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Clausole contrattuali abusive? Per il Fisco non contano affatto

hqdefaultLa Corte di giustizia Ue chiamata a dirimere una controversia imperniata sulla nozione di prestazione di servizi alla luce degli scopi e risultati delle operazioni effettuate
l caso che ha richiesto l’intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea, coinvolge un intermediario di credito inglese, che fornisce servizi di intermediazione esenti Iva ed usufruisce di servizi di pubblicità assoggettati a Iva, dallo stesso non  recuperabile.
Onde evitare tale onere fiscale, l’intermediario aveva deciso di costituire una società con sede sull’isola di Jersey, territorio sul quale la direttiva Iva non trova applicazione.
La società operava esclusivamente tramite i servizi  forniti dall’intermediario, in base ad un contratto di subappalto, qualificato come “contratto di servizi”.
I servizi di pubblicità erano prestati alla compagine sociale da un’altra società di Jersey, che, a sua volta, usufruiva di agenzie pubblicitarie nel Regno Unito, alle quali si rivolgeva di fatto direttamente l’intermediario, per stabilire i contenuti e le forme della propaganda. Ai sensi della legislazione vigente – si consideri – a Jersey i pagamenti effettuati dalla società di intermediazione alla società pubblicitaria locale sono esenti Iva.

La posizione dell’Amministrazione finanziaria britannica
Il Fisco inglese riteneva però che, ai fini Iva, sia i servizi di pubblicità sia quelli di intermediazione fossero imponibili nel Regno Unito, perché forniti a soggetto e da soggetto ivi residente.
Indi, l’Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di riscossione dell’Iva, al fine di recuperare l’imposta evasa sui servizi di pubblicità, a cui l’intermediario si opponeva.

Le sentenze dei giudici inglesi  
La Tax Chamber annullava l’avviso, ritenendo che nessun abuso del diritto era configurabile. Il Fisco, pertanto, proponeva appello all’Upper Tribunal, il quale riteneva di sospendere il giudizio e proporre alla Corte di giustizia, una serie di questioni pregiudiziali.
Il rinvio pregiudiziale
Queste le principali questioni, al vaglio degli eurogiudici: 1) se la posizione contrattuale di una parte sia determinante per stabilire, ai fini Iva, chi siano i soggetti attivi e passivi d’imposta; 2) a quali condizioni il giudice nazionale deve discostarsi dalla ricostruzione contrattuale; 3) se e in che misura rilevino circostanze che lascino presumere una etero-direzione dell’attività, quali ad esempio il controllo di altro soggetto, la fornitura da parte di quest’ultimo della prestazione principale, l’assunzione del rischio di impresa, le principali decisioni aziendali; 4) qualora le citate circostanze palesino un abuso del diritto, quale sorte spetti agli accordi contrattuali.

Le motivazioni della sentenza
La Corte rammenta che la nozione di “prestazione di servizi” ha carattere oggettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni effettuate, senza che il Fisco sia obbligato ad per accertare la reale volontà del soggetto passivo.
Dunque, nel valutare il ruolo delle clausole contrattuali per la qualificazione di un’operazione come imponibile, si deve tener conto della realtà economica e commerciale in cui la stessa si inserisce.
In genere, infatti, il pactum riflette la concreta situazione economico-commerciale delle operazioni e, pertanto, le clausole contrattuali rilevanti costituiscono un elemento da stimare per identificare il prestatore ed il destinatario nell’ambito di una “prestazione di servizi”.
Qualora, invece, tali clausole rappresentino solo una costruzione artificiosa per ottenere un vantaggio fiscale, in spregio del principio del divieto dell’abuso del diritto, le stesse andrebbero ridefinite in modo da ristabilire la situazione che verosimilmente si sarebbe configurata, in assenza della pratica abusiva.
Nel caso di specie, il ripristino della situazione sarebbe consistito nel rendere il contratto di servizi e gli accordi pubblicitari stipulati inopponibili al Fisco inglese, dato che quest’ultimo, legittimamente, aveva considerato l’intermediario come l’effettivo autore delle prestazioni di servizi di intermediazione del credito ed il destinatario dei servizi di pubblicità.

Le conclusioni della Corte Ue
Il principio desumibile dalla pronuncia della Corte è, dunque, così sintetizzabile: le clausole contrattuali, benché costituiscano un elemento da prendere in considerazione, non sono determinanti ai fini dell’individuazione del prestatore e del destinatario di una “prestazione di servizi” ai sensi degli articoli 2, punto 1 e 6, paragrafo 1 della direttiva Iva, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17/10/2000.
In particolare, esse possono essere ignorate qualora risulti che non riflettono l’effettività economica e commerciale, ma costituiscono una costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, realizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

Fonte: sentenza Corte di giustizia Ue, causa C-653/2011 del 20 giugno 2013

Pasqualina Principale

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