pur in presenza di una richiesta dell’appellato di verificare i poteri di delega alla firma del “dirigente capo del 2° reparto” – firmatario dell’atto di appello in luogo del direttore dell’ufficio territoriale – avevano erroneamente posto a carico dello studio l’onere di provare l’inesistenza della delega.
La Corte di cassazione, ritenendone infondati i motivi, ha rigettato l’appello del contribuente, confermando l’atto di riscossione.

La decisione
Il thema decidendum della pronuncia in commento attiene l’ammissibilità dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate in presenza della sottoscrizione del funzionario preposto al competente reparto contenzioso, in luogo della firma del direttore dell’ufficio territoriale e in assenza di una specifica delega.

In materia di processo tributario, l’articolo 10 e il secondo comma dell’articolo 11 del Dlgs 546/1992 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del ministero delle Finanze, oggi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, nei cui confronti è proposto il ricorso.
Come riportato in diverse pronunce della stessa Corte di cassazione, la legitimatio ad causamdell’ufficio finanziario è “organicamente rappresentata dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura” (Cassazione 28036/2010).
Se ne deduce, pertanto, che il direttore dell’ufficio non è il titolare esclusivo del potere di impugnazione che, invece, è attribuito all’ufficio dell’amministrazione finanziaria, che lo esercita di fatto attraverso gli organi e le persone che ne ricoprono i relativi incarichi.

Tale assunto non comporta che l’atto di appello possa essere validamente sottoscritto da qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’ufficio finanziario; ma se, come nel caso di specie, la firma proviene dal funzionario preposto al reparto competente, l’atto deve ritenersi ritualmente proposto (Cassazione 874/2009), sempreché “non sia contestata la provenienza dell’atto di appello dall’ufficio competente”.
Il principio vige anche se la firma del funzionario apposta in calce all’atto di appello sia illeggibile.
In quest’ultimo caso, potrebbero sorgere ipotetiche contestazioni riguardanti la non appartenenza del firmatario all’ufficio appellante o casi di usurpazione di poteri.

I giudici della Suprema corte hanno specificato che, in assenza di doglianze in tal senso, l’atto di appello deve ritenersi ammissibile “finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima le volontà”.

In chiusura della pronuncia, respingendo gli ulteriori motivi di ricorso del contribuente, i giudici di legittimità hanno fornito alcuni chiarimenti riguardo ai presupposti impositivi dell’Irap, sotto il profilo della sussistenza dei requisiti soggettivo e dell’autonoma organizzazione, ribadendo che la verifica di quest’ultimo non è richiesta nel caso di società e enti, in quanto l’attività da essi esercitata costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta.

Inoltre, in merito al presupposto soggettivo dell’imposta, l’articolo 3 del Dlgs 446/1997 individua tra i soggetti passivi anche le società semplici esercenti arti e professioni e quelle a esse equiparate, vale a dire le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
Di conseguenza, l’attività esercitata da tali soggetti, categoria a cui appartiene il ricorrente, costituisce “ex lege presupposto d’imposta (“in ogni caso”), prescindendosi dal requisito dell’autonoma organizzazione (Cass. n. 16784/2010)”.

Emiliano Marvulli – nuovofiscooggi.it

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