Il trattamento fiscale del risarcimento del danno
Una società riceve un indennizzo a titolo di risarcimento di danno emergente nell’ambito di un contenzioso per il mancato rispetto di alcune pattuizioni contrattuali. Come deve essere trattato fiscalmente tale importo?
Le indennità conseguite a titolo di risarcimento (anche assicurativo) di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (articolo 6, comma 2, del Tuir). Il principio generale è quello in base al quale le somme percepite con funzione di sostituzione o integrazione di componenti reddituali (lucro cessante) costituiscono reddito della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati. Sono, pertanto, imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. Le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente) hanno diverso trattamento a seconda del percipiente. Non sono infatti tassate se a ricevere il pagamento è una persona fisica. Nel caso prospettato nel quesito, invece, le somme indennizzate per danno emergente derivanti all’impresa da inadempimenti contrattuali da parte di terzi costituiscono una sopravvenienza attiva (articolo 88, comma 3, lettera a, del Tuir).
Gianfranco Mingione