Abitazione principale impignorabile. Tanta riscossione nel “decreto fare”
E’ già in vigore il decreto legge n. 69 del 21 giugno (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno.
In evidenza, tra le novità di carattere fiscale contenute nel provvedimento, un nutrito pacchetto di misure sulla riscossione mediante ruolo (articolo 52), finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.
No al pignoramento dell’abitazione principale
Viene modificata la disposizione dettata dall’articolo 76 del Dpr n. 602/1973, in base alla quale l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare, se l’importo complessivo del credito per cui procede supera complessivamente 20mila euro.
Adesso, l’unico immobile del debitore, se è adibito a sua abitazione principale, non è più pignorabile, a meno che non sia “di lusso” o, comunque, classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9. Negli altri casi, l’espropriazione immobiliare è possibile quando l’importo complessivo del credito supera 120mila euro. L’espropriazione può essere avviata se, dopo aver iscritto ipoteca, sono trascorsi sei mesi (prima ne bastavano quattro) senza che il debito sia stato estinto.
Dilazione del debito fino a 120 rate
In caso di comprovata e grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica, il debitore può chiedere di rateizzare il pagamento delle somme in 120 rate mensili (fino a oggi, erano 72). A tal fine, deve essere accertata l’impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario e valutata la sua solvibilità in relazione al piano di rateazione richiesto.
Più difficile decadere dalla rateazione
Per venire incontro a chi ha difficoltà a rispettare l’impegno assunto con il piano di rateazione, è previsto che si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive (prima bastavano due rate consecutive).
Una norma di tutela per stipendi e pensioni
Per evitare il pignoramento “indiscriminato” (senza cioè tener conto dei limiti graduali fissati dal Dl n. 16/2012) di stipendi e pensioni accreditati su conto corrente, quindi confusi con le altre disponibilità, il terzo pignorato non potrà “intaccare” l’ultimo emolumento confluito a tale titolo.
Passa poi da 15 a 60 giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve pagare il credito direttamente all’agente della riscossione.
Protezione per i beni aziendali
Estesi alle società di capitali i limiti alla pignorabilità già riconosciuti dal codice di procedura civile alle ditte individuali: il pignoramento potrà riguardare al massimo un quinto dei beni aziendali, che saranno affidati in custodia al debitore stesso. La vendita all’asta non potrà avvenire prima che siano trascorsi almeno 300 giorni.
Equitalia, proroga e aggio
Equitalia proseguirà il servizio di riscossione per conto degli enti locali fino a tutto il 2013 con riferimento, oltre che ai tributi (come previsto dal Dl 35/2013), anche ai crediti non tributari.
Entro il 30 settembre prossimo (non più entro il 31 dicembre) sarà adottato il decreto ministeriale sulla remunerazione del servizio di riscossione, che dovrà prevedere il superamento del sistema dell’aggio.
La “Robin tax” si mette in luce (articolo 5)
L’addizionale IRES, già prevista dal 2008 per le imprese energetiche con volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e reddito imponibile sopra il milione di euro (articolo 81, comma 16, decreto legge n. 112/2008), sarà applicata alle aziende con ricavi superiori a 3 milioni di euro e reddito imponibile oltre i 300mila euro. I maggiori introiti sono destinati alla riduzione dei prezzi dell’energia elettrica.
Crediti per il cinema in scena anche nel 2014 (articolo 11)
Sono confermati anche per il prossimo anno, con un limite massimo di spesa fissato a 45 milioni di euro, le agevolazioni fiscali per il cinema (produzione, distribuzione, esercizio di sale) introdotte, sotto forma di credito d’imposta, dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, legge n. 244/2007). E’ prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate.
Nautica: due misure per riprendere la rotta (articolo 23)
Nel “decreto fare”, due disposizioni per il rilancio dell’industria e del turismo nautico.
La prima riscrive la tassa di possesso sulle imbarcazioni, di fatto eliminandola per le unità fino a 14 metri di lunghezza, dimezzandola per quelle tra i 14,01 e i 20 metri, lasciandola invariata per le imbarcazioni superiori.
La seconda norma, invece, interviene sul “noleggio occasionale” esercitato dal proprietario dell’imbarcazione: per accedere alla tassazione di favore (regime forfetario con aliquota al 20%), non si guarda più ai proventi conseguiti (il limite era fissato a 30mila euro), ma al numero di giorni in cui si svolge l’attività (massimo 40 in un anno).
Appalti: responsabilità solidale dimezzata (articolo 50)
Scompare la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore (articolo 35, comma 28, decreto legge n. 223/2006) per il versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Confermata invece quella relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
770 mensile: cronaca di una morte annunciata (articolo 51)
Dopo un’attesa vana, durata dieci anni (la norma che istituiva l’adempimento è l’articolo 44-bis del decreto legge n. 269/2003), viene cancellata, senza aver mai trovato attuazione, la disposizione che prevedeva il cosiddetto “770 mensile”, ossia la comunicazione telematica da parte dei sostituti d’imposta, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali, dei relativi conguagli e dei contributi.
“Tobin tax” rimandata a metà ottobre (articolo 56)
Tre mesi in più per il primo versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie: l’appuntamento slitta dal 16 luglio al 16 ottobre. Confermata l’applicazione del tributo per i trasferimenti azionari effettuati dall’1 marzo scorso, invece, per le operazioni relative a derivati, il via, già fissato all’1 luglio, è spostato all’1 settembre.